Limiti e condizioni d’uso dell’altrui immagine
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AGGIORNATO IL 13/11/2023
Il diritto alla propria immagine è un diritto inalienabile della persona, la quale può disporne in esclusiva affinchè non venga arbitrariamente utilizzata, divulgata e quindi resa pubblica senza il suo espresso consenso.
Il diritto all’immagine va collegato alla tutela del diritto d’autore (legge 633/1941) che, nello specifico, impedisce che l’immagine di una persona possa essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa.
E’ sempre la legge sul diritto d’autore che prevede come eccezione che la divulgazione sia possibile senza il consenso dell’interessato, qualora risulti giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto della persona in questione, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico.
La legge prevede che in caso di violazione del diritto alla propria immagine (in assenza quindi di un espresso consenso da parte dell’interessato), sia possibile non solo chiedere all’autorità giudiziaria che cessi l’abuso ma anche agire per il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti.
Da quanto detto emerge che è assolutamente vietata l’esposizione o la messa in commercio dell’immagine quando ciò rechi pregiudizio all’onore ed alla reputazione della persona ritratta. Anche l’utilizzo a scopi pubblicitari è pertanto possibile solo con il consenso dell’interessato.
Ricordiamo che spesso l’utilizzo abusivo di immagini altrui avviene anche e soprattutto sui social; la facilità con cui si può condividere un’immagine, non deve far intendere che ciò sia permesso senza il consenso del soggetto raffigurato, a maggior ragione se si utilizza impropriamente l’immagine andando a ledere l’onore e la reputazione della persona.
Come regola generale quindi, se si decide di pubblicare una foto o una immagine non di nostra proprietà, è indispensabile chiederne l’autorizzazione al suo titolare (ne abbiamo parlato anche qui).
Vedi anche:
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