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2021
Registrare un software
Ci si domanda se è possibile
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Il software è protetto dalla legge sul diritto d’autore che tutela i programmi per elaboratore quale risultato di una creazione intellettuale ad opera del suo autore. Pertanto il software è il risultato di un lavoro intellettuale dotato di creatività ed originalità, collocato dal legislatore tra le opere dell’ingegno.
La Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) cura la tenuta del pubblico registro per il software, presso il quale possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività, tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. Presso detto registro è possibile trascrivere anche tutti gli atti che trasferiscono interamente o in parte i diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione.
Per registrare un programma, il richiedente dovrà trasmettere alla Siae:
- una dichiarazione (mod. 349), correttamente compilata in ogni parte e sottoscritta in ogni pagina, nella quale andranno indicati gli autori effettivi del software, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso (prima installazione, presentazione, prima cessione ecc…);
- un esemplare del programma fissato su supporto digitale (cd-rom, dvd non riscrivibili) contenente il codice sorgente o l’applicativo, oppure entrambi. Il supporto deve recare il titolo del programma ed essere sottoscritto dal/i richiedente/i la registrazione con pennarello indelebile.
- la ricevuta del pagamento effettuato;
- la copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Qualora il richiedente la registrazione sia una società, andrà prodotta copia della visura camerale, nonché copia dei documenti anagrafici e fiscali del legale rappresentante. Se la dichiarazione presentata contiene tutti i requisiti richiesti, si potrà procedere con la registrazione e al richiedente verrà rilasciata una attestazione nella quale, oltre ai dati dichiarati, verranno riportati anche la data della registrazione e il numero progressivo ed ordinativo ad essa attribuiti.
Fonte: SIAE
Vedi anche:
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- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
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E’ obbligatorio essere in possesso di una licenza multimediale streaming che va richiesta alla SIAE se:
Il “diritto di seguito” è il diritto che spetta all’autore (o ai suoi eredi) di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima, alle quali partecipi un professionista del mercato dell’arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario. 
Nel caso in un esercizio commerciale si intenda riprodurre della musica di sottofondo, ci si domanda chi paga i diritti d’autore se la musica viene trasmessa mediante radio digitale.
Parliamo di una questione interessante per gli utilizzatori di YouTube: come pubblicare un video sul proprio canale YouTube senza violare il diritto d’autore (copyright) della colonna sonora che si intende associare al filmato.
Circa il “cos’è un format” ci limitiamo a dire che si tratta di un programma televisivo che si struttura e si sviluppa attraverso un ben definito procedimento. Circa invece la sua tutela e protezione, diciamo che pur mancando una normativa specifica è senz’altro possibile registrare un format di una trasmissione televisiva.

Nell’era di internet e degli smartphone la musica si fruisce sempre più spesso su YouTube. Ma quanto paga YouTube alla
Spesso capita agli artisti e in generale ai personaggi famosi di utilizzare pseudonimi o nomi d’arte gradevoli foneticamente e facili da ricordare per il pubblico. Lo pseudonimo è un appellativo e sostituisce il nome e cognome anagrafico dell’autore ed è un caratteristico nomignolo fittizio di fantasia utilizzato quasi sempre da scrittori, cantanti o artisti in genere. 
Iscrizione gratuita alla
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I nuovi software o programmi per elaboratore sono comparati alle opere letterarie e sono tutelabili esclusivamente con il diritto d’autore. Presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della
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Il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore. Riassumiamo di seguito le categorie di opere protette e relativa normativa come individuate dagli artt. 1 e 2 della 
