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Ci si domanda se è possibile

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Il software è protetto dalla legge sul diritto d’autore che tutela i programmi per elaboratore quale risultato di una creazione intellettuale ad opera del suo autore. Pertanto il software è il risultato di un lavoro intellettuale dotato di creatività ed originalità, collocato dal legislatore tra le opere dell’ingegno.

La Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) cura la tenuta del pubblico registro per il software, presso il quale possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività, tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. Presso detto registro è possibile trascrivere anche tutti gli atti che trasferiscono interamente o in parte i diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione.

Per registrare un programma, il richiedente dovrà trasmettere alla Siae:

  1. una dichiarazione (mod. 349), correttamente compilata in ogni parte e sottoscritta in ogni pagina, nella quale andranno indicati gli autori effettivi del software, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso (prima installazione, presentazione, prima cessione ecc…);
  2. un esemplare del programma fissato su supporto digitale (cd-rom, dvd non riscrivibili) contenente il codice sorgente o l’applicativo, oppure entrambi. Il supporto deve recare il titolo del programma ed essere sottoscritto dal/i richiedente/i la registrazione con pennarello indelebile.
  3. la ricevuta del pagamento effettuato;
  4. la copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del richiedente.

Qualora il richiedente la registrazione sia una società, andrà prodotta copia della visura camerale, nonché copia dei documenti anagrafici e fiscali del legale rappresentante. Se la dichiarazione presentata contiene tutti i requisiti richiesti, si potrà procedere con la registrazione e al richiedente verrà rilasciata una attestazione nella quale, oltre ai dati dichiarati, verranno riportati anche la data della registrazione e il numero progressivo ed ordinativo ad essa attribuiti.

Fonte: SIAE

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Quando serve e a chi richiederla

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E’ obbligatorio essere in possesso di una licenza multimediale streaming che va richiesta alla SIAE se:

  1. si è titolari o responsabili di un portale o sito web, eventualmente con applicazioni, che dispongono di sezioni o rubriche dedicate alla musica;
  2. ci si occupa della diffusione, presentazione, promozione e dell’offerta in streaming di opere del repertorio musicale amministrato dalla SIAE.

Vediamo quali sono le tipologie di attività di streaming:

  • streaming di opere musicali (cioè la tecnica che consente agli utenti di ascoltare o visionare in tempo reale un’opera direttamente dal sito web o dal servizio);
  • preascolto o preview (cioè la possibilità di far ascoltare o visionare all’utente su sua richiesta un frammento di un’opera musicale o audiovisiva della durata massima di 45 secondi);
  • musica di sottofondo su un sito o portale (sottofondo o complemento sonoro del sito web, senza possibilità di downloading);
  • web radio (monocanali, multicanali e interattive);
  • video on demand (vod) con contenuti musicali;
  • web tv a flusso continuo con sottofondo musicale;
  • autopromozione autore, editore, fonografico o artista interprete.

Come ottenere e mantenere la licenza?

Step 1: creare e confermare il preventivo proposto dalla SIAE;

Step 2: effettuare il pagamento (entro pochi giorni dal pagamento si riceverà la fattura ed il numero di licenza da segnalare sul sito della SIAE); una volta pagato si potrà iniziare ad utilizzare la musica;

Step 3: ottenuta la licenza, periodicamente sarà necessario pagare il compenso dovuto, inoltrare alla SIAE il report delle utilizzazioni ed il prospetto contabile riepilogativo; infine bisognerà effettuare l’eventuale saldo dei compensi dovuti.

Fonte SIAE

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Come ottenere il compenso

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Il “diritto di seguito” è il diritto che spetta all’autore (o ai suoi eredi) di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima, alle quali partecipi un professionista del mercato dell’arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario.

Tale diritto, come dice la parola stessa, dà la possibilità agli artisti di “seguire” nel corso degli anni le loro opere e trarre vantaggio dall’aumento di valore.

Per arti figurative si intendono le opere d’arte cioè le creazioni originali dell’artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.

Sono soggette al diritto di seguito le vendite che soddisfino queste tre condizioni (tutte):

  1. siano successive alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore;
  2. comportino l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario;
  3. il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000.

L’ente incaricato alla riscossione del diritto di seguito per conto di tutti gli artisti (anche se non associati) è la SIAE.

Su chi grava il diritto di seguito? Il compenso è a carico del venditore. Tuttavia è tenuto ad effettuare materialmente il pagamento il “professionista del mercato dell’arte”: costui, infatti, ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo alla SIAE.

Il diritto dura per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte. Gli artisti o i loro eredi per ricevere i compensi dovuti, dovranno:

  • scaricare dal sito alla pagina https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/moduli la modulistica da compilare ed inviarla, accompagnata da copia di un documento d’identità, via e-mail all’indirizzo: dds.olaf@siae.it;
  • oppure contattare la sezione OLAF della SIAE (opere letterarie e arti figurative) ai seguenti numeri: 06/5990.3017 – 06/5990.3080.

Sul sito SIAE, alla pagina https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/arti-visive-e-letteratura/ diritto-di-seguito è disponibile l’elenco delle vendite dichiarate per le quali è possibile rivendicare il diritto di seguito.

Interessante sapere che il diritto di seguito, nato in Francia, è vigente in tutti gli stati membri dell’Unione Europea e in diversi altri paesi del mondo.

(fonte: SIAE)

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un’alternativa ad ALCUNI servizi SIAE

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Wipo Proof è un nuovo servizio online promosso dalla stessa Wipo (World Intellectual Property Organization) che fornisce una prova certa per le opere coperte dal diritto d’autore.

Vediamo all’atto pratico come funziona questo nuovo servizio: è sufficiente caricare un file digitale sul sito e dopo averlo caricato l’utente riceverà il Wipo Proof Token, cioè un’impronta digitale generata dal sistema, riconosciuta a livello mondiale con data e ora al fine di provare l’ esistenza della paternità dell’opera in un momento specifico. 

I Token sono validi a tempo indeterminato. WIPO Proof li conserva in modo sicuro per 5 anni (rinnovabile su richiesta), mantenendoli conformi alle tecnologie di crittografia in evoluzione. E’ quindi un nuovo modo, alternativo al deposito presso la Siae, per proteggere i propri asset digitali (può essere utilizzato per risolvere controversie legali).

Tra i possibili utilizzi abbiamo:

  • Lavori e disegni creativi
  • Segreti commerciali e know-how
  • Ricerca e dati

Bisogna precisare però che questo servizio non sostituisce assolutamente il deposito di brevetti, design, marchi per i quali rimangono le vie tradizionali. Questo è un servizio pensato solo per fornire una prova certa della data di creazione di opere coperte dal diritto d’autore.

Ricordiamo infatti che le opere coperte dal diritto d’autore ricevono la relativa tutela nel momento in cui vengono create, automaticamente e senza bisogno di far nulla: in caso di controversia legale serve solo provare la DATA CERTA di creazione, ed è per questo che è nato WIPO PROOF.

È progettato specificamente per il nostro mondo sempre più digitale in cui l’innovazione e la creatività sono rese possibili dalla tecnologia, dai big data e dalla collaborazione globale ad un prezzo accessibile – (fonte: Wipo)

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Chi paga i diritti?

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Nel caso in un esercizio commerciale si intenda riprodurre della musica di sottofondo, ci si domanda chi paga i diritti d’autore se la musica viene trasmessa mediante radio digitale.

Di recente è stata la Corte di Cassazione ad appianare ogni dubbio: se l’esercente si affida in buona fede al music provider non è responsabile. Il caso di specie riguardava un farmacista che aveva ottenuto l’assoluzione sia in primo che in secondo grado. I giudici avevano motivato tale decisione sulla base della totale assenza dell’elemento psicologico all’atto dell’inadempimento dell’obbligo di pagare i diritti.

Il farmacista aveva infatti sottoscritto un contratto per la fornitura del servizio con il music provider Digiwork s.r.l., società che si era dichiarata licenziataria SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e SCF (Consorzio Consortile Fonografici). Quest’ultima, forse meno conosciuta, concede le licenze per l’utilizzazione di fonogrammi e videoclip all’interno di esercizi commerciali, dietro versamento di un compenso da parte di coloro che usufruiscono del servizio.

Quindi vanno distinti i due diritti: da un lato i diritti degli autori, dall’altro quelli per i produttori discografici e fonografici. Il farmacista era in regola con la SIAE in merito ai diritti d’autore ma aveva omesso di chiedere alla SCF il rilascio della relativa licenza per il diritto di esecuzione della musica all’interno dell’esercizio commerciale.

Il farmacista in buona fede aveva dichiarato di essere sicuro che la società che forniva il servizio avesse provveduto all’adempimento delle relative imposte. La Digiwork, aveva affermato di aver assolto ad ogni obbligo di legge, il che aveva indotto il farmacista, in posizione regolare verso la SIAE, nella falsa convinzione che tutto fosse regolare.

Inoltre – ha sottolineato la Suprema Corte – essendo l’imputato un farmacista non poteva pretendersi una conoscenza approfondita della materia, tanto che aveva ritenuto opportuno rivolgersi ad una società di music provider esperta del settore.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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come procedere

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AGGIORNATO IL 07/03/2022

Parliamo di una questione interessante per gli utilizzatori di YouTube: come pubblicare un video sul proprio canale YouTube senza violare il diritto d’autore (copyright) della colonna sonora che si intende associare al filmato.

Premesso che la musica è un elemento fondamentale per catturare l’attenzione ed emozionare chi visualizza il video, dobbiamo evidenziare che l’opera musicale che verrà utilizzata come sottofondo del proprio video è tutelata dal diritto d’autore. Ciò significa che se non si richiede la relativa autorizzazione si va a ledere il diritto patrimoniale dell’autore dell’opera. Tra l’altro YouTube fa di più, rimuove dopo poche ore i video pubblicati sprovvisti delle relative autorizzazioni. Pertanto, qual è il modo giusto di operare senza incorrere in sanzioni?

Precisiamo che le autorizzazioni in realtà sono due e dovrebbero essere richieste sia per la “sincronizzazione”, cioè l’abbinamento della musica alle immagini del proprio video (di fatto è come se si stesse creando una nuova opera), che per la diffusione al pubblico. Il primo diritto (diritto di sincronizzazione) solitamente si paga al produttore discografico, mentre per la diffusione la competenza è della SIAE.

Vi diamo però qualche suggerimento per velocizzare il tutto: esistono le Production Music Library dove si possono trovare brani con licenze comprensive di autorizzazioni, sia per la sincronizzazione che per la diffusione, e quindi pronti per essere utilizzati pagando la relativa royalty.

Inoltre esistono anche numerosi siti Web che contengono brani con licenza Creative Commons (i quali possono essere usati liberamente nei propri video) e altri che sono gestiti direttamente dalla SIAE e dallo stesso Youtube. Qui di seguito un breve elenco:

  • Audionautix;
  • Soundcloud;
  • Free music archive;
  • Musopen;
  • Internet archive;
  • Freesound

Con Youtube è possibile utilizzare la libreria di canzoni royalty-free di YouTube per scaricare gratuitamente musica da utilizzare come colonna sonora nei video. Insomma, i canali sono tanti ed una oculata ricerca può soddisfare qualsiasi esigenza.

Vedi anche:

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qualche chiarimento

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AGGIORNATO IL 08/08/2022

Circa il “cos’è un format” ci limitiamo a dire che si tratta di un programma televisivo che si struttura e si sviluppa attraverso un ben definito procedimento. Circa invece la sua tutela e protezione, diciamo che pur mancando una normativa specifica è senz’altro possibile registrare un format di una trasmissione televisiva.

Tale forma espressiva è tutelata con la disciplina prevista per il diritto d’autore; la procedura avviene presso la SIAE ma solo se sussistono determinati requisititi. Difatti, ai fini della tutela, il format deve presentare i seguenti elementi identificativi:

  1. titolo;
  2. struttura narrativa di base;
  3. apparato scenico e personaggi fissi (fonte SIAE). 

Precisiamo questo concetto: non è possibile chiedere la copertura del diritto d’autore per un tema generico (ossia una semplice “idea” di trasmissione), bensì deve essere ben preciso e possedere i requisiti dell’originalità e della creatività. Il programma deve cioè essere unico nel suo genere e prevedere l’elaborazione di uno specifico tema che possa in qualche modo caratterizzarlo. Tale programma deve avere ad esempio una ben precisa struttura, delle fasi ben definite (ad esempio caratterizzate da una sequenza di fasi ben precisa), una scenografia unica e studiata nei minimi dettagli etc.

Ci sono delle trasmissioni che hanno fatto del loro format un evento unico conosciuto nel mondo quali ad esempio “Chi vuol essere milionario”, “xFactor” e molte altre. Ciò in perfetta sintonia con il principio del diritto d’autore secondo il quale non vengono protette le semplici idee ma la loro forma espressiva, qualcosa di concreto e ben definito in ogni dettaglio.

Citiamo il caso oggetto di una recente sentenza, in cui un soggetto rivendicava la paternità del format di una trasmissione televisiva. Il Tribunale di Roma in quell’occasione precisava che «in assenza di una definizione normativa del concetto di format, cioè della c.d. idea base di programma televisivo….ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma».

La richiesta veniva pertanto respinta, poi veniva appellata e confermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione che tra l’altro, in quell’occasione, fece propria la definizione della SIAE sopracitata introducendo inoltre il concetto della “descrizione”: un format televisivo, per essere tutelato deve prevedere uno schema di programma destinato ad una produzione televisiva seriale accompagnato però anche da una sintetica descrizione.

Un’altra ancor più recente sentenza ha riguardato il programma televisivo “Amici” condotto dalla De Filippi accusato di essere il plagio di un altro programma simile. La Suprema Corte ha escluso che il programma televisivo “Amici” sia il plagio di quest’altro programma perchè la sola scrittura del format non basta per ottenere la tutela del diritto d’autore per le opere dell’ingegno poichè (viene ancora ribadito che occorre qualcosa in più) è necessario che ci sia (in questo caso) “un apparato scenico e personaggi fissi”.

Vedi anche:

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Bisogna pagare i diritti?

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AGGIORNATO IL 04/09/2023

musica-da-sottofondoLa domanda dalla quale partiamo è la seguente: la diffusione di musica di sottofondo in uno studio professionale comporta il pagamento dei diritti? Per rispondere citiamo il caso di un dentista che veniva inizialmente condannato a pagare i diritti alla Società consortile fonografici (Scf) salvo poi ottenere il ribaltamento della sentenza.

Il professionista presentava ricorso alla Corte di Cassazione, che lo accoglieva, avallando una sentenza del 2012 della Corte di Giustizia Europea avente come oggetto un contenzioso tra dentisti e Società consortile fonografici, già vinto in primo grado dai dentisti.

La Corte di Giustizia Europea riteneva che la diffusione di musica in studi di liberi professionisti non era assimilabile ad una diffusione in luogo pubblico, proprio perché uno studio dentistico non è un luogo aperto al pubblico ma è un luogo dove si esercita la professione privatamente previo appuntamento.

Per la Corte di Cassazione è valso lo stesso concetto: lo studio privato di un dentista non può essere considerato pubblico e quindi nessun compenso è dovuto. Ovviamente il principio può essere esteso a tutti i liberi professionisti, cioè si tratta di una sentenza valevole per tutti gli studi professionali privati.

Diverso invece il caso ad esempio di feste a carattere privato con musica dal vivo o registrata, in luoghi diversi dalla propria abitazione. Qui vige la normativa che tutela il diritto d’autore. In questo caso sarà obbligatorio pagare i diritti alla SIAE e sarà necessario attivarsi per le pratiche burocratiche finalizzate ad ottenerne il permesso.

Nel caso di un esercizio commerciale, invece, cosa succede se si intende riprodurre della musica di sottofondo? Ci si domanda cioè chi sia responsabile del pagamento dei diritti d’autore se la musica viene trasmessa tramite radio digitale. In questo caso se l’esercente si affida in buona fede al music provider non è responsabile (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Quale tipo di tutela è possibile

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AGGIORNATO IL 16/11/2020

tutela appVista l’attuale diffusione delle “app” per smartphone e tablet, i relativi sviluppatori ci pongono spesso la domanda su come sia possibile proteggerla in modo da tutelarsi ed impedire ad altri di copiarla. E’ possibile proteggere un'”app” attraverso la tutela concessa dalla legge sul diritto d’autore per i programmi per elaboratori e i software (ne abbiamo parlato qui).

Le “app” sono sostanzialmente dei software per apparecchi elettronici, studiate appositamente per svolgere diverse funzioni sul dispositivo mobile sul quale sono installate (tablet, pc, smartphone…). Tra le “app” troviamo ad esempio le “utilities” che ti aiutano nella vita quotidiana, che hanno come scopo quello di dare informazioni di vario genere o di soddisfare vari tipi di richieste ed esigenze.

La legge n. 633/1941 sul diritto d’autore tutela i software paragonandoli alle opere letterarie cioè alle creazioni intellettuali. Pertanto, come per le opere dell’ingegno, i diritti su un’app/software si acquisiscono al momento della sua creazione; colui a cui viene attribuita la paternità acquista i diritti su quell’opera nel momento in cui viene ideata, e la tutela offerta dal diritto d’autore dura per tutta la vita del suo autore e sino a 70 anni dopo la sua morte.

Ricordiamo che i diritti che si acquisiscono sono di due tipi: morali e patrimoniali. Il diritto morale (cioè quello che decreta la paternità dell’opera) è inalienabile, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti e consistono sostanzialmente nei diritti di utilizzazione economica dell’app (cioè il diritto di pubblicarla, di diffonderla e di commercializzarla).

Per poter sfruttare i diritti patrimoniali è opportuno depositare l’app presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (presso la SIAE). Per registrare un programma, il richiedente dovrà trasmettere alla SIAE una dichiarazione (mod. 349) nella quale andranno indicati gli autori effettivi del software, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso con allegato un esemplare del programma fissato su supporto digitale contenente il codice sorgente o l’applicativo, oppure entrambi.

Vedi anche:

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Diritti d’autore nell’era internet/smartphone

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AGGIORNATO IL 08/02/2021

Nell’era di internet e degli smartphone la musica si fruisce sempre più spesso su YouTube. Ma quanto paga YouTube alla SIAE per l’utilizzo della musica?

In realtà vige un accordo di segretezza tra SIAE e YouTube, cioè un accordo con Google, proprietario di YouTube, che vieta alla SIAE di rivelare le clausole sia finanziarie che normative del contratto tra loro stipulato.

L’accordo prevede che i diritti sui brani ascoltati online su YouTube, vengano pagati da Google alla Siae in proporzione alla pubblicità e al numero di accessi di utenti italiani alle pagine contenenti opere tutelate dalla Siae.

Il contratto inoltre prevede un complesso e articolato sistema di scambio delle informazioni sulle opere musicali contenute nei video. A ciascun video di YouTube sono attribuite le relative informazioni (cd. metadati), di solito fornite dal titolare del video. Per i video ufficiali i metadati sono forniti dal produttore fonografico, insieme al file musicale.

A differenza di quanto accade per le trasmissioni televisive, dove un singolo “passaggio” in prima serata raggiunge potenzialmente milioni di spettatori, sono molto rari i video di YouTube che raggiungono milioni di visualizzazioni. Ciò significa che di solito i video di YouTube generano “micro-pagamenti” di diritti, che si cumulano fino ad arrivare a importi che sia possibile ripartire e liquidare.

La ripartizione dei compensi YouTube avviene su base semestrale; i compensi ripartiti sono pertanto quelli relativi alle visualizzazioni effettuate nel semestre di riferimento. E’ importante sapere che per ricevere dalla SIAE le royalties di YouTube è necessario essere associati: la SIAE riscuote i compensi solo per il repertorio (opere) dei suoi associati e mandanti e quindi questi compensi possono essere ripartiti solo a questi ultimi.

Ricordiamo infine che You Tube, come altre piattaforme o social network, può ricevere richieste di rimozione o di blocco di contenuti di un video o di un profilo per molte ragioni, riferibili al copyright. Ad esempio, si può chiedere la rimozione di un video perché viola la privacy, oppure perché è diffamatorio o perché la qualità audiovisiva è scarsa e può danneggiare la reputazione dell’artista.

(fonte: SIAE)

Vedi anche:

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Spesso capita agli artisti e in generale ai personaggi famosi di utilizzare pseudonimi o nomi d’arte gradevoli foneticamente e facili da ricordare per il pubblico. Lo pseudonimo è un appellativo e sostituisce il nome e cognome anagrafico dell’autore ed è un caratteristico nomignolo fittizio di fantasia utilizzato quasi sempre da scrittori, cantanti o artisti in genere.

Analogo significato hanno le espressioni “nome d’arte” (che presenta un nome ed un cognome differente da quello d’origine), o la locuzione latina “alias”, o ancora “a.k.a.” (dall’acronimo inglese “also known as”, ovvero “conosciuto anche come”) o ancora “nickname” (“soprannome” o “nomignolo”); nel caso degli scrittori è talvolta usata l’espressione francese “nom de plume” (lett. “nome di penna”).
(fonte wikipedia).

E’ importante sapere che sia lo pseudonimo che il nome d’arte non potranno essere utilizzati per firmare documenti ufficiali: la firma da apporre varrà solo apponendo nome e cognome d’origine.

E’ possibile invece tutelare in via preventiva il proprio pseudonimo chiedendone il riconoscimento alla SIAE mediante il deposito di un’apposita domanda con tutta la relativa documentazione ed i versamenti richiesti; la SIAE lo concederà solo previa verifica della sua originalità, cioè solo dopo aver verificato che quel “nomignolo” non sia già in uso in modo da non generare confusione nella ripartizione dei proventi per diritto d’autore.

Prima di poter apportare modifiche allo pseudonimo concesso, dovranno trascorrere quattro anni dal riconoscimento; il nome d’arte segue una procedura molto simile allo pseudonimo ma che si differenzia per due aspetti:

  1. non necessita di riconoscimento da parte della SIAE ma è sufficiente la semplice comunicazione all’ente;
  2. richiede come presupposto la notorietà tra il pubblico da provare con il deposito di documenti attestanti la celebrità in campo artistico quali ad esempio locandine, copertine di dischi, ritagli di giornale, pagine web, etc.

In entrambi i casi, ossia per lo pseudonimo e per il nome d’arte, la tutela presso la SIAE è prevista soltanto:

  • per chi abbia già effettuato la pratica di associazione o di conferimento di mandato all’ente;
  • per i singoli autori non per gruppi musicali, orchestre o compagnie composti da più elementi

AGGIORNATO IL 27/07/2020

Vedi anche:

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Quali i requisiti

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AGGIORNATO IL 07/09/2020

Diciamo subito che è possibile registrare il nome di una band come marchio purchè abbia i requisiti propri dei marchi:

1. capacità distintiva, cioè deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità la band senza creare confusione con altre;
2. liceità, cioè il nome della band non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume;
3. novità, cioè il nominativo non dev’essere identico o simile ad altri marchi già registrati nella medesima classe.

La scelta del nome di una band è fondamentale per avere successo: i gruppi più importanti vantano nomi originali, intramontabili nella storia del panorama musicale.

La registrazione a livello nazionale è da farsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (oppure clicca qui), mentre quella a livello comunitario presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (oppure clicca qui).

In realtà il legislatore non ha disciplinato questa specifica casistica e quindi quello di registrare il marchio di una band, può non essere l’unico modo per tutelarsi. Un altro modo potrebbe essere quello di ricorrere al concetto di “marchio di fatto”.

A tal proposito, ricordiamo che il proprio segno diventa “marchio di fatto” ed è quindi tutelabile, quando lo si è usato per un certo tempo, magari in un ambito territoriale ristretto, ed ha acquisito “capacità distintiva”, cioè l’utente lo riconosce perché noto e riesce a distinguerlo da prodotti similari.

La tutela del “marchio di fatto” sarà naturalmente “più blanda” e presenterà diversi limiti, tra i quali quello dell’onere probatorio che dovrà fondarsi sul preuso e sulla capacità distintiva, entrambi spesso difficili da dimostrare (ne abbiamo parlato qui).

Non è possibile invece la registrazione del nome della band presso la SIAE; solo le composizioni musicali della band andranno dichiarate alla SIAE territorialmente competente o presso la Direzione Generale di Roma.

Vedi anche:

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un’agevolazione immediata

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AGGIORNATO IL 23/10/2023

SIAE gratis under 30Iscrizione gratuita alla SIAE per gli under 30: nessun pagamento di tasse (solo una marca da bollo da €32) all’atto dell’iscrizione per i giovani autori, i quali saranno esonerati anche dal pagamento della quota annuale sino al 31 dicembre dell’anno di compimento del trentesimo anno di età.

Dal 1° gennaio successivo al compimento del 30° anno di età, la quota annuale dovrà essere versata (come per tutti gli over 30) e sarà pari ad €148 più €2 (associati) oppure €58 (iva inclusa) più €32 (mandanti). Invitiamo a consultare la tabella a seguente link.

Ricordiamo che il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera stessa e l’autore non deve far nulla per attivarla. Per dimostrare però che la propria opera è nata prima di un’altra è sufficiente depositarne una copia presso la SIAE, la quale registra la data di deposito da cui decorrono il diritto morale di paternità dell’opera ed il diritto esclusivo di sfruttamento economico, cioè il diritto di diffusione e riproduzione.

La SIAE non serve però solo a certificare la data di creazione di un’opera:
la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è un ente di diritto pubblico, la cui funzione è quella di gestire i diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno di carattere creativo in nome e per conto dei propri associati.

Questo significa che il titolare di un diritto d’autore, ovvero ad esempio l’autore di un’opera artistica, può delegare la SIAE di gestire in suo conto tutto ciò che attiene lo sfruttamento economico della/e sua/e opera/e (ne abbiamo parlato qui).

Il diritto di sfruttamento economico dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la morte; trascorso tale periodo l’opera diventa di pubblico dominio. 

Vedi anche:

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come tutelare uno scritto

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AGGIORNATO IL 20/12/2021

opera letterariaPer le opere letterarie il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera stessa e l’autore non deve far nulla per attivarlo. Spieghiamo meglio: quando si crea un’opera letteraria (un romanzo, un saggio o simili), la tutela offerta dal diritto d’autore nasce automaticamente nel momento stesso in cui l’opera viene creata, senza che sia quindi necessario far nulla.

Nel caso però la propria opera venga copiata, ci si può chiedere “come fare a dimostrare che la propria opera è nata prima di quella copiata”; per poterlo dimostrare è sufficiente depositare una copia dell’opera inedita presso la SIAELa SIAE (società italiana degli autori ed editori) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore in Italia, in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro.

Una volta depositata una copia dell’opera inedita presso la SIAE, la stessa registra la data di deposito fornendo prova della data di creazione da cui decorrono i relativi diritti:

  • Il diritto morale di paternità dell’opera è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche arbitrariamente apportate senza consenso dell’autore.

  • Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato. Ad esempio la cessione del diritto di pubblicare l’opera avviene con il contratto di edizione.

Il diritto di sfruttamento economico dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno verrà versato alcun compenso. Pertanto, se si desidera sfruttare un’opera letteraria, è indispensabile chiederlo all’autore o all’editore ed ottenere la sua autorizzazione con il pagamento del relativo compenso.

Ci si può inoltre associare e conferire mandato alla SIAE per il seguente scopo: la SIAE, precisamente la sezione OLAF, in caso di richiesta ad esempio per recitazione o lettura in pubblico, diffusione attraverso radio, tv e web e riproduzione su cd, concederà le autorizzazioni e riscuoterà i compensi per lo sfruttamento. 

Vedi anche:

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La SIAE ed il diritto d’autore

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AGGIORNATO IL 18/09/2023

pirateria

Con l’aumento degli utenti internet è aumentato molto anche il fenomeno della pirateria musicale, ovvero lo scaricare brani di musica dalla rete senza corrisponderne i diritti d’autore.

Il fenomeno della pirateria informatica, nel corso degli ultimi dieci anni, ha comportato il calo del fatturato dell’industria musicale italiana di ben il 76%. L’utilizzo improprio di software e reti informatiche per la condivisione ed il download veloce di file e documenti, hanno reso accessibili film e musica in modo del tutto gratuito, sfruttando servizi di “peer to peer” (P2P) e file-sharing.

La conseguenza è il sorgere di una concezione di apparente inutilità  a pagare il costo di un cd o di un brano su siti legali a pagamento quando si può scaricare tutto a costo zero. La stragrande maggioranza dei file condivisi tramite questi software, è musica protetta da copyright e la battaglia delle case discografiche è rivolta ai software di file-sharing al fine di garantire la tutela dei diritti d’autore.

Il diritto d’autore nasce per tutelare le opere creative, tra le quali sono incluse le opere musicali. La titolarità dell’opera e la conseguente protezione del diritto d’autore, vengono acquisite contestualmente alla creazione dell’opera stessa. Gli interpreti musicali, come tutti gli artisti degli altri campi di attività creativa, sono tutelati dalle norme specifiche sul diritto d’autore, proprio in quanto si guadagnano da vivere interpretando ed eseguendo opere dell’ingegno di carattere creativo.

Agli artisti la legge riconosce due tipologie di diritti esclusivi:

  • diritti morali: paternità, integrità, e pubblicazione dell’opera
  • diritti di utilizzazione economica: riproduzione, esecuzione, diffusione (mediante radio, televisione, ecc.), commercializzazione e modifiche dell’opera.

I diritti morali sono esclusivamente proprietà dell’autore e non possono essere ceduti; i diritti economici possono invece essere ceduti, trasmessi o acquisiti. La tutela economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte, dopodiché cade in pubblico dominio e ciò comporta il libero utilizzo.

La gestione dei diritti d’autore può essere effettuata in proprio o affidata alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), alla quale si aderisce in maniera non obbligatoria; si occupa di concedere le autorizzazioni per l’utilizzo di opere protette, riscuotere i compensi, ripartire i proventi. In Italia è l’unico istituto che esercita queste funzioni. Iscrivendosi alla SIAE si riceve tutela anche per l’utilizzo del proprio brano in Paesi esteri a patto che la SIAE abbia contratti di rappresentanza con le Società degli Autori di altri Paesi esteri.

La violazione dei diritti d’autore comporta specifiche sanzioni penali con detenzione fino a 3 anni e multa fino a 15.493 euro in base alla nuova legge sul diritto d’autore del 2000 (legge n.248/2000). La tutela sul diritto d’autore è quindi uno tra i principali strumenti per la lotta alla pirateria.

Si sottolinea, infine, che la pirateria musicale rappresenta un danno in grado di porre la parola fine alla musica, soprattutto quella emergente tra le band delle nuove generazioni, che non dispongono di grandi risorse economiche per continuare a coltivare la propria passione musicale.

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La registrazione di un programma

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AGGIORNATO IL 21/06/2021

registrazione SIAEI nuovi software o programmi per elaboratore sono comparati alle opere letterarie e sono tutelabili esclusivamente con il diritto d’autore. Presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, è stato allo scopo istituito un idoneo Registro che raccoglie tutti i software registrati fornendo per ognuno di essi prova certa della data di creazione.

Sono protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti. L’autore del software è chi ha creato il programma, ed è a lui che spettano i diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte; se però l’autore è un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro.

La registrazione del programma può essere effettuata da chi lo ha pubblicato disponendo per la prima volta dei diritti relativi: per pubblicazione si intende il primo atto di esercizio dei diritti su un software, quindi il giorno, mese ed anno in cui per la prima volta esso è stato ceduto o è stato utilizzato dall’autore. In altre parole, la pubblicazione del programma ha luogo quando l’autore riproduce il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare.

Per la registrazione di un programma è necessario presentare alla SIAE:

  • un esemplare del programma registrato su supporto digitale (CD-rom, DVD non riscrivibili) contenente il codice sorgente o l’applicativo o entrambi;
  • il modulo 349 debitamente compilato nel quale andranno indicati gli autori effettivi del software, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso;
  • l’attestato di pagamento dei diritti fissi;
  • copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;
  • qualora il richiedente la registrazione sia una società, andrà prodotta copia della visura camerale, nonché copia dei documenti anagrafici e fiscali del Legale Rappresentante.

La richiesta di registrazione può essere inoltrata tramite posta raccomandata e/o corriere indirizzandola a: SIAE – Sezione OLAF – Ufficio Pubblico Registro Software – Viale della Letteratura, 30 – 00144 Roma; oppure può essere consegnata a mano esclusivamente allo sportello dedicato presso lo Spazio Clienti della Direzione Generale sito in Viale della Civiltà Romana, 17 – Roma (vedi orari apertura nella sezione dedicata), dove è possibile eseguire anche il pagamento del corrispettivo dovuto.

All’esito della procedura di registrazione, SIAE provvederà ad inviare al richiedente la relativa attestazione a mezzo servizio postale presso il domicilio indicato sul Mod. 349 entro il termine di circa 60 giorni. Se invece la registrazione viene richiesta allo sportello, verrà rilasciato contestualmente un attestato provvisorio recante la data e il numero progressivo attribuito alla registrazione stessa.

Per saperne di più consulare il seguente link:

https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/pubblico-registro-software

(fonte SIAE)

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Natura e compiti istituzionali della SIAE

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AGGIORNATO IL GIORNO 11/01/2021

diritto-autore_siaeLa Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è un ente di diritto pubblico, la cui funzione è quella di gestire i diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno, frutto dell’attività intellettuale di carattere creativo (diritto d’autore), in nome e per conto dei propri associati .

Precisiamo che il diritto d’autore prevede sia dei diritti morali che patrimoniali:

A) diritti morali, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;

B) diritti patrimoniali, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte (ne abbiamo parlato qui).

Questo significa che il titolare di un diritto d’autore ovvero ad esempio l’autore di un’opera dell’ingegno, può delegare la SIAE di gestire in suo conto tutto ciò che attiene lo sfruttamento economico della/e sua/e opera/e.

Quindi tra le funzioni della SIAE rientrano:

– la concessione di licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
– la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
– la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Qualunque persona (fisica o giuridica) desideri sfruttare un’opera (letteraria, musicale ecc.) gestita dalla SIAE, deve quindi acquisirne preventivamente la licenza dietro corresponsione di quanto economicamente previsto per quell’opera. Nel caso di richiesta di sfruttamento di più opere, è possibile richiedere alla SIAE un’unica licenza, purché le opere facciano tutte parte del suo repertorio.

Gli uffici SIAE in Italia

Vedi anche:

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Opera Creativa e Diritto d’Autore

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AGGIORNATO IL 06/03/2023

diritto-autore_legge_normativaIl diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore. Riassumiamo di seguito le categorie di opere protette e relativa normativa come individuate dagli artt. 1 e 2 della Legge sul Diritto d’Autore:

opere letterarie, ovvero opere di qualsiasi natura (ad esempio scientifiche, religiose, didattiche, letterarie ecc.) suscettibili di essere espresse a mezzo di parole scritte;

opere musicali ovvero opere costituite da composizioni musicali (ad esempio canzoni e musiche, opere liriche, ecc.);

opere coreografiche o pantomimiche;

opere figurative, ovvero opere che si concretizzano in creazioni figurative come ad esempio dipinti, sculture, disegni, incisioni od anche scenografie. In questa categoria anche quei design industriali che presentano carattere creativo e valore artistico, conseguenza di un apporto personale dell’autore;

disegni e opere architettoniche, ovvero le opere d’arte dotate di una rilevante valenza estetica delle forme architettoniche;

opere cinematografiche audiovisive, ovvero le opere costituite dalla successione di immagini in movimento, accompagnate o meno da suoni o musiche, destinate ad essere riprodotte in qualsiasi forma (in sala, su un sito web, su un lettore portatile ecc.);

opere fotografiche, purché presentino un valore artistico e non si limitino ad essere semplici riproduzioni di situazioni reali;

programmi per elaboratore, ovvero la sequenza di istruzioni, informazioni e comandi i quali, una volta inseriti e letti da un computer, permettono a quest’ultimo di raggiungere un risultato determinato, fermo restando che non si proteggono le idee ed i principi alla base del programma ma solo ed unicamente le soluzioni informatiche adottate dal programmatore per raggiungere il risultato desiderato;

banche di dati, ovvero le raccolte di dati o altri elementi, accessibili attraverso mezzi elettronici. Immediata conseguenza è il divieto di estrazione e/o reimpiego della totalità (o di una parte rilevante) dei dati contenuti in esse

Affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, deve possedere essenzialmente due requisiti:

  1. la novità
  2. il carattere creativo, ovvero deve contenere elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore e, in particolare, la sua personale forma espressiva scelta fra tutte quelle possibili per esprimere quella determinata idea. Il diritto d’autore prevede per quest’ultimo sia dei diritti morali che patrimoniali.

Il contenuto del diritto d’autore si articola in:

a) diritto morale, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;

b) diritto patrimoniale, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte.

Legge diritto d'autore - SIAE

La normativa in materia di diritto d’autore riconosce, inoltre, alcuni diritti anche per taluni soggetti che hanno partecipato e/o reso possibile la creazione dell’opera come ad esempio il produttore cinematografico o di fonogrammi, gli esercenti l’attività di emissione radiofonica e televisiva, gli artisti interpreti ed esecutori ecc. Tali diritti sono stati denominati diritti connessi. L’esistenza dei diritti connessi comporta che nel momento in cui si decida di acquisire i diritti di sfruttamento di un’opera, è necessario rivolgersi non solo agli autori ma anche ai titolari di tali diritti connessi. In alternativa, è quasi sempre possibile rivolgersi alla società di gestione collettiva dei diritti di autore (SIAE) e a quella di gestione collettiva dei diritti connessi (per esempio quella dei produttori fonografici – AFI).

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