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Ott 10 2024

Marchi Greenwashing

Cos’è il “Greenwashing”
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Il “Greenwashing” (neologismo inglese che generalmente viene tradotto come “ecologismo di facciata” o “ambientalismo di facciata”) indica la strategia di comunicazione di certe imprese, organizzazioni o istituzioni politiche finalizzata a costruire un’immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell’impatto ambientale, allo scopo di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dagli effetti negativi per l’ambiente delle loro attività o prodotti (Wikipedia).

Ecco cosa dice la legge
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L’uso improprio del simbolo ® accanto ad un marchio è regolamentato da sanzioni specifiche, questo perchè il legislatore ha ritenuto che potrebbe essere fuorviante per un consumatore in quanto lo porterebbe ad acquistare un prodotto nella convinzione che lo stesso abbia delle specifiche qualità e caratteristiche.

Quando è opportuno
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Se si ha l’esigenza di voler tutelare il proprio marchio in determinati paesi, al di fuori dell’UE, allora è il caso di pensare ad un deposito a livello internazionale. E’ bene sapere però che prima prima di procedere con la registrazione di un marchio internazionale si deve OBBLIGATORIAMENTE effettuare prima un deposito a livello nazionale o comunitario dello stesso marchio.  

Nei casi di opposizione
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Quando si registra un marchio si può entrare in conflitto con un altro marchio che rivendica la priorità. A quel punto chi subisce opposizione deve chiedere all’opponente la “prova d’uso”: è necessario cioè provare che il marchio è stato utilizzato nel corso degli anni precedenti.

Sia nella dicitura che nella parte grafica
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Una delle caratteristiche che deve possedere un marchio è la novità. Non sono nuovi e, pertanto, non possono essere registrati, i marchi identici o simili a marchi già registrati anteriormente: questo per evitare nel consumatore il rischio di confusione o di associazione. E’ bene sapere che l’impiego di parole o anche segni che non hanno alcun rapporto con la natura stessa del prodotto che contraddistinguono, permette di conferire al marchio stesso una maggiore capacità distintiva facendolo diventare “forte” (ne abbiamo parlato qui).

Quale preferire
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Un marchio a colori in linea di massima è facilmente riconoscibile e permette di distinguersi da altri marchi: il legame molto stretto tra brand e colore necessita di un’attenta valutazione in quanto rappresenta un elemento aggiuntivo da non sottovalutare. Infatti una certa combinazione di colori è in grado di rendere un prodotto immediatamente riconoscibile: il colore dona un impatto visivo che cattura immediatamente l’attenzione dell’utente e può persino condizionarne l’acquisto.

E’ possibile a determinate condizioni
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Diciamo subito che è possibile registrare come marchio un numero, anche se costituito da un’unica cifra. E’ importante però non dimenticarsi della distintività del marchio, requisito imprescindibile.

E’ necessario il consenso di tutti i titolari
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E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte in una recente sentenza in merito alla concessione di una licenza d’uso in via esclusiva di un marchio avente più titolari: la comproprietà richiede il consenso di tutti i titolari del marchio altrimenti non è possibile alcuna concessione d’uso.

Quando si brevetta e quando si registra un marchio
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Spesso il verbo “brevettare” viene adoperato in maniera impropria in associazione ai marchi. Questo non è corretto perchè il brevetto ha per oggetto un’invenzione, non un marchio. Ciò accade perchè con il termine “brevettare” si vuole contraddistinguere qualunque azione volta ad ottenere un’esclusiva (sia essa verso un nome, un disegno, un’invenzione ecc.).

Possono coesistere?
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Il nome di dominio, comunemente definito come indirizzo Internet, è il segno telematico distintivo della denominazione/ragione sociale e/o dell’attività di una persona fisica o giuridica che veicola contenuti sulla Rete Internet a mezzo di un proprio spazio proprietario (sito). Un dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio come il marchio: cosa succede quando marchio e nome a dominio sono simili o uguali tra di loro?

Il caso Zara
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Supponiamo di promuovere in una campagna pubblicitaria un buono regalo di una nota casa di abbigliamento e supponiamo di farlo senza il consenso del titolare del marchio. Il mio modo di operare è lecito? E’ possibile usare il marchio per uno scopo limitato ad una vincita?

E’ possibile?
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Una sentenza del Tribunale dell’UE ha stabilito che una suoneria di allarme o di telefono cellulare/smartphone non può essere registrata come marchio sonoro europeo perché considerata priva di originalità. I suoni possono essere registrati come marchi solo se dotati di capacità distintiva cioè devono essere idonei a contraddistinguere prodotti/servizi.

La presenza del valore artistico
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che un prodotto dotato di valore artistico (come nel caso della Vespa) non può essere registrato come marchio di forma (o tridimensionale).

Vediamo cosa dice la legge
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Un segno privo di carattere distintivo, costituito unicamente da indicazioni descrittive, come i riferimenti geografici, non può essere registrato come marchio a pena di nullità. La legge quindi proibisce la registrazione del semplice nome di un luogo geografico e lo disciplina agli articoli 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale, in cui regolamenta la distintività e la nullità di un marchio costituito unicamente da indicazioni descrittive come i riferimenti geografici.

Confermata la decisione
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La prima Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) conferma la decisione della Corte di Giustizia UE stabilendo la nullità del marchio tridimensionale costituito dal celebre Cubo di Rubik.

Uno strumento di tutela dei marchi
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La ricerca di anteriorità, anche se non è obbligatoria ai fini del deposito di un marchio, è fortemente consigliabile perchè permette di verificare l’assenza di marchi anteriori identici o simili a quello che si intende registrare.

A volte è difficile
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Come ben sappiamo per registrare un marchio è necessario che quest’ultimo possieda il requisito della capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

Sempre più in aumento
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Sempre più in aumento i marchi “green” perchè sempre più insita negli utenti una certa sensibilità a tematiche quali il cambiamento climatico, l’ecosostenibilità, la biodiversità. Di conseguenza si è verificato un aumento nella registrazione di marchi che contraddistinguono prodotti e/o servizi rivolti alle problematiche ambientali.

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