In questa sezione potrai trovare una risposta a qualunque tuo dubbio o quesito riguardante brevetti, marchi, disegni, modelli, diritto d’autore, aspetti legali e molto altro. La consultazione della nostra vastissima banca dati di articoli è totalmente GRATUITA.
Per iniziare digita l'argomento di cui vuoi informazioni:E’ possibile?
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Una sentenza del Tribunale dell’UE ha stabilito che una suoneria di allarme o di telefono cellulare/smartphone non può essere registrata come marchio sonoro europeo perché considerata priva di originalità. I suoni possono essere registrati come marchi solo se dotati di capacità distintiva cioè devono essere idonei a contraddistinguere prodotti/servizi.
Vediamo cosa dice la legge
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Un segno privo di carattere distintivo, costituito unicamente da indicazioni descrittive, come i riferimenti geografici, non può essere registrato come marchio a pena di nullità. La legge quindi proibisce la registrazione del semplice nome di un luogo geografico e lo disciplina agli articoli 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale, in cui regolamenta la distintività e la nullità di un marchio costituito unicamente da indicazioni descrittive come i riferimenti geografici.
A volte è difficile
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Come ben sappiamo per registrare un marchio è necessario che quest’ultimo possieda il requisito della capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.
Sempre più in aumento
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Sempre più in aumento i marchi “green” perchè sempre più insita negli utenti una certa sensibilità a tematiche quali il cambiamento climatico, l’ecosostenibilità, la biodiversità. Di conseguenza si è verificato un aumento nella registrazione di marchi che contraddistinguono prodotti e/o servizi rivolti alle problematiche ambientali.
Requisito imprescindibile
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E’ possibile registrare come marchio la rappresentazione fotografica del volto di una donna solo se vi sia l’elemento della distintività, requisito imprescindibile per poter procedere con la sua registrazione. In pratica è possibile procedere in tal senso se quel volto di donna è associabile solo ed unicamente al prodotto o servizio che si intende commercializzare con quel marchio. In mancanza non sarà possibile registrarne il relativo segno.
Come difendersi
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Supponiamo di leggere la notizia del deposito di un marchio e di avere qualche dubbio circa la veridicità dell’informazione. L’enorme quantitativo di notizie, non sempre tutte vere, ci porta a dubitare spesso della fondatezza delle informazioni in particolar modo di quelle presenti sui social che viaggiano alla velocità della luce. E’ opportuno quindi essere in grado di capirne l’autenticità.
A rischio i diritti di registrazione
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Facciamo una premessa: quando il titolare di un marchio fa opposizione verso un altro titolare di un marchio uguale o simile (il primo titolare è “l’opponente” mentre il secondo è “l’opposto”), quest’ultimo ha il diritto di richiedere la cosiddetta “prova d’uso”, ossia la prova che l’opponente abbia realmente ed effettivamente utilizzato il suo marchio.
Auto o birra?
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Il produttore di auto elettriche Tesla è coinvolto in una battaglia legale con un birrificio cinese venditore di birre a marchio Tesla (Tesla beer) e soda Tesla.
Si tratta di una gamma di birre e acque gassate che hanno una incredibile somiglianza sia nel logo che nel nome con il ben più noto marchio Tesla settore automobilistico.
Spesso si fa confusione
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Un imprenditore al fine di distinguere la propria attività ed i propri prodotti dai concorrenti, utilizza alcuni “segni distintivi” che la legge tutela e cioè la ditta, l’insegna e il marchio:
La ditta identifica il nome dell’impresa;
L’insegna identifica i locali dell’impresa;
Il marchio identifica i prodotti e/o i servizi dell’impresa.
Il caso Iceland
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Interessante è stata la decisione della Commissione allargata dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che ha posto fine all’annosa questione del caso Iceland confermando che i marchi in questione (trattasi di un marchio denominativo ed uno figurativo) risultano essere descrittivi dei prodotti e servizi coperti dalla registrazione. Secondo la Commissione i marchi sono stati registrati in violazione delle disposizioni dell’articolo 7, par. 1, lett. c), del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea e, pertanto, vengono dichiarati nulli.
Alcune buone regole
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I canali di distribuzione che vengono utilizzati per la vendita di prodotti sono numerosi (negozi, grande distribuzione, on-line..) e non sempre è facile distinguere un prodotto originale da un falso. E’ importante tutelare e accompagnare il consumatore nella scelta di un prodotto che sia originale.
Il caso dei “dupe”
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Cominciamo col dire che il termine inglese “dupe” tradotto in italiano significa “ingannare”, “imbrogliare”. In pratica si tratta di prodotti che appaiono equivalenti ma che in realtà imitano in tutto e per tutto quelli frutto delle energie creative delle menti delle più famose aziende di moda. E’ un fenomeno dilagante che abbraccia i settori della profumeria, abbigliamento, accessori e cosmetica.