Tag Archives: diritto d’autore

Conoscere le differenze per non sbagliare

___________

Facciamo una premessa. Sappiamo che per i marchi la dicitura corretta è “registrare un marchio” che si riferisce all’intero iter che porta alla registrazione di un marchio, per i brevetti invece si adopera il termine “brevettare” ed infine per il diritto d’autore si parla di paternità di opere creative. Vediamo nel dettaglio le differenze.

Il marchio è un segno distintivo (nome, logo) che serve a identificare i prodotti o servizi di un’impresa. Un marchio, per essere tale, deve essere originale e non semplicemente descrittivo (ne abbiamo parlato qui). Registrare un marchio è fondamentale per ottenerne la titolarità esclusiva (simbolo ®). La sua durata è di 10 anni, rinnovabile senza limite di tempo.

Il brevetto invece tutela un’invenzione, ovvero una soluzione nuova e originale ad un problema tecnico (prodotti, macchinari o processi industriali). I requisiti sono costituiti dalla novità, attività inventiva e applicabilità industriale. La durata è di 20 anni (per le invenzioni industriali) e non è rinnovabile.

Il diritto d’autore (Copyright) protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo, come libri, musica, film, software e opere d’arte. Per essere tale l’opera deve avere un carattere creativo e originale. La protezione nasce automaticamente al momento della creazione; non è obbligatorio il deposito (anche se consigliato per provarne la data). La durata è di norma per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

un’alternativa ad ALCUNI servizi SIAE

_______________

Wipo Proof è un nuovo servizio online promosso dalla stessa Wipo (World Intellectual Property Organization) che fornisce una prova certa per le opere coperte dal diritto d’autore.

Vediamo all’atto pratico come funziona questo nuovo servizio: è sufficiente caricare un file digitale sul sito e dopo averlo caricato l’utente riceverà il Wipo Proof Token, cioè un’impronta digitale generata dal sistema, riconosciuta a livello mondiale con data e ora al fine di provare l’ esistenza della paternità dell’opera in un momento specifico. 

I Token sono validi a tempo indeterminato. WIPO Proof li conserva in modo sicuro per 5 anni (rinnovabile su richiesta), mantenendoli conformi alle tecnologie di crittografia in evoluzione. E’ quindi un nuovo modo, alternativo al deposito presso la Siae, per proteggere i propri asset digitali (può essere utilizzato per risolvere controversie legali).

Tra i possibili utilizzi abbiamo:

  • Lavori e disegni creativi
  • Segreti commerciali e know-how
  • Ricerca e dati

Bisogna precisare però che questo servizio non sostituisce assolutamente il deposito di brevetti, design, marchi per i quali rimangono le vie tradizionali. Questo è un servizio pensato solo per fornire una prova certa della data di creazione di opere coperte dal diritto d’autore.

Ricordiamo infatti che le opere coperte dal diritto d’autore ricevono la relativa tutela nel momento in cui vengono create, automaticamente e senza bisogno di far nulla: in caso di controversia legale serve solo provare la DATA CERTA di creazione, ed è per questo che è nato WIPO PROOF.

È progettato specificamente per il nostro mondo sempre più digitale in cui l’innovazione e la creatività sono rese possibili dalla tecnologia, dai big data e dalla collaborazione globale ad un prezzo accessibile – (fonte: Wipo)

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Il “public domain day”

______________

AGGIORNATO IL 25/03/2024

Molti non sanno che il 1° gennaio di ogni anno le opere dell’ingegno di carattere creativo (ad es. letteratura, musica, arte, cinema), il cui diritto di utilizzazione economica risulta scaduto nel precedente anno, diventano di pubblico dominio.

E’ il c.d. Public Domain Day, in occasione del quale vengono organizzati eventi in tutto il mondo. E’ un po’ come celebrare le opere degli autori diventate famose e a partire da quella data, diventate di pubblico dominio (qui l’archivio

Ricordiamo che il diritto d’autore è un istituto giuridico che mira a tutelare l’opera intellettuale da cui decorrono per il suo autore diritti sia di carattere morale, quale quello di paternità, che di natura patrimoniale riguardante il suo sfruttamento economico. Per sfruttamento economico si intende ad esempio il diritto di diffusione, riproduzione, alienazione, cessione e anche modifica dell’opera (ne abbiamo parlato qui). 

Ma quanto dura il diritto d’autore? Dura per tutta la vita del suo autore e anche dopo la sua morte. In Europa la durata è di 70 anni dopo la morte del suo autore. Da quel giorno in poi le opere possono essere utilizzate da chiunque senza richiedere più alcuna autorizzazione allo sfruttamento economico, né tantomeno verrà versato alcun compenso. Le opere possono essere riprese, rielaborate, utilizzate per nuove pubblicazioni, studi e ricerche, senza però ledere l’immagine e la reputazione del suo autore. I diritti morali invece sono inalienabili ed imprescrittibili.

Facciamo un esempio: chi vorrà modificare e diffondere il bestseller “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen potrà farlo senza versare alcun compenso agli eredi della famosa scrittrice britannica. Infatti ciò è già avvenuto con la diffusione di “Orgoglio e Pregiudizio e Zombie” nel 2002.

A partire dal 1 gennaio 2024 sono diventati di pubblico dominio ad esempio opere di Picasso, Magritte, Matisse e Picabia come anche Topolino e Minnie in versione bianco e nero. Per saperne di più cliccare qui.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

non sempre innocuo

_____

Il “selfie” è utilizzato da molti per auto-immortalarsi in momenti di vita quotidiana; il suo significato è infatti “un autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta, uno smartphone, un tablet o una webcam puntati verso sé stessi o verso uno specchio, e condiviso sui social network.” (fonte Wikipedia).

A volte però, proprio a causa della facilità di scatto e condivisione, il selfie può nascondere delle insidie anzi, se non utilizzato con attenzione, si può rischiare di sottovalutarlo sino ad incorrere in condotte illecite o comunque borderline. E’ uno strumento entrato ormai nelle aule dei tribunali, ancora nuovo ma già molto utile per la giustizia.

Pensiamo che in alcuni casi è possibile che i selfie possano costituire un efficace strumento probatorio di violazioni contrattuali o anche di infedeltà coniugale perché tutto quello che si posta resta nella memoria di facebook o dello smartphone e non viene mai del tutto cancellato.

Ad esempio, se utilizzato durante le ore di lavoro in violazione di disposizioni contrattuali potrebbe costituire terreno fertile tale da indurre il datore di lavoro ad una possibile azione sino ad arrivare al licenziamento. Questo è accaduto di recente e ha riguardato dipendenti portati dinanzi ai giudici italiani dai loro titolari.

Interessante e curioso è stato anche il caso di un fotografo britannico che dopo una lunga battaglia legale contro un’associazione ambientalista, ha visto riconoscersi il diritto al copyright per un selfie scattato da un “macaco” che dopo vari tentativi si era messo sorridente in posa.

Qui entriamo nella disciplina del diritto d’autore, nel caso di specie del diritto riconosciuto all’autore della fotografia (scimmia o fotografo?); ciò potrebbe costituire un precedente giurisprudenziale e, pertanto, solo l’inizio di altre rivendicazioni di scatti-selfie d’autore futuri.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Conosciamo le novità

_____

La notizia recentemente circolata sui media relativa all’approvazione della riforma sul Copyright, prevede in sostanza nuove disposizioni che tutelano gli autori delle pubblicazioni a mezzo stampa, in modo da poter distribuire equamente i ricavi realizzati dai titolari delle piattaforme internet con gli stessi autori delle informazioni (giornalisti, case editrici, discografiche e cinematografiche etc.).

Viene cioè incentivata la possibilità per gli editori di concludere accordi con le piattaforme commerciali per farsi retribuire i contenuti di proprietà (link tax). La riforma infatti prevede l’opportunità per gli autori del copyright di restringere la diffusione di notizie su siti altrui ed imporre ai titolari dei siti una valutazione preventiva bloccando in maniera automatica l’accesso ai contenuti non autorizzati (upload filter).

Si tratta di una manovra che mira soprattutto ad ostacolare l’attività di potenze del web quali Google o Facebook e che impone specifiche limitazioni attraverso filtri preventivi agli upload e l’obbligo di accordi tra piattaforme ed editori.

Link Tax” (tassa sui link degli autori) e “Upload Filter”(filtri automatici di upload) sono stati i punti focali: gli utenti non verranno più sanzionati per aver scaricato on line materiale protetto da copyright ma sarà tutto a carico delle grandi piattaforme come YouTube o Facebook , i quali saranno obbligati ad impegnarsi al massimo per non rendere disponibili i contenuti privi delle autorizzazioni.

Riassumiamo qui di seguito le principali novità:

  1. Le piattaforme saranno responsabili dei contenuti multimediali e bloccheranno l’accesso a contenuti non autorizzati (upload filter); esclusi solo Meme e Gif;
  2. Gli autori dovranno ricevere una parte dei guadagni ricevuti dalle piattaforme riguardanti il diritto d’autore (link tax)

Adesso si attende il consenso formale del Consiglio dei Ministri UE.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

come procedere

________

AGGIORNATO IL 07/03/2022

Parliamo di una questione interessante per gli utilizzatori di YouTube: come pubblicare un video sul proprio canale YouTube senza violare il diritto d’autore (copyright) della colonna sonora che si intende associare al filmato.

Premesso che la musica è un elemento fondamentale per catturare l’attenzione ed emozionare chi visualizza il video, dobbiamo evidenziare che l’opera musicale che verrà utilizzata come sottofondo del proprio video è tutelata dal diritto d’autore. Ciò significa che se non si richiede la relativa autorizzazione si va a ledere il diritto patrimoniale dell’autore dell’opera. Tra l’altro YouTube fa di più, rimuove dopo poche ore i video pubblicati sprovvisti delle relative autorizzazioni. Pertanto, qual è il modo giusto di operare senza incorrere in sanzioni?

Precisiamo che le autorizzazioni in realtà sono due e dovrebbero essere richieste sia per la “sincronizzazione”, cioè l’abbinamento della musica alle immagini del proprio video (di fatto è come se si stesse creando una nuova opera), che per la diffusione al pubblico. Il primo diritto (diritto di sincronizzazione) solitamente si paga al produttore discografico, mentre per la diffusione la competenza è della SIAE.

Vi diamo però qualche suggerimento per velocizzare il tutto: esistono le Production Music Library dove si possono trovare brani con licenze comprensive di autorizzazioni, sia per la sincronizzazione che per la diffusione, e quindi pronti per essere utilizzati pagando la relativa royalty.

Inoltre esistono anche numerosi siti Web che contengono brani con licenza Creative Commons (i quali possono essere usati liberamente nei propri video) e altri che sono gestiti direttamente dalla SIAE e dallo stesso Youtube. Qui di seguito un breve elenco:

  • Audionautix;
  • Soundcloud;
  • Free music archive;
  • Musopen;
  • Internet archive;
  • Freesound

Con Youtube è possibile utilizzare la libreria di canzoni royalty-free di YouTube per scaricare gratuitamente musica da utilizzare come colonna sonora nei video. Insomma, i canali sono tanti ed una oculata ricerca può soddisfare qualsiasi esigenza.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Differenze con il Diritto d’autore

___________

AGGIORNATO IL 04/12/2023

modello designL’espressione Design o Modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali. Registrando un disegno o modello ci si tutela da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo la fabbricazione, vendita, importazione di prodotti con lo stesso aspetto o stessa forma del proprio prodotto (od anche molto simile e confondibile); si ottiene inoltre un bene commerciale che si può concedere in licenza oppure cedere a fronte di un compenso.

La normativa prevede la protezione di alcuni tipi di disegni e modelli anche attraverso il diritto d’autore, oppure ricorrendo ad entrambe le misure di tutela. Le sostanziali differenze tra i due tipi di tutela sono:

  • modalità di registrazione: un disegno o modello può essere tutelato tramite deposito della domanda presso l’UIBM che emetterà un certificato di registrazione probatorio della titolarità della proprietà su quel disegno o modello in caso di controversia; al contrario il diritto d’autore non prevede registrazione poichè nasce automaticamente con la creazione dell’opera; al più è possibile depositare un’opera inedita presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, o presso la SIAE, per attestare la data certa di creazione;
  • margine di protezione: la protezione derivante dalla registrazione di un modello è assoluta e, in caso di imitazione, prescinde dalla intenzionalità dell’atto; nel diritto d’autore, al contrario, occorre provare che dietro l’azione di imitazione ci sia il dolo, dunque la volontà di porla in essere;
  • tipologia di prodotti: non tutti i disegni e modelli possono essere garantiti anche dal diritto d’autore, infatti la normativa stabilisce che il diritto d’autore è applicabile soltanto a quei disegni che presentano carattere originale e creativo a valore di opera d’arte, mentre per quelli privi di tali caratteristiche è possibile solo la registrazione come modelli;
  • tempistica: la protezione garantita dalla registrazione di un modello dura 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni, mentre quella del diritto d’autore è garantita per tutta la vita dell’autore e dopo 70 anni dalla sua morte;
  • risorse finanziarie necessarie: registrare un disegno o modello implica costi non presenti direttamente nel caso di diritto d’autore, quali i costi sui diritti di deposito all’UIBM, variabili a seconda del tipo di domanda.

Quando il design del prodotto è particolarmente creativo è possibile tutelarlo attraverso il diritto d’autore. E’ quello che è accaduto al design di una nota bottiglia appositamente disegnata da un famoso designer (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Può un marchio rimpiazzare il diritto d’autore?

_______

AGGIORNATO IL 13/03/2023

rimpiazzo diritto autoreSupponiamo di voler registrare come marchio un’opera figurativa ripresa dal lavoro creativo di un grande artista del passato, il cui diritto d’autore risulta ormai cessato perchè giunto a fine vita: è possibile legalmente una simile condotta?

Ricordiamo che il diritto d’autore consente lo sfruttamento economico di un’opera per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno potrà essere richiesto alcun compenso (ne abbiamo parlato qui).

In questa sede ci domandiamo se la registrazione di un marchio uguale (o molto simile) all’opera originaria possa “rimpiazzare” il diritto d’autore ormai decaduto, cioè se sia possibile utilizzare lo stratagemma della registrazione del marchio da rinnovare all’infinito.

La diatriba è stata affrontata e dipanata da una innovativa sentenza del Tribunale di Bari che ha visto contendersi tra le parti l’utilizzo dell’immagine di un personaggio cult dei fumetti, “Betty Boop”. La sentenza ha in sostanza affermato che la registrazione come marchio del personaggio di fantasia “Betty Boop” può avvenire ma la sua tutela riguarderà solo determinati elementi distintivi scelti dal suo titolare.

Ne consegue che chi non è autore dell’opera non può furbamente convertire un diritto d’autore anche se decaduto in un marchio. La registrazione sarà possibile solo in una determinata rappresentazione grafica del personaggio e solo con gli elementi identificativi scelti che gli conferiscono carattere distintivo e originalità ma il suo titolare non potrà godere dell’esclusiva per lo sfruttamento economico della “generica” immagine.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

le ripercussioni sul diritto d’autore

______

AGGIORNATO L’11/09/2023

Google Books-Authors GuildLa riproduzione parziale di una parte di un libro sul web a fini meramente informativi, non commerciali, non costituisce per la legge americana violazione del diritto d’autore. L’accesso agli utenti, limitato a poche righe, non danneggia in alcun modo gli interessi economici dei creatori delle opere.

Lo spunto per affermare ciò viene da una diatriba legale che ha visto contrapposti la Authors Guild americana, la più grande associazione di autori americani, e Google Books. Sin dalla sentenza di primo grado, il Tribunale di New York aveva stabilito che la riproduzione sul database Google Books di parti di opere letterarie per il pubblico senza scopi commerciali non violava la legge americana sul diritto d’autore.

Il motivo principale è che Google Books metteva a disposizione solo piccole parti di testi letterari senza lo scopo di venderli, dando vita ad un servizio innovativo cioè un potente motore di ricerca per libri non più presenti in commercio e, pertanto, difficili da reperire.

Anche in Italia la legge protegge la paternità di un’opera vietando la riproduzione anche di piccole parti di testo senza il consenso del suo autore. La legge però consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opera a scopo di critica, studio, discussione, documentazione o insegnamento e ricerca scientifica.

Le condizioni aggiuntive sono però che tali azioni non debbano costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa, vengano citati l’autore, il titolo dell’opera e l’editore e che non si agisca a scopo di lucro (art. 70 l. 633/41). Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

Inoltre, se effettuati a fini di insegnamento o ricerca scientifica l’utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Pertanto in questo caso non sarà necessario chiedere alcun tipo di autorizzazione all’autore dell’opera perché avviene nel rispetto dei suoi diritti morali (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

una recente sentenza

_______

AGGIORNATO IL 20/11/2023

plagio opera spot pubblicitarioCostituisce plagio anche il semplice uso di un’opera coperta da diritto d’autore in uno spot pubblicitario. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che in una recentissima sentenza, ha riconosciuto il plagio nel semplice utilizzo di un’opera coperta da diritto d’autore all’interno del filmato pubblicitario di una nota casa farmaceutica.

Il consenso dell’autore di un’opera è pertanto necessario non solo nel caso di riproduzione dell’opera stessa, ma anche nel suo semplice utilizzo. Ricordiamo che il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative ovvero ogni espressione personale della creatività del suo autore (ne abbiamo parlato qui).

Nel caso di specie, si trattava della riproduzione di un’installazione artistica all’interno del filmato pubblicitario di una rinomata casa farmaceutica. Gli accusati avevano riprodotto più lampade tridimensionali a forma di puzzle (un insieme simile all’opera coperta da diritto d’autore) in occasione di una campagna pubblicitaria.

Chiamati in giudizio insieme all’agenzia che aveva ideato lo spot, negavano la novità e la creatività dell’opera preesistente coperta da diritto d’autore. Il Tribunale ha invece riconosciuto agli autori dell’opera preesistente la tutela propria del diritto d’autore. In particolare, all’opera preesistente è stata riconosciuta la tutela del diritto d’autore in quanto in essa sono presenti i caratteri della novità, dell’originalità e della notorietà poiché era stata presentata in varie manifestazioni sia nazionali che internazionali.

In definitiva, è considerato reato di plagio non solo la riproduzione integrale o parziale dell’opera ma anche l’appropriazione di elementi creativi della stessa, tali da suscitare nell’utente il medesimo impatto visivo/comunicativo dell’opera originale.

Secondo la legge italiana infatti quando una persona si appropria di elementi rappresentativi e creativi di un’opera altrui per introdurli in un ‘altra opera sotto il proprio nome, ci si trova di fronte ad una “contraffazione qualificata ed aggravata” ossia ad una riproduzione abusiva di un’opera altrui con appropriazione di paternità (L. N. 633/1941).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Limiti e condizioni d’uso dell’altrui immagine

________

AGGIORNATO IL 13/11/2023

diritto all'immagineIl diritto alla propria immagine è un diritto inalienabile della persona, la quale può disporne in esclusiva affinchè non venga arbitrariamente utilizzata, divulgata e quindi resa pubblica senza il suo espresso consenso.

Il diritto all’immagine va collegato alla tutela del diritto d’autore (legge 633/1941) che, nello specifico, impedisce che l’immagine di una persona possa essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa.

E’ sempre la legge sul diritto d’autore che prevede come eccezione che la divulgazione sia possibile senza il consenso dell’interessato, qualora risulti giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto della persona in questione, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico.

La legge prevede che in caso di violazione del diritto alla propria immagine (in assenza quindi di un espresso consenso da parte dell’interessato), sia possibile non solo chiedere all’autorità giudiziaria che cessi l’abuso ma anche agire per il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti.

Da quanto detto emerge che è assolutamente vietata l’esposizione o la messa in commercio dell’immagine quando ciò rechi pregiudizio all’onore ed alla reputazione della persona ritratta. Anche l’utilizzo a scopi pubblicitari è pertanto possibile solo con il consenso dell’interessato.

Ricordiamo che spesso l’utilizzo abusivo di immagini altrui avviene anche e soprattutto sui social; la facilità con cui si può condividere un’immagine, non deve far intendere che ciò sia permesso senza il consenso del soggetto raffigurato, a maggior ragione se si utilizza impropriamente l’immagine andando a ledere l’onore e la reputazione della persona.

Come regola generale quindi, se si decide di pubblicare una foto o una immagine non di nostra proprietà, è indispensabile chiederne l’autorizzazione al suo titolare (ne abbiamo parlato anche qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Bisogna pagare i diritti?

______

AGGIORNATO IL 04/09/2023

musica-da-sottofondoLa domanda dalla quale partiamo è la seguente: la diffusione di musica di sottofondo in uno studio professionale comporta il pagamento dei diritti? Per rispondere citiamo il caso di un dentista che veniva inizialmente condannato a pagare i diritti alla Società consortile fonografici (Scf) salvo poi ottenere il ribaltamento della sentenza.

Il professionista presentava ricorso alla Corte di Cassazione, che lo accoglieva, avallando una sentenza del 2012 della Corte di Giustizia Europea avente come oggetto un contenzioso tra dentisti e Società consortile fonografici, già vinto in primo grado dai dentisti.

La Corte di Giustizia Europea riteneva che la diffusione di musica in studi di liberi professionisti non era assimilabile ad una diffusione in luogo pubblico, proprio perché uno studio dentistico non è un luogo aperto al pubblico ma è un luogo dove si esercita la professione privatamente previo appuntamento.

Per la Corte di Cassazione è valso lo stesso concetto: lo studio privato di un dentista non può essere considerato pubblico e quindi nessun compenso è dovuto. Ovviamente il principio può essere esteso a tutti i liberi professionisti, cioè si tratta di una sentenza valevole per tutti gli studi professionali privati.

Diverso invece il caso ad esempio di feste a carattere privato con musica dal vivo o registrata, in luoghi diversi dalla propria abitazione. Qui vige la normativa che tutela il diritto d’autore. In questo caso sarà obbligatorio pagare i diritti alla SIAE e sarà necessario attivarsi per le pratiche burocratiche finalizzate ad ottenerne il permesso.

Nel caso di un esercizio commerciale, invece, cosa succede se si intende riprodurre della musica di sottofondo? Ci si domanda cioè chi sia responsabile del pagamento dei diritti d’autore se la musica viene trasmessa tramite radio digitale. In questo caso se l’esercente si affida in buona fede al music provider non è responsabile (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Quale tipo di tutela è possibile

_________

AGGIORNATO IL 16/11/2020

tutela appVista l’attuale diffusione delle “app” per smartphone e tablet, i relativi sviluppatori ci pongono spesso la domanda su come sia possibile proteggerla in modo da tutelarsi ed impedire ad altri di copiarla. E’ possibile proteggere un'”app” attraverso la tutela concessa dalla legge sul diritto d’autore per i programmi per elaboratori e i software (ne abbiamo parlato qui).

Le “app” sono sostanzialmente dei software per apparecchi elettronici, studiate appositamente per svolgere diverse funzioni sul dispositivo mobile sul quale sono installate (tablet, pc, smartphone…). Tra le “app” troviamo ad esempio le “utilities” che ti aiutano nella vita quotidiana, che hanno come scopo quello di dare informazioni di vario genere o di soddisfare vari tipi di richieste ed esigenze.

La legge n. 633/1941 sul diritto d’autore tutela i software paragonandoli alle opere letterarie cioè alle creazioni intellettuali. Pertanto, come per le opere dell’ingegno, i diritti su un’app/software si acquisiscono al momento della sua creazione; colui a cui viene attribuita la paternità acquista i diritti su quell’opera nel momento in cui viene ideata, e la tutela offerta dal diritto d’autore dura per tutta la vita del suo autore e sino a 70 anni dopo la sua morte.

Ricordiamo che i diritti che si acquisiscono sono di due tipi: morali e patrimoniali. Il diritto morale (cioè quello che decreta la paternità dell’opera) è inalienabile, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti e consistono sostanzialmente nei diritti di utilizzazione economica dell’app (cioè il diritto di pubblicarla, di diffonderla e di commercializzarla).

Per poter sfruttare i diritti patrimoniali è opportuno depositare l’app presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (presso la SIAE). Per registrare un programma, il richiedente dovrà trasmettere alla SIAE una dichiarazione (mod. 349) nella quale andranno indicati gli autori effettivi del software, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso con allegato un esemplare del programma fissato su supporto digitale contenente il codice sorgente o l’applicativo, oppure entrambi.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

una lezione importante dal caso Bormioli/Ty Nant

________

AGGIORNATO IL 06/11/2023

ty nantInvestire nel design di un qualsiasi prodotto è diventato imprescindibile sia per differenziarsi dalla concorrenza che per essere più efficacemente tutelati nel caso in cui i propri prodotti vengano copiati; dopo aver investito nel design di un prodotto, il passo successivo per proteggersi è normalmente quello di registrarne il disegno/modello.

Con la registrazione del disegno/modello è possibile tutelarsi da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo la fabbricazione e vendita di prodotti simili e pertanto confondibili. Registrare un disegno è una scelta premiante non solo in termini di tutela ma anche di notorietà dell’azienda e di posizionamento della stessa sul mercato.

Esiste tuttavia un’altra forma di tutela che viene applicata quando il design del prodotto è particolarmente creativo: si tratta della tutela data dal diritto d’autore. E’ quello che è accaduto al design della nota bottiglia della Ty Nant appositamente disegnata da un famoso designer gallese.

Il Tribunale di Milano si è espresso in favore della Ty Nant ritenendo che il bicchiere “Sorgente” ideato della Bormioli Rocco, imiti le linee della bottiglia Ty Nant tanto da creare confusione nel consumatore a tal punto da convincerlo che i due prodotti provengano dalla medesima casa produttrice.

Il Tribunale ha inoltre attribuito alla bottiglia della Ty Nant un valore “artistico”, il che ne ha permesso la tutela con il diritto d’autore. Sappiamo che il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera e dura tutta la vita del suo autore; protegge la forma espressiva delle opere creative, in questo caso il diritto d’autore è stato riconosciuto al design della bottiglia come conseguenza di un apporto personale creativo, artistico ed innovativo del suo autore.

Circa il concetto di natura artistica o meno di un oggetto non vi è una definizione ben precisa ma lo si valuta in base alle caratteristiche estetiche valutabili attraverso dei parametri (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

 

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

i criteri per riconoscerle

______

AGGIORNATO IL 29/05/2023

distinzione-tra-opera-e-semplice-fotografiaDue recenti sentenze del Tribunale di Milano forniscono dei criteri di valutazione per riconoscere un’opera fotografica e distinguerla da una semplice fotografia; è importante riconoscere a quale tipologia appartenga una fotografia, poiché in funzione di ciò si può stabilire a quale tutela abbia diritto.

Le semplici fotografie sono immagini di persone o elementi della vita reale ottenute con un procedimento fotografico che chiunque può eseguire; le opere fotografiche invece sono fotografie dotate di carattere creativo, connotate da evidenti tratti di originalità, che permettono di riconoscere l’impronta personale del suo autore e l’espressione inventiva della sua personalità.

Per la tutela delle prime si fa riferimento alla normativa riguardante il diritto connesso che dura 20 anni dalla produzione della fotografia; per le seconde si applica invece la tutela sul diritto d’autore che prevede protezione per tutta la vita del suo autore e sino a 70 anni dopo la sua morte (ne abbiamo parlato qui).

Per il Tribunale di Milano le fotografie costituiscono delle opere se sussiste un personale apporto creativo da parte del suo autore, tale da contraddistinguerle dalla mera riproduzione di elementi della vita reale quali possono essere, come è stato nel caso di specie, immagini di torte o dolci prive di originalità.

La buona tecnica fotografica come l’oggetto riprodotto nell’immagine non sono sufficienti per conferire ad una fotografia la valenza di “opera”; perchè ciò avvenga, elementi imprescindibili sono senz’altro la creatività, l’originalità e la capacità di suscitare emozioni in chi le guarda e tali da donare alla fotografia connotati di capolavori d’autore.

Una considerazione finale: la decisione sulla distinzione sarà sempre soggettiva e aleatoria perché spetterà ad un giudice definire un’immagine fotografica come opera capace di trasmettere emozioni o meno; pertanto tale verdetto sarà sempre assolutamente personale e opinabile.

E’ importante quindi l’originalità e la virtù creativa che fanno dell’immagine fotografica un’opera unica ed irripetibile, degna di ottenere una tutela legale.

Vedi anche:

 

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Diritti d’autore nell’era internet/smartphone

___________

AGGIORNATO IL 08/02/2021

Nell’era di internet e degli smartphone la musica si fruisce sempre più spesso su YouTube. Ma quanto paga YouTube alla SIAE per l’utilizzo della musica?

In realtà vige un accordo di segretezza tra SIAE e YouTube, cioè un accordo con Google, proprietario di YouTube, che vieta alla SIAE di rivelare le clausole sia finanziarie che normative del contratto tra loro stipulato.

L’accordo prevede che i diritti sui brani ascoltati online su YouTube, vengano pagati da Google alla Siae in proporzione alla pubblicità e al numero di accessi di utenti italiani alle pagine contenenti opere tutelate dalla Siae.

Il contratto inoltre prevede un complesso e articolato sistema di scambio delle informazioni sulle opere musicali contenute nei video. A ciascun video di YouTube sono attribuite le relative informazioni (cd. metadati), di solito fornite dal titolare del video. Per i video ufficiali i metadati sono forniti dal produttore fonografico, insieme al file musicale.

A differenza di quanto accade per le trasmissioni televisive, dove un singolo “passaggio” in prima serata raggiunge potenzialmente milioni di spettatori, sono molto rari i video di YouTube che raggiungono milioni di visualizzazioni. Ciò significa che di solito i video di YouTube generano “micro-pagamenti” di diritti, che si cumulano fino ad arrivare a importi che sia possibile ripartire e liquidare.

La ripartizione dei compensi YouTube avviene su base semestrale; i compensi ripartiti sono pertanto quelli relativi alle visualizzazioni effettuate nel semestre di riferimento. E’ importante sapere che per ricevere dalla SIAE le royalties di YouTube è necessario essere associati: la SIAE riscuote i compensi solo per il repertorio (opere) dei suoi associati e mandanti e quindi questi compensi possono essere ripartiti solo a questi ultimi.

Ricordiamo infine che You Tube, come altre piattaforme o social network, può ricevere richieste di rimozione o di blocco di contenuti di un video o di un profilo per molte ragioni, riferibili al copyright. Ad esempio, si può chiedere la rimozione di un video perché viola la privacy, oppure perché è diffamatorio o perché la qualità audiovisiva è scarsa e può danneggiare la reputazione dell’artista.

(fonte: SIAE)

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

il caso verybello.it 

______

AGGIORNATO IL 05/06/2023

L’associazione nazionale fotografi professionisti ha contestato al Ministero dei beni culturali e del turismo l’utilizzo abusivo di immagini e fotografie pubblicate sul portale www.verybello.it, messo a punto dal Ministero per promuovere gli eventi culturali in occasione di Expo 2015.

La vicenda ha dell’incredibile vista la funzione pubblica e rappresentativa del Ministero; a far nascere la contestazione dell’associazione nazionale fotografi, è stato il punto 2 della pagina “Termini e condizioni” il quale recita “…le immagini pubblicate, nel rispetto dei diritti degli autori dei contenuti raffigurati, sono considerate di pubblico dominio salvo diversa indicazione espressa e provengono in gran parte da Internet o comunque da fonte liberamente accessibile…”

L’associazione contesta fermamente queste affermazioni poiché il fatto che una foto sia presente su internet non significa che sia liberamente utilizzabile da chiunque; in generale infatti, le immagini e le fotografie presenti sulla rete non sono di pubblico dominio salvo se espressamente indicato dal suo autore, anche se la fonte è “liberamente accessibile”.

Le opere fotografiche sono tutelate dal diritto d’autore e, in particolare, il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia (ne abbiamo parlato qui); come tutte le opere coperte da diritto d’autore, non occorre quindi provvedere a nessuna registrazione per ottenere il riconoscimento dell’opera.

A partire dalla data di creazione decorrono i seguenti diritti:

  • Il diritto morale di paternità dell’opera è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche arbitrariamente apportate senza consenso dell’autore;

  • Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato.

Pertanto, quando si utilizzano immagini prelevate da internet occorre rispettare la normativa sul diritto d’autore, per cui se si tratta di opere fotografiche non sarà possibile utilizzare l’immagine o modificarla se non ottenendone dal titolare il permesso o facendone una copia ad esclusivo uso personale.

In base alle diverse tipologie di fotografie avremo le:

  1. opere fotografiche – è necessaria l’autorizzazione dell’autore;
  2. semplici fotografie – è necessaria la citazione della fonte dell’opera, del titolo, della data di creazione e del suo autore.
  3. riproduzioni fotografiche – liberamente utilizzabili.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

AGGIORNATO IL 09/05/2022

Ogni social network ha specifiche differenti in relazione alla tutela del diritto d’autore, ma il denominatore comune è che nessuno di essi è estraneo al problema…i guai, il più delle volte, sono di chi utilizza impropriamente la grossa mole di materiale (foto, immagini, testi ecc.) disponibile sui social e coperta da diritto d’autore.

Ricordiamo che il diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera, senza che sia necessario alcun tipo di deposito o registrazione (ne abbiamo parlato qui), e pertanto ogni forma di espressione della creatività dell’autore (letteraria, musicale, figurativa ecc.) ne è coperta.

I social network prevedono un agevole ed immediato sistema di pubblicazione e condivisione di foto-articoli-immagini e quindi per l’utente, soprattutto se molto giovane, risulta difficile visualizzare con chiarezza la linea di demarcazione che separa il lecito dall’illecito.

Come regola generale, quando si decide di pubblicare una foto o un’immagine non di nostra proprietà è indispensabile chiedere l’autorizzazione al suo titolare (approfondimento in questo articolo), o per le citazioni è necessario indicare la fonte dalla quale si estrae (approfondimento in questo articolo).

Ciò implica che se si desidera una blanda tutela per un qualcosa di proprietà pubblicato su un social, si può apporre una dicitura con cui esplicitamente si informa della proprietà di una foto pubblicata ed il divieto di utilizzarla senza l’espresso consenso del suo autore, cioè informare in maniera chiara riportando i dati dell’autore, la data ed il nome se ha un titolo.

Una ricerca condotta dal Sole 24 ore ha evidenziato che c’è una scarsa conoscenza della normativa che disciplina il diritto d’autore; una buona percentuale di persone, ben il 29%, ritiene che sia possibile utilizzare liberamente una foto pubblicata su Facebook senza chiederne l’autorizzazione al suo autore.

Al fine di adeguare il diritto d’autore all’era digitale, di recente è stato approvato un nuovo decreto legislativo di attuazione della normativa europea sul diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Categorie