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spesso di Italiano c’è solo il nome!

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AGGIORNATO IL 09/06/2025

Un consumatore attento che voglia acquistare un prodotto alimentare 100% italiano, non si limita a leggere sull’etichetta “Prodotto in Italia” ma guarda anche la provenienza delle materie prime, arrivando a scoprire che molti alimenti che consumiamo ogni giorno di Italiano hanno solo il nome.

L’origine del problema è perchè spesso la coltivazione in Italia delle materie prime quali ad esempio grano, riso, pomodoro, frutta, arriva solo a soddisfare il fabbisogno interno della nostra nazione ma non è in grado di coprire la domanda estera; le aziende quindi sono costrette ad importare materie prime.

E qui molte aziende si fanno “prendere la mano”, arrivando alla frode o a comportamenti ingannevoli per i consumatori: ad esempio è di questi giorni la notizia del maxi sequestro di oltre 4mila tonnellate tra prodotti finiti e semilavorati, operato dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta della procura di Livorno sulle passate di pomodoro dell’azienda Petti, ottenute da concentrato di pomodoro proveniente da paesi extra Ue e spacciato per pomodoro 100% italiano o 100% toscano.

Un altro esempio pratico riguarda un alimento sempre presente sulle nostre tavole: la pasta. Una confezione di pasta che riporta la bandiera italiana e il nome italiano potrebbe erroneamente far pensare che anche il grano sia italiano. In realtà andando a leggere con attenzione l’etichetta, si potrebbe rimanere delusi nello scoprire che la maggior parte delle aziende utilizza grano coltivato solo in parte in Italia, la restante parte spesso è di provenienza Ue e non Ue.

Vediamo cosa dice la legge. Secondo il vigente Regolamento Europeo n. 775 del 2018 in etichetta è obbligatorio precisare l’origine del grano (ingrediente primario) se la sua provenienza è diversa da quella del segno riportato sulla confezione (cioè dal suo prodotto), questo per non portare in confusione il consumatore. Questo obbligo di indicazione di origine dell’ingrediente primario introdotta dal citato Regolamento Europeo, divenuto applicabile dal 1° aprile 2020, non riguarda però i prodotti a marchio DOP, IGP e STG e i marchi registrati: se è il marchio stesso di un prodotto a rievocare l’origine, non è necessario precisare la provenienza dell’ingrediente primario, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima risultasse diversa da quella che il marchio richiama. E questo capiamo bene non tutela il Made in Italy dal pericoloso e dilagante fenomeno dell’Italian Sounding

In Italia invece sono attualmente in vigore i decreti interministeriali che prevedono l’obbligo di indicare in etichetta l’origine non solo per la pasta ma anche per il riso e derivati del pomodoro, obbligo che è stato prorogato sino al 31/12/2021.

Oggi ben visibili sulle etichette italiane si trovano, tornando all’esempio della pasta, le seguenti diciture:
a) paese di coltivazione del grano: nome del paese nel quale il grano viene coltivato;
b) paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: paesi Ue, paesi non Ue, paesi Ue e non Ue;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri paesi Ue e/o non Ue”.

Quindi al momento rimangono vigenti sia il Regolamento Europeo che prevede l’obbligo di indicare in etichetta l’origine dell’ingrediente primario che i decreti legislativi italiani, i quali garantiscono maggiore trasparenza per i consumatori.

Invece, per saperne di più circa il fenomeno dell'”Italian Sounding”, che consiste nell’attribuire ad un prodotto un marchio il cui “suono” evochi un’origine Italiana, consigliamo di leggere questo articolo.

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

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Nel registro anche Galatine e Saila

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AGGIORNATO IL 16/03/2026

La Sperlari, insieme agli altri marchi di loro proprietà Galatine e Saila, è entrata a far parte del registro dei marchi storici di interesse nazionale. Il marchio storico è stato infatti istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche e delle eccellenze italiane, valorizzare il made in Italy, l’innovazione, la sostenibilità e la competitività internazionale.

La nota azienda dolciaria di Cremona, simbolo di tradizione, qualità e legame con il territorio, ha avuto questo prestigioso riconoscimento di cui possono vantarsi solo quelle aziende italiane che hanno fatto la storia dell’imprenditoria nazionale.

Possono entrare a far parte del registro tutte le aziende in attivo che possiedono un marchio registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo. La durata dell’iscrizione al registro dei marchi storici è illimitata e non è sottoposto a rinnovi. Inoltre l’iscrizione offre l’opportunità di utilizzare il logo “marchio storico” accanto a quello del proprio marchio.

Il registro, nato a seguito della nota questione Pernigotti riguardante la delocalizzazione all’estero della sua produzione dolciaria, ha come finalità quella di combattere tale fenomeno, in particolare per i marchi legati al cuore del nostro paese, alla sua anima storica.

Oggi l’obiettivo è anche quello di sostenere e favorire le campagne promozionali delle imprese storiche, in particolare all’estero e osteggiare il fenomeno dell’Italian Sounding che consiste nell’attribuire ad un prodotto un marchio il cui “suono” evochi un’origine italiana. Il fenomeno interessa prodotti realizzati all’estero i quali, giocando sul “suono” del relativo nome, ingannano i consumatori facendo pensare loro che si tratti di prodotti italiani ma che in realtà di italiano non hanno proprio nulla.

L’iscrizione al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale può essere richiesta presentando una domanda all’UIBM esclusivamente in via telematica attraverso il portale online raggiungibile cliccando sul seguente link (ne abbiamo parlato qui).

(Fonte: Sperlari

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Come e perchè registrare

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AGGIORNATO IL 17/11/2025

Perchè è importante registrare?

  • per avere un uso esclusivo del marchio ed impedirne a terzi l’utilizzo;
  • per poter avviare un procedimento di opposizione in caso di utilizzo illecito da parte di terzi;
  • per guadagnare dall’eventuale concessione in licenza del marchio;
  • per possedere un “bene immateriale” che può potenzialmente raggiungere valori elevatissimi.

Infatti il titolare di un marchio registrato può impedire ad altri di usare un segno uguale o simile al suo nella medesima classe di appartenenza. Il titolare di un marchio di fatto  invece non potrà impedire ad altri nulla: solo nell’ipotesi di notorietà locale (da dimostrare), in caso ad esempio di opposizione da parte di un marchio registrato uguale o anche simile al suo, potrà continuare ad operare ma dovrà necessariamente rimanere circoscritto nella sua piccola porzione di territorio in cui è noto, senza ledere l’altrui interesse.

Si tenga infine conto che un marchio registrato dura 10 anni rinnovabili un numero indefinito di volte, mentre un marchio di fatto decade nel momento in cui non lo si utilizza più.

Un nome per poter essere efficace e diventare un buon brand deve essere convincente, originale e toccare la sfera emotiva del consumatore di riferimento. Altrettanto importante è la sua parte grafica (il logo) che deve rappresentare esattamente ciò che si vuole trasmettere, avere un significato intrinseco al fine di garantire il giusto impatto verso l’utente finale.

Prima di registrare, oltre ai requisiti propri dei marchi è importante sapere che non è possibile usare:

  1. termini solo descrittivi (cioè che coincidono con il prodotto o servizio che rappresenta ad es. bella casa);
  2. termini generici e di uso comune (che appartengono a tutti ad esempio extra, super, mega etc.).

La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di novità, distintività e liceità (ne abbiamo parlato qui).

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Al via il registro dei marchi storici

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AGGIORNATO IL 16/09/2024

E’ possibile iscriversi al registro dei marchi storici d’interesse nazionale presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). L’iscrizione al registro offre l’opportunità di utilizzare il logo del “marchio storico” accanto a quello del proprio marchio. Oggi l’obiettivo è anche quello di appoggiare le campagne promozionali delle imprese storiche, in particolare all’estero.

Condizione per l’iscrizione nel registro:

  • che il marchio sia registrato da almeno 50 anni

  • che il marchio sia rinnovato con continuità nel tempo

E’ possibile iscrivere anche i marchi non registrati purchè vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni.

L’UIBM verificherà il rispetto dei parametri indicati dal Governo in un tempo massimo di 60 giorni nel caso di marchio registrato e di 180 giorni nel caso di marchio non registrato.

Durata dell’iscrizione:

La durata è illimitata e non è sottoposto a rinnovi.

Modalità d’iscrizione:

E’ possibile iscriversi al registro dei marchi storici presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi esclusivamente per via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al ss. link: https://servizionline.uibm.gov.it

Costi:

1 marca da bollo da € 15

Il registro, nato a seguito della nota questione Pernigotti riguardante la delocalizzazione all’estero della sua produzione dolciaria, ha come finalità quella di combattere tale fenomeno (ne abbiamo parlato qui), in particolare per i marchi legati al cuore del nostro paese, alla sua anima storica.  

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Ecco come fare

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AGGIORNATO IL 18/12/2023

La domanda che sempre più spesso ci si pone quando si vendono i propri prodotti su Amazon è “come proteggere il proprio marchio su questa piattaforma”. Amazon è la più grande piattaforma di vendita on-line ed affinchè un marchio venga inserito nel proprio “registro marchi”, chiede che il marchio sia già registrato.

Se si dispone di un marchio registrato (parliamo di marchio “registrato” e non semplicemente “depositato”, clicca qui per comprenderne la differenza) attivo in tutti i Paesi in cui ci si vuole iscrivere, è possibile inserirlo nella banca dati di Amazon in modo da proteggerlo automaticamente.

Il marchio registrato deve essere un marchio costituito da testo oppure un marchio costituito da un’immagine contenente parole, lettere o numeri. Per registrare un marchio su Amazon, è necessario fornire le seguenti informazioni:
• Il nome del marchio registrato;
• Il numero del marchio registrato;
• L’immagine del marchio;
• Un elenco di categorie prodotto (ad es., abbigliamento, articoli sportivi, elettronica) in cui il marchio deve essere pubblicato;
• Un elenco dei Paesi in cui i prodotti contraddistinti dal marchio sono fabbricati e distribuiti.

Questo servizio di tutela automatica offerto da Amazon utilizza le informazioni sulla marca in modo da permettere ai titolari di prodotti con marchio registrato di segnalare violazioni da parte di terzi, in modo da rimuovere automaticamente possibili contenuti imprecisi o illeciti.

E’ opportuno precisare però che la protezione su Amazon non costituisce l’unico strumento di tutela, ne esistono altri forniti dalla normativa italiana, ancor più ampi di Amazon. E’ bene non dimenticare che in caso di uso illecito del brand è sempre possibile rivolgersi ad un legale esperto in proprietà industriale per la tutela dei marchi che avrà le competenze per approntare una diffida con richiesta di risarcimento danni.

A tal proposito il servizio di sorveglianza permette di fare sonni tranquilli. Grazie a tale servizio è possibile controllare e indagare nelle banche dati sia italiane che estere in modo da verificare l’eventuale ingresso nel mercato di un marchio simile o identico al nostro nella medesima classe di appartenenza. Per saperne di più cliccare qui.

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Attenzione alle ricerche fai-da-te

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AGGIORNATO IL 18/07/2022

ricerca-anteriorità-marchiLe ricerche di anteriorità in materia di marchi, possono essere potenzialmente condotte autonomamente consultando idonee banche dati: la consultazione è quasi sempre gratuita ma estremamente limitante perchè le banche dati restituiscono i risultati  riferiti soltanto ai dati del proprio ufficio e non consentono di ottenere un risultato completo.

Questo significa che se si consulta la banca dati dell’UIBM per cercare un eventuale marchio anteriore, in essa verranno visualizzati  SOLO i marchi registrati in Italia ma non i marchi Comunitari (che sono ovviamente validi anche in Italia) e nemmeno i marchi internazionali che sono stati estesi anche all’Italia.

Volendo fare un esempio, può accadere che si voglia registrare il marchio “pluto” e che questo non risulti depositato da nessuno in Italia, però magari esiste un’azienda tedesca che ha registrato a livello internazionale il marchio “pluto”, scegliendo anche l’Italia tra gli Stati in cui far valere la tutela del proprio marchio. In questo caso il marchio tedesco non verrebbe visualizzato nella banca dati dell’UIBM e si incorrerebbe quasi sicuramente in inibitorie d’uso e probabili richieste di risarcimento danni.

Queste indagini sono dunque utili per avere una prima valutazione, ma non possono sostituire le ricerche approfondite svolte a livello internazionale. Inoltre, qualora si desideri condurre autonomamente una ricerca di similitudine, devono esser presi in esame anche tutti i marchi simili (anche solo foneticamente), poiché la legge che tutela i marchi è piuttosto rigida ed efficace anche nei confronti di un marchio simile e confondibile con uno anteriore (ecco perché la ricerca di anteriorità viene spesso definita “ricerca di similitudine”).

L’esistenza di un marchio anteriore (sia esso identico o molto simile) comporta quindi il rischio di dover cambiare immediatamente il proprio nome e, magari, essere anche tenuti a pagare un risarcimento danni; c’è inoltre la certezza che tutti gli eventuali (e spesso ingenti) investimenti fatti in comunicazione, ovvero materiale cartaceo, brochure, pubblicità, packaging etc, risultano da quel momento inutilizzabili, vanificando quindi tutto l’investimento fatto.

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Marchio: depositato o registrato?

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AGGIORNATO IL 30/11/2020

Che differenza c’è tra un marchio depositato ed un  marchio registrato?

Sovente ci viene posto questo quesito volto a comprendere la differenza di status tra la domanda di marchio e la registrazione dello stesso. Quando viene presentata presso una qualsiasi Camera di Commercio (oppure direttamente presso l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) una domanda di marchio Italiano, viene attribuito un numero di deposito che si riferisce, appunto, alla domanda presentata; quel numero identifica il marchio (sia la parte grafica che verbale), le classi designate, il titolare ed, in genere, tutte le informazioni legate al marchio in questione. Da quel momento in poi il marchio può considerarsi “depositato” (TM).

Apriamo una piccola parentesi. Il simbolo TM (TM) è l’acronimo del termine inglese “Trademark” e significa appunto che è stata depositata una domanda di marchio ma non si è ancora concluso l’iter burocratico per ottenere la registrazione; il marchio è comunque tutelabile seppur con alcune limitazioni. Il simbolo potrà essere apposto accanto al marchio in attesa di approvazione, in modo che da depositato diventi registrato.

Avvenuto il deposito il marchio verrà inoltrato all’UIBM il quale provvede a controllarne i contenuti formali, viene cioè verificato che siano state pagate le tasse in maniera corretta, che la documentazione presentata sia quella giusta, che il marchio possegga i requisiti minimi ecc. Questa fase dura circa 6-8 mesi (allo stato attuale) al termine dei quali, in caso di assenza di impedimenti o anche di opposizioni, il marchio viene registrato e l’UIBM provvede ad emettere l’attestato di registrazione. Solo a quel punto il marchio può considerarsi “registrato” (®).

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L’iter completo dal deposito alla registrazione

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AGGIORNATO IL 31/05/2021

iter registrazione marchioQuando si desidera registrare un marchio si comincia col depositare una domanda di registrazione; se si tratta di un marchio nazionale la domanda dev’essere presentata presso una qualsiasi Camera di Commercio (oppure avvalendosi del nostro servizio), mentre se si tratta di un marchio comunitario la domanda dev’essere presentata presso l’EUIPO (oppure avvalendosi del nostro servizio).

Quando l’Ufficio riceve la domanda, viene attribuito un numero di deposito; quel numero identifica il marchio (sia la parte grafica che verbale), le classi designate, il titolare ed, in genere, tutte le informazioni legate al marchio in questione. Da quel momento in poi il marchio può considerarsi depositato e potrà essere utilizzato con il simbolo TM (TM) da apporre accanto al marchio (ne abbiamo parlato qui).

A quel punto comincia l’esame della domanda da parte dell’UIBM o dell’EUIPO a seconda che si tratti di marchio italiano o comunitario; il controllo iniziale è di tipo formale, viene cioè verificato che siano state pagate le tasse in maniera corretta, che la documentazione presentata sia quella giusta, che il marchio possegga i requisiti minimi ecc.

Nel solo caso del marchio comunitario, l’EUIPO controlla anche se esistono marchi anteriori confondibili e, nel caso, li avvisa della vostra intenzione di registrare quel determinato marchio, al fine di dargli la possibilità di presentare un’eventuale opposizione. Attenzione, nel caso emergano similitudini l’EUIPO non rifiuta d’ufficio la vostra domanda di registrazione del marchio, bensì si limita ad avvisare il titolare del marchio preesistente individuato.

Questa fase dura diversi mesi al termine dei quali si conclude l’iter burocratico e, in caso di assenza di impedimenti o anche di opposizioni, il marchio viene registrato. Solo a quel punto il marchio può considerarsi registrato.

Quando il marchio diventa registrato potrà utilizzarsi con la R cerchiata ® da apporre accanto al marchio e avrà una validità di 10 anni a partire dalla data di deposito, al termine dei quali il titolare potrà decidere se rinnovarlo o meno (ne abbiamo parlato qui).

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sanzioni per i trasgressori 

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AGGIORNATO IL 09/08/2021

brevettato

Supponiamo che un produttore apponga su un suo articolo la dicitura “brevettato” senza che il prodotto lo sia davvero, oppure indichi il numero di un brevetto ormai scaduto; ebbene, costui commette un atto illecito perché inganna il consumatore fornendo un’informazione non veritiera.

Negli Stati Uniti ci sono state sentenze pesantemente punitive nei confronti di chi apponeva tali false indicazioni sui propri prodotti in commercio. Una recente sentenza ha previsto una multa di 500 dollari per ogni prodotto riportante il numero del brevetto in realtà scaduto; la sentenza ha inoltre previsto che la metà della multa venisse riscossa dal soggetto che ha sporto denuncia (incentivando così le denunce da parte dei consumatori).

Anche la legge Italiana punisce chi utilizza riferimenti ingannevoli; in particolare “chi appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato” (art. 127 c.p.i.).

Il legislatore è stato chiaro: come negli Stati Uniti anche in Italia i trasgressori vengono puniti. Questo discorso è dunque valido anche per i soggetti che utilizzano il simbolo ® sui marchi non ancora registrati. Prima di quel momento il titolare potrà apporre sul marchio solo il simbolo TM (TRADEMARK); il che significa che è stata depositata una domanda di marchio ma non si è ancora concluso l’iter burocratico per la registrazione.

Il marchio è comunque tutelabile ma con alcune limitazioni. Il simbolo TM potrà essere apposto accanto al marchio in attesa di approvazione in modo che da depositato diventi registrato. Da quel momento in poi si potrà utilizzare il marchio con la (®) R cerchiata (ne abbiamo parlato qui). Non si può ingannare il consumatore facendo credere che un marchio sia registrato; si tratta di un’informazione falsa e come tale chi la diffonde viene punito.

Vedi anche:

 

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come comportarsi quando sono uguali

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AGGIORNATO L’8/01/2024

nomi dominioUn dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio come il marchio; vediamo come ci si comporta quando sono uguali o molto simili tra loro. Prima di analizzare sinteticamente i vari casi, elenchiamo subito quali sono quelli che possono verificarsi:

  1. marchio noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;

  2. marchio non noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;

  3. nome a dominio e successiva registrazione di un marchio uguale.

In generale, quando si verifica un caso di identicità tra un marchio ed un nome a dominio, la recente giurisprudenza tende ad orientarsi verso l’applicazione della normativa sulla proprietà industriale; ciò detto, esaminiamo i vari casi.

Il primo caso è riconducibile alla pratica scorretta del “cybersquatting”; essa consiste nella registrazione di nomi a dominio uguali a marchi esistenti dotati di notorietà. È indubbio che il fine sia quello di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio; il titolare di quest’ultimo può agire legalmente per ottenere la riassegnazione del nome a dominio in questione.

Nel secondo caso abbiamo invece supposto che il marchio non sia noto e che ci sia una successiva registrazione di un nome a dominio uguale; in questo caso c’è da ricordare che un marchio è protetto solo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La registrazione del nome a dominio potrà quindi avvenire a condizione che i prodotti/servizi trattati nel sito, siano differenti da quelli per i quali è stato registrato il marchio esistente.

Infine il caso in cui un nome a dominio sia seguito dalla registrazione di un identico marchio nella stessa classe di prodotti /servizi; il titolare del nome a dominio può impedire la registrazione di un marchio per prodotti identici o simili solo se il nome a dominio abbia acquisito notorietà nazionale.

Infatti quanto più alta è la percentuale di conoscenza e di riconoscibilità del dominio, tanto più agevole sarà presumete che lo stesso goda di notorietà. Naturalmente tale notorietà va provata.

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Come prevenire la contraffazione dei marchi

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AGGIORNATO L’11/12/2023

Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo contraffazione marchio ed uso illegittimodi vietare l’utilizzazione, da parte di terzi, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) per prodotti identici o simili. La registrazione del marchio è il mezzo più efficace per assicurare e sfruttare i diversi valori (di individualizzazione, riconoscimento  e distinzione del prodotto e/o servizio con effetti sulla capacità d’immagine, commerciale, di attrazione della fiducia dei clienti) che il segno contiene e rafforza.

Strumento efficace per prevenire o reagire alla contraffazione e ad usi non legittimi del proprio marchio è la sorveglianza. Tale ricerca, affidata ad un professionista specializzato nella proprietà intellettuale, permette di sorvegliare, attraverso l’investigazione delle banche dati di interesse, l’esistenza di segni distintivi identici e/o simili richiesti o già registrati come marchio in data successiva alla registrazione del proprio marchio per il territorio di validità del proprio marchio.

La sorveglianza, condotta dal professionista, consente di scoprire le eventuali violazioni non note al titolare del marchio al fine di decidere le misure da adottare per far rispettare i diritti derivanti dal marchio. La successiva eventuale  tutela del marchio può condursi progressivamente mediante:

  • – l’invio di una lettera di diffida al contraffattore;
  • – l’avvio di un’azione legale.

Con la diffida si intima al contraffattore di ritirare una domanda o di limitare una domanda di marchio confondibile a determinati prodotti e/o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il proprio marchio. Tuttavia, la definizione bonaria della lite non è sempre possibile; il contendente del marchio registrato, presunto contraffattore, può non dar seguito alle richieste esposte nella diffida perché, in buona o cattiva fede, si ritiene legittimato ad usare quel segno (ad es. ritiene che il marchio registrato sia nullo per mancanza di novità per genericità o uso diffuso del segno, per mancanza  di capacità distintiva, ecc.).

In tal caso, l’azione civile di contraffazione è necessaria. Tale azione deve proposi davanti alle Sezioni Specializzate per la  Proprietà Industriale ed Intellettuale costituite presso i più importanti Tribunali d’Italia. L’azione di accertamento della contraffazione è caratterizzata da peculiari ed efficaci mezzi di ricerca delle prove della contraffazione (descrizione e sequestro dei prodotti e/o servizi contraffatti); da cautele  attivabili anche prima o in corso di causa (sequestro e inibitoria dell’utilizzo dei prodotti e/o servizi contraffatti); da rimedi risolutivi o persuasivi/dissuasivi della contraffazione in caso di accertamento della violazione quali l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto;  l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità; in caso di inibitoria, la fissazione di una somma dovuta dal contraffattore per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento; la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione; il risarcimento del danno, anche da mancato guadagno e la pubblicazione della sentenza.

contraffazione-madeinitaly

Dopo la diffida e alternativamente all’azione giudiziale, alle tutele suddette, in alcuni casi si può fare ricorso a procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie, come l’arbitrato o la mediazione. Il principale vantaggio dell’arbitrato consiste nel fatto che, in genere, si tratta di una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria. Inoltre, una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale di una sentenza giudiziaria. Uno dei vantaggi nella mediazione è che le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, ciò che può essere utile a mantenere buoni rapporti con l’impresa contendente.

Per ulteriori informazioni circa la sorveglianza di un marchio e procedere con l’acquisto del relativo servizio cliccare qui.

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Significato ed uso corretto dei simboli ® e TM

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AGGIORNATO IL 19/07/2021

L’uso dei simboli ® e TM accanto ad un marchio non è obbligatorio e dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione. Essi vengono tuttavia utilizzati come valido deterrente contro eventuali contraffazioni, poiché fanno immediatamente comprendere che il marchio in questione è registrato o quantomeno sono state attivate una o più domande di privativa.

La differenza tra i due segni è che:

  • il simbolo R cerchiata ®  è utilizzato esclusivamente per denotare che un marchio è già registrato presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale);
  • il simbolo TM è l’acronimo del termine inglese “trademark” e significa che è stata depositata una domanda di marchio ma non si è ancora concluso l’iter burocratico per ottenere la registrazione; il marchio è comunque tutelabile seppur con alcune limitazioni.

Il simbolo TM potrà essere apposto accanto al marchio in attesa di approvazione, in modo che da depositato diventi registrato e denota più genericamente che sono state attivate delle privative per il marchio sul quale è apposto (non è dato sapere in quali paesi oppure se è ancora allo stato di domanda ecc.). Qualora il marchio si trovi ancora allo stato di domanda, non è quindi possibile utilizzare il simbolo ® ma, al limite, solo il simbolo TM.

È importante sottolineare che è assolutamente sconsigliabile apporre i citati simboli quando ciò non corrisponde al vero, poiché l’Art. 127 c.p.i. prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

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