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La 12^ edizione

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Con l’inizio del 2023 è entrato in vigore l’aggiornamento dell’12^ edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani (comunemente denominata “Classificazione di Nizza”).

Ricordiamo che la Classificazione fu istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza nel 1957. Ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza è obbligato, ai fini delle registrazioni dei marchi, ad utilizzare la Classificazione di Nizza e riportare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono registrati. Con l’avvio della nuova edizione, tutti i marchi da registrare dal 1° Gennaio 2022 dovranno rispettare tale classificazione aggiornata.

L’utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio anche per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall’Ufficio Internazionale di WIPO/OMPI (l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), in virtù dell’ Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Regolamento comune ad Accordo e Protocollo, come pure per la registrazione dei marchi effettuata dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (marchi, disegni e modelli) (EUIPO).

Le classi sono in totale 45, suddivise in 34 per i prodotti e 11 per i servizi: nel momento in cui si designano una o più classi, si inibisce ad un eventuale concorrente di registrare un marchio uguale o simile al proprio nella stessa classe. Viceversa, la registrazione di un marchio uguale o simile in una classe differente, è quasi sempre possibile salvo delle eccezioni che vanno valutate singolarmente.

In virtù di ciò, nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che l’azienda offre al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi potenzialmente da sviluppare nel futuro; se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale. Ricordiamo che non è possibile a posteriori aggiungere classi ad un marchi già registrato (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Analizziamone l’opportunità

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Prima di procedere con la registrazione di un marchio internazionale è bene sapere che tale necessità scaturisce da un’ esigenza di voler tutelare il proprio marchio in determinati paesi nei quali si opera o si intenderà operare. Facciamo un esempio: se commercializziamo del vino negli Stati Uniti sarà opportuno procedere per l’appunto con un deposito marchio che ci tuteli anche in questa nazione. Vediamo però come procedere in tal senso e quali sono i passi obbligati da intraprendere.

Diciamo subito che il marchio internazionale è una estensione a livello internazionale di un marchio nazionale o comunitario. Non esiste un marchio con validità internazionale, in tutto il mondo (ne abbiamo parlato qui). E’ possibile procede ad una estensione internazionale del marchio attraverso l’ufficio WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Per i Paesi invece che non hanno aderito al Sistema di Madrid , si deve procedere con singoli depositi nazionali.

Può essere esteso il marchio italiano ed il marchio comunitario. La procedura di estensione si fa attraverso l’ufficio in cui è stato effettuato il primo deposito: se si estende un marchio depositato in Italia, la richiesta si effettua presso la Camera di Commercio, se si estende un marchio comunitario invece bisognerà rivolgersi all’Euipo.

L’estensione si può fare in qualsiasi momento. Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il marchio nazionale cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente. Se l’estensione è effettuata entro 6 mesi dal deposito nazionale, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito nazionale.

Circa il costo del marchio internazionale dipenderà dalle tasse applicate nei singoli paesi in cui si vuole tutelare il marchio. Pertanto, prima di effettuare la registrazione di un marchio internazionale, bisognerà valutare con attenzione il proprio mercato di riferimento, pensare ai possibili sviluppi futuri e valutarne l’opportunità anche in termini monetari.

Fonte (UIBM)

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Come scegliere la classe giusta

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AGGIORNATO IL 02/12/2024

Prima di procedere con la registrazione di un marchio, sia a livello nazionale (UIBM) che comunitario (EUIPO) ed internazionale (WIPO), è obbligatorio individuare la giusta classe di appartenenza per le categorie di prodotti e/o servizi che si desidera trattare in base alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza.

Le classi da cui è composta la Classificazione di Nizza sono in totale 45, suddivise in 34 per i prodotti e 11 per i servizi: nel momento in cui si designano una o più classi, ci si tutela impedendo ad un eventuale concorrente di registrare un marchio uguale o simile al proprio nella stessa classe.  L’elenco di prodotti e servizi inseriti in una domanda di marchio può essere ridotto ma non ampliato: in altri termini, non è possibile aggiungere successivamente al deposito altri prodotti, servizi o classi.

A tal fine, nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che il marchio contraddistinguerà al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi che potenzialmente si desidererà trattare in futuro. Se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale perchè non è possibile successivamente aggiungere classi ad un marchio già registrato.

Ricapitolando è quindi fondamentale:

  1. scegliere la classe/classi individuando i prodotti/servizi che verranno contraddistinti dal marchio che si intende depositare;
  2. pensare all’atto del deposito anche ai possibili sviluppi futuri aggiungendo prodotti/servizi che si ritiene di trattare anche in un momento successivo.

Inoltre, è bene sapere che, se la registrazione di un marchio uguale o simile avviene in una classe differente da quella scelta, è quasi sempre possibile salvo delle eccezioni che vanno valutate singolarmente. Questo può accadere ad esempio nel caso di tutela ultramerceologica, cioè della tutela estesa a tutte le classi, come avviene per i marchi famosi, al fine di impedire che terzi traggano vantaggio dalla notorietà del marchio (ne abbiamo parlato qui).

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un’alternativa ad ALCUNI servizi SIAE

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Wipo Proof è un nuovo servizio online promosso dalla stessa Wipo (World Intellectual Property Organization) che fornisce una prova certa per le opere coperte dal diritto d’autore.

Vediamo all’atto pratico come funziona questo nuovo servizio: è sufficiente caricare un file digitale sul sito e dopo averlo caricato l’utente riceverà il Wipo Proof Token, cioè un’impronta digitale generata dal sistema, riconosciuta a livello mondiale con data e ora al fine di provare l’ esistenza della paternità dell’opera in un momento specifico. 

I Token sono validi a tempo indeterminato. WIPO Proof li conserva in modo sicuro per 5 anni (rinnovabile su richiesta), mantenendoli conformi alle tecnologie di crittografia in evoluzione. E’ quindi un nuovo modo, alternativo al deposito presso la Siae, per proteggere i propri asset digitali (può essere utilizzato per risolvere controversie legali).

Tra i possibili utilizzi abbiamo:

  • Lavori e disegni creativi
  • Segreti commerciali e know-how
  • Ricerca e dati

Bisogna precisare però che questo servizio non sostituisce assolutamente il deposito di brevetti, design, marchi per i quali rimangono le vie tradizionali. Questo è un servizio pensato solo per fornire una prova certa della data di creazione di opere coperte dal diritto d’autore.

Ricordiamo infatti che le opere coperte dal diritto d’autore ricevono la relativa tutela nel momento in cui vengono create, automaticamente e senza bisogno di far nulla: in caso di controversia legale serve solo provare la DATA CERTA di creazione, ed è per questo che è nato WIPO PROOF.

È progettato specificamente per il nostro mondo sempre più digitale in cui l’innovazione e la creatività sono rese possibili dalla tecnologia, dai big data e dalla collaborazione globale ad un prezzo accessibile – (fonte: Wipo)

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Cosa fare

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AGGIORNATO IL 28/04/2025

E’ bene sapere che quando si registra un design internazionale non vuol dire che lo stesso abbia effetto in tutti gli stati del mondo, bensì che il deposito avviene con un’UNICA domanda valevole  nei soli Stati designati, scelti tra quelli aderenti al cosiddetto Accordo de L’Aja.

Il design internazionale può essere richiesto da una persona fisica o giuridica di uno stato membro facente parte dell’Accordo o avente in quello stato uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

Il deposito viene effettuato presso la Wipo (World Intellectual Property Organization) con sede in Svizzera, a Ginevra, ed è possibile procedere anche senza un precedente ed identico deposito in Italia. Nel caso in cui però dovesse esserci un identico deposito italiano antecedente, è possibile rivendicarne la priorità entro 6 mesi.

Il design internazionale può essere:

  • singolo: la domanda prevede un unico modello
  • multiplo: la domanda prevede più modelli appartenenti alla stessa classe merceologica

Per intenderci, per il design internazionale, con una sola domanda sarà possibile registrare ad esempio un divano con numerose varianti di design sino ad un massimo di cento, appartenenti però alla medesima classe merceologica, in base alla classificazione di Locarno (ne abbiamo parlato qui).

La durata della protezione conferita dalla registrazione del design internazionale è di 5 anni rinnovabili sino a 15 o 25 anni, a seconda della durata della protezione prevista dalle leggi nazionali degli stati designati. Le tasse di mantenimento dovranno essere corrisposte quinquennalmente.

Dal 1° gennaio 2008 è inoltre possibile designare la Comunità Europea in una domanda internazionale di registrazione di un disegno o modello producendo gli stessi effetti di una registrazione comunitaria.

Per approfondire l’argomento e saperne di più è possibile consultare il seguente link:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disegni-e-modelli/registrare-un-disegno-all-estero/disegno-e-o-modello-internazionale

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ovvero, come distinguere un originale

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AGGIORNATO IL 13/09/2021

Si tratta di una guida ad una corretta informazione ideata per tutelare e accompagnare il consumatore nella scelta verso il prodotto originale; il kit anticontraffazione offre gli strumenti idonei per riuscire a distinguere il contraffatto senza incorrere in errore ad esempio sconsigliando l’utilizzo di canali di vendita non ufficiali piuttosto che l’acquisto di articoli a prezzi stracciati.

Io sono originale” è un progetto messo a punto dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per EXPO 2015, il cui obiettivo è quello di far regredire in qualche modo il mercato del falso attraverso la diffusione della cultura della legalità e del made in Italy.

Quattro i requisiti indispensabili che caratterizzano un prodotto originale:

  1. Provenienza
  2. Sicurezza
  3. Tracciabilità
  4. Salute e gusto

Il kit anticontraffazione è composto da:

  • un Vademecum Alimentare
    cioè un manuale sul cibo, organizzato in schede dettagliate sui prodotti base della dieta, provviste di etichette, avvertenze e indirizzi utili;
  • un Video
    che mostra con chiarezza come scegliere gli ingredienti sicuri e originali senza incorrere in spiacevoli sorprese;;
  • una Guida sulla contraffazione online
    realizzata in collaborazione con ItaliaOggi-Convey e prodotta anche in lingua inglese proprio per essere distribuita ai paesi esteri presenti in occasione dell’Expo;
  • una Guida dedicata alla proprietà intellettuale per le PMI nel settore agroalimentare
    realizzata in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (OMPI-WIPO), nell’ambito del protocollo di cooperazione bilaterale tra l’OMPI ed il Governo italiano. La Guida, interamente in lingua inglese, sarà a breve disponibile online sul sito dell’OMPI della DGLC-UIBM.

(fonte: UIBM)

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AGGIORNATO IL 02/09/2024

dove registrare un brevettoQuando si realizza un’invenzione e la si vuole brevettare, si deve anzitutto decidere in che ambito geografico farlo, ossia dove far valere il proprio brevetto e, quindi, dove poter godere dell’uso esclusivo; queste sono le 3 possibilità:

  1. brevetto nazionale per invenzione industriale o per modello di utilità; si può procedere per il tramite di uno studio brevetti (consigliato) oppure autonomamente depositando relazione, rivendicazioni, disegni, attestati di versamento e domanda, presso una qualsiasi Camera di Commercio oppure direttamente presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Quest’ultimo è la struttura di riferimento centrale in Italia per la gestione e la tutela dei diritti di proprietà industriale.
  2. brevetto europeo presso l’EPO (European Patent Office) al fine di ottenere un brevetto che avrà efficacia in tutti i 28 Paesi dell’Unione Europea. Il deposito di una domanda di brevetto europeo può essere effettuato presso la Camera di Commercio di Roma oppure direttamente presso le sedi dell’EPO a Monaco, l’Aia o Berlino.
  3. brevetto internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty); il fine è quello di ottenere un brevetto che avrà efficacia legale nei Paesi scelti tra quelli aderenti al Trattato PCT (fra i quali è compresa l’Italia). La domanda va presentata presso l’UIBM o presso il corrispondente ufficio PCT della WIPO (detta anche OMPI in italiano, ossia Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). L’UIBM determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato PCT e dal successivo regolamento di esecuzione (art. 8 Reg. att. c.p.i.).

Ricordiamo che non sono brevettabili le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta; la legge chiarisce inoltre che  un’invenzione, per essere tale, deve essere dotata di novità, originalità ed industrialità (ne abbiamo parlato qui).

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AGGIORNATO IL 21/03/2022

Le fatture ingannevoli per la presunta registrazione di un marchio, disegno o brevetto sono in forte aumento; la probabilità di ricevere una fattura con la richiesta di denaro è ormai una quasi-certezza. Torniamo pertanto per l’ennesima volta sull’argomento (ne abbiamo già parlato qui, qui e qui) con la speranza che il fenomeno regredisca grazie alla conoscenza della sua natura di “truffa”. 

Per fortuna anche l’Antitrust è intervenuta a supporto con un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende, affinchè esse siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Esistono delle società che nascono utilizzando ragioni-sociali volutamente ambigue (ossia confondibili con i nomi ufficiali degli Organi effettivamente preposti), poi attingono i nominativi ed i riferimenti dei titolari di marchi e brevetti dalle banche dati pubbliche, ed infine inviano comunicazioni a tappeto nelle quali vengono richieste delle somme di denaro per l’apparente registrazione del brevetto o del marchio.

In realtà, a ben guardare, queste società propongono quasi sempre di pubblicare il marchio in una propria banca dati, giustificando così la richiesta di denaro. Il trucco è quello di far sembrare la comunicazione “vera” ed effettivamente proveniente da un organo ufficiale; nella moltitudine di comunicazioni inviate, qualcuno casca sempre nella rete dei truffatori. Questi ultimi giocano sempre su questi elementi:

  • un nome ambiguo e confondibile con quello di Organismi ufficiali
  • riferimenti precisi al marchio o brevetto (reperibili su banche dati gratuite)
  • riferimenti precisi al titolare (reperibili anche questi su banche dati gratuite)
  • una lingua spesso diversa dalla propria così da rendere più difficile la comprensione della comunicazione

L’ignaro destinatario della comunicazione, si limita spesso a verificare soltanto la rispondenza dei dati citati, dopodiché essendo consapevole di aver presentato una domanda di registrazione di un marchio o brevetto, paga. Per chi dovesse ricevere una comunicazione dubbia, i suggerimenti sono:

  • rivolgersi ad uno Studio specializzato e sottoporre la comunicazione;
  • guardare il nome della società che richiede il pagamento e ricordare che gli unici Organismi ufficiali dai quali possono potenzialmente arrivare delle comunicazioni sono:
  1. In Italia,l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), con sede a Roma.
  2. Nell’Unione Europea, l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI o OAMI), con sede ad Alicante (Spagna).
  3. Per i marchi internazionali, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO), con sede a Ginevra (Svizzera).
  4. Per i Paesi esteri, i rispettivi uffici marchi.

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il GLOBAL DESIGN DATABASE

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AGGIORNATO IL 04/07/2022

database disegniLa WIPO ha messo a disposizione degli utenti un nuovo servizio denominato “Global Design Database” che consiste in una banca dati online che raccoglie tutti i disegni industriali registrati a livello internazionale presso la WIPO (detta anche OMPI in lingua Italiana); la banca dati è totalmente gratuita e si avvale di una piattaforma dotata di un’interfaccia di facile consultazione.

Ricordiamo che la registrazione di un disegno è finalizzata a tutelare l’aspetto estetico ed ornamentale di un prodotto, ossia il suo insieme di linee e forma; possono costituire oggetto di registrazione i disegni che siano nuovi, che abbiano carattere individuale, suscettibili di applicazione industriale e che non siano contrari all’ordine pubblico ed al buon costume.

Circa il requisito della novità, esso consiste nel fatto che nessun design identico deve essere stato mai divulgato o registrato alla data del deposito della domanda di registrazione; per appurare ciò è quindi molto utile la banca dati di cui al presente articolo.

Il requisito della individualità indica invece che quel determinato design deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente da quella suscitata da qualsiasi altro design precedentemente divulgato. Si potrà quindi affermare che il design di un prodotto è dotato di carattere individuale, quando in virtù delle differenze rispetto ai design preesistenti, esso sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori influenzandone (talvolta) le scelte di acquisto (ne abbiamo parlato qui).

La registrazione offre al titolare la possibilità di proteggere la sua creazione da eventuali imitazioni e di sfruttare in esclusiva il suo disegno o modello. La registrazione del disegno o del modello ha una durata quinquennale a decorrere dalla data di deposito della domanda. Il titolare del disegno o modello può prorogarne la durata ogni 5 anni fino ad un massimo di 25 anni sempre avendo come riferimento la data di deposito della domanda di registrazione.
Per accedere direttamente alla banca dati cliccare
qui.

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che significa e chi può farlo

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AGGIORNATO IL 14/12/2020

rinnovo marchioUn marchio dura dieci anni ed è possibile rinnovarlo un numero infinito di volte; alla scadenza dei 10 anni, che decorrono dalla data di deposito della domanda, il suo proprietario può decidere di rinnovarlo per ulteriori 10 anni. Detta regola vale sia per marchi nazionali che comunitari ed internazionali.

La domanda di rinnovo può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o, in caso di cessione, dal suo avente causa. In presenza di più titolari, il marchio può essere rinnovato anche da uno solo di questi.

Con la cessione del marchio il  titolare cede la proprietà del suo marchio ad altro soggetto, che ne diventa il nuovo proprietario; ciò significa che se il marchio è stato ceduto nel corso dei precedenti 10 anni, il soggetto che effettuerà il rinnovo sarà colui che l’ha acquistato.

In quest’ultimo caso la cessione deve risultare da una valida trascrizione per essere efficace; “trascrizione” significa che bisogna annotare il cambiamento di titolarità nei registri dell’UIBM in caso di marchio nazionale, oppure EUIPO o WIPO a seconda che il marchio sia comunitario o internazionale. 

Se un marchio non viene rinnovato alla sua scadenza, esso decade e diventa di pubblico dominio cioè chiunque può utilizzarlo liberamente. In quest’ultima ipotesi il marchio, per poter essere nuovamente registrato, necessita obbligatoriamente di un periodo di tempo di almeno 2 anni per riacquistare il requisito della novità (ne abbiamo parlato qui). Pertanto il rinnovo di un marchio non è obbligatorio ma è praticamente necessario se il marchio in questione viene ancora utilizzato o si intende continuare ad impiegarlo in futuro.

La domanda di rinnovo va presentata presso l’UIBM se si tratta di marchio nazionale o presso l’EUIPO se si tratta di marchio comunitario e deve essere effettuata nei 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio. Tale domanda deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa. È comunque ammesso il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, dietro pagamento di una tassa supplementare.

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chiariamo il significato di marchio internazionale

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AGGIORNATO IL 17/06/2024

marchio internazionaleÈ opportuno chiarire che un marchio internazionale NON significa che vale in tutti i Paesi del mondo, bensì che è possibile scegliere in quali Paesi extra-UE registrare il proprio marchio; quando cioè si registra un marchio internazionale si sceglie in quali Paesi farlo valere. Non esiste pertanto un costo standard per questo tipo di marchio, bensì il costo varia in funzione dei Paesi scelti.

Il costo di un marchio internazionale dipende quindi da quali e quanti Paesi vengono designati poiché, come è facile intuire, le tasse variano da Paese a Paese. L’agevolazione di una registrazione come marchio internazionale sta nel fatto che invece di fare tanti depositi quanti sono i Paesi d’interesse è sufficiente un unico deposito per essere protetti nei Paesi designati.

Prima di effettuare la registrazione di un marchio internazionale, bisogna comunque obbligatoriamente:

  1. essere titolari di un marchio registrato (oppure averne presentato la domanda) a livello nazionale o comunitario, identico a quello che si intende depositare come internazionale;

  2. essere titolare di uno stabilimento industriale o commerciale presente sul territorio di uno Stato membro dell’Accordo di Madrid oppure essere in possesso della cittadinanza o avere il domicilio in uno di questi Stati.

Analizziamo il primo punto: dopo l’operazione di registrazione di un marchio nazionale o comunitario, il titolare potrà estenderlo a livello internazionale entro 6 mesi rivendicando la priorità, il che permette di far retroagire gli effetti del deposito internazionale alla data del deposito nazionale (o comunitario). Se lo si estende dopo i 6 mesi esso avrà efficacia da quella specifica data di deposito e non si avrà alcun effetto retroattivo.

L’ufficio di riferimento dove depositare la domanda è lo stesso dove ci si è recati per il deposito dell’identico marchio nazionale o comunitario; una volta effettuato il deposito, l’ufficio stesso provvederà a trasmetterlo alla WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale). La registrazione internazionale dura 10 anni dalla presentazione della domanda e può essere rinnovata ogni 10 anni.

Se a livello internazionale c’è un rifiuto della domanda da parte di uno stato designato, la registrazione resterà efficace negli altri stati che lo hanno accettato. Durante i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti del nazionale o comunitario di partenza; con lo scadere dei 5 anni il marchio internazionale diventa indipendente e se decade quello d’origine, il secondo resta in piedi.

Attraverso la nostra comoda piattaforma online, è possibile procedere con l’acquisto del servizio di registrazione di un marchio nazionale o comunitario propedeutico alla registrazione di un marchio internazionale (cliccare qui).

Vedi anche:

 

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cosa specificare in ogni classe

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AGGIORNATO IL 22/10/2024

classi registrazione marchiNel 2012 è stato chiarito che nel deposito di una domanda di registrazione marchio, è necessario specificare con chiarezza e precisione i prodotti/servizi da associare ad un marchio. Questo concetto è molto importante ed è stato parzialmente trattato in questo articolo.

Chiariamo meglio il concetto: prima di questa sentenza del 2012, si associava un marchio ad un’intera classe inserendo spesso la dicitura “tutta la classe” per comprenderne tutti i prodotti/servizi che ne facevano parte. Ora invece nella domanda di registrazione marchio dovranno essere indicati e specificati tutti i prodotti e servizi che ne fanno parte e che si intende associare al marchio.

Ciò significa che se il proprio marchio verrà utilizzato solo per alcuni prodotti/servizi di una determinata classe, gli altri dovranno essere scartati. In definitiva non è sufficiente scegliere la classe, bensì per ciascuna il richiedente deve elencare singolarmente tutti i prodotti/servizi che verranno contraddistinti dal marchio che si sta registrando.

Quando parliamo di classi ricordiamo che facciamo riferimento alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza, ossia un elenco dove vengono riportati tutti i prodotti e servizi che possono essere associati ad un marchio.

L’uso della Classificazione di Nizza è obbligatorio per

  • il deposito di marchi nazionali nei Paesi membri dell’Accordo di Nizza
  • per i marchi comunitari presso l’EUIPO 
  • per quelli internazionali presso la WIPO

Un soggetto che intende registrare un marchio deve designare una o più classi nelle quali far valere il marchio e deve avvalersi della Classificazione di Nizza. 

Il 1° gennaio 2023 è entrata il vigore la 12^ edizione della classificazione di Nizza, pertanto tutti i marchi dovranno rispettare quella classificazione (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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aperte le candidature all’Oscar degli inventori

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european inventor award 2014Riportiamo una notizia tratta dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi riguardante l’ormai consueto European Inventor Award annuale, paragonabile ad una sorta di Oscar per gli inventori. Ecco la notizia integrale:

Fino al 30 settembre 2013 è possibile candidarsi o segnalare una candidatura per il premio EPO Inventor Award 2014, che sarà assegnato l’11 giugno 2014 a Berlino da una giuria internazionale.

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

European Inventor Award è il premio istituito dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) per premiare ogni anno le eccellenze nella ricerca e nell’innovazione. Sono invitati a prendervi parte gli inventori, le PMI, le Università ed i centri di ricerca. Il denominatore comune è: essere titolari di un brevetto europeo. Il premio viene consegnato per cinque categorie: industria, PMI, ricerca, paesi non UE e premio alla carriera. Nessun premio in denaro ma un riconoscimento prestigioso per i vincitori.

Per informazioni sull’Inventor award 2013 visitare il sito:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/event-1.html

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Il Brevetto PCT

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AGGIORNATO IL 10/06/2024

WIPO-Brevetto InternazionaleIl brevetto internazionale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente di ottenere un brevetto valido in più Paesi del mondo con una domanda inizialmente unitaria. Il PCT offre cioè al depositante la possibilità di estendere il suo brevetto a livello internazionale, con un vantaggio in termini di tempo derivante dal fatto che la domanda iniziale è unica.

L’organismo presso il quale si presenta la domanda di brevetto internazionale è la WIPO o, in alternativa, l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) in Via Molise, 19 a Roma. Il procedimento di ottenimento di un brevetto internazionale PCT, si divide in due fasi: la fase internazionale e quella nazionale.
La fase internazionale, è composta da:

  • Deposito di una domanda internazionale presso l’Ufficio Ricevente;
  • Emissione di un Rapporto di Ricerca Internazionale da parte di un Ente appositamente incaricato corredato da un parere sulla brevettabilità del trovato;
  • Pubblicazione della domanda di brevetto con il rapporto di ricerca da parte dell’Organizzazione preposta.

La fase nazionale prevede:

che il richiedente provveda a pagare le tasse prescritte ed a fornire le traduzioni richieste dai singoli Stati designati. Da questo momento in poi il brevetto si scinderà in tanti brevetti nazionali che seguiranno ognuno una propria sorte ed un proprio iter.

L’elenco completo degli stati che possono essere designati in un brevetto internazionale si trova qui.

La procedura per il deposito di un Brevetto Internazionale PCT, è alquanto complessa e sconsiglia il “fai da te”; tuttavia, chi volesse procedere autonomamente trova dettagliate istruzioni in questo documento.

Per meglio guidare l’utente nella comprensione del percorso di internazionalizzazione delle domande di brevetto ai sensi del Trattato PCT, l’UIBM ha disposto una sorta di introduzione al Patent Cooperation Treaty di cui suggeriamo la consultazione insieme alla PCT Applicant’s Guide di WIPO.

Vedi anche:

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La registrazione di un Marchio Internazionale

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AGGIORNATO IL 20/06/2022

registrazione marchio internazionalePrima di procedere al deposito di una domanda di marchio internazionale, è necessario aver prima depositato un identico marchio nazionale o comunitarioIl marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid. Le due normative sono tra loro piuttosto diverse e la principale differenza è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda.

Ci sono Stati che aderiscono solo all’Accordo e Stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri Stati, tra cui l’Italia, aderiscono ad entrambi.  E’ necessario compilare il modello MM2 (cliccare qui per scaricare qualsiasi modulo) il quale va presentato direttamente alla WIPO oppure presso una qualunque Camera di Commercio. I documenti da presentare sono i seguenti:

  1. una domanda di registrazione redatta in bollo da € 16,00;
  2. formulario MM2 del WIPO/OMPI in duplice copia (2 originali), compilato nella lingua (inglese o francese);
    a) per la designazione degli Stati Uniti d’America e’ necessario allegare in aggiunta il formulario MM18;
    b) per la designazione dell’Unione Europea è necessario allegare in aggiunta il formulario MM17;
  3. ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi esclusivamente attraverso l’utilizzo del modello F24 ;
  4. ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore di WIPO/OMPI (l’importo, da corrispondersi in Franchi Svizzeri, può essere determinato con il “fee calculator“);
  5. Verbale di deposito in duplice copia. Sulla copia rilasciata quale ricevuta dell’avvenuto deposito dovrà essere applicato un Diritto di Segreteria da euro 43 + 1 Marca da Bollo da euro 16,00.

Un’altra differenza tra le due normative, è che l’Accordo di Madrid prevede che la procedura debba essere seguita in lingua francese, mentre nel Protocollo di Madrid, o Accordo e Protocollo insieme, la procedura può essere trattata sia in francese che in inglese.

Ricordiamo che marchio internazionale non significa mondiale, cioè non significa che vale in tutti i paesi del mondo, bensì che è possibile scegliere in quali paesi extra-UE registrare il proprio marchio. Non esiste pertanto un costo standard per questo tipo di marchio, bensì il costo varia in funzione del paesi scelti (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Informazioni Online sui brevetti internazionali

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AGGIORNATO IL 15/11/2021

wipo-world property

WIPO PATENTSCOPE ® è un servizio on line, un database messo a disposizione dalla WIPO-OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) per facilitare l’accesso alle informazioni sui brevetti depositati in tutto il mondo.

Utilizzando PATENTSCOPE è possibile cercare 99milioni di documenti brevettuali incluse 4,2 milioni di domande di brevetto internazionale pubblicate (PCT). L’obiettivo perseguito da WIPO è quello di implementare la piattaforma di ricerca attraverso accordi con altri uffici brevetti in tutto il mondo.

Patentiscope di Wipo ha introdotto due novità:

  1. video settimananali di suggerimenti e trucchi che mostrano come utilizzare le funzionalità specifiche della piattaforma al massimo delle loro potenzialità;
  2. un nuovo strumento di ricerca per facilitare la ricerca ed il recupero delle informazioni relative ai brevetti pubblicati di rilevante importanza per gli inventori che sviluppano nuove tecnologie per combattere la pandemia Covid-19.

Difatti, in merito a quest’ultimo punto, il WIPO Covid-19 Search Facility di PatentScope fornirà a scienziati, ingegneri e responsabili delle politiche di sanità pubblica, attori del settore e membri del pubblico in generale, una fonte di informazioni facilmente accessibile per migliorare l’individuazione, la prevenzione ed il trattamento di malattie come il Coronavirus.

Al momento del rilascio, la nuova funzione PATENTSCOPE fornisce decine di query di ricerca appositamente curate da esperti di informazioni sui brevetti che hanno identificato aree tecnologiche rilevanti per il rilevamento, la prevenzione ed il trattamento da Covid-19.

Clicca qui per accedere alla piattaforma di ricerca brevetti WIPO PATENTSCOPE

Clicca qui per accedere alla piattaforma di ricerca dei brevetti per gli inventori che sviluppano nuove tecnologie anti-covid.

Fonte: WIPO – World Intellectual Property Organization

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AGGIORNATO IL 30/09/2024

L’ufficio dell’ OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) oppure WIPO nella dizione anglosassone, ha sede a Ginevra e gestisce i più importanti trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale. WIPO sovrintende quindi alle procedure di registrazione internazionale di marchi, brevetti e design, offrendo altresì l’opportunità di depositare le domande telematicamente.

Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid; ci sono Stati che aderiscono solo all’Accordo e Stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri Stati, tra cui l’Italia, aderiscono ad entrambi.

Da ciò deriva la principale differenza tra i due trattati: nel caso in cui il Paese designato per la registrazione del marchio internazionale adotti il solo Accordo di Madrid, allora il marchio nazionale preventivamente depositato dev’essere già registrato.

Viceversa, nel caso in cui il Paese designato adotti il Protocollo di Madrid, allora la domanda di marchio internazionale si può fare anche sulla base di una semplice domanda nazionale. Il marchio nazionale preventivamente depositato, può essere ancora allo stato di domanda. Altra differenza è che secondo l’Accordo la procedura deve essere seguita in lingua francese, mentre secondo il Protocollo, o Accordo e Protocollo insieme, può essere trattata sia in francese che in inglese.

È importante sottolineare che prima di procedere al deposito di una domanda di marchio internazionale, è necessario aver prima depositato un identico marchio a livello nazionale o comunitario.

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Brevetto Internazionale: caratteristiche generali

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Un brevetto cinese

La WIPO (World Intellectual Property Organization) anche nota come OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) ha sede a Ginevra e gestisce i più importanti trattati in materia di Proprietà Industriale, tra i quali il Patent Cooperation Treaty (PCT).

Il Brevetto Internazionale, che spesso si limita alla dizione PCT, consente di estendere il brevetto praticamente in tutto il mondo con una domanda inizialmente unitaria. Ciò significa, analogamente al Brevetto Europeo, che la domanda di Brevetto Internazionale PCT è unificata ma che poi il brevetto dovrà essere omologato in ciascuno degli Stati designati in sede di domanda. La domanda di Brevetto Internazionale, invece che alla WIPO, può anche essere presentata presso la sede dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) in Via Molise 19 a Roma.

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