Packaging
Posted by UfficioBrevetti in Disegni, Modelli e Design, Marchi, Marchio Europeo - Comunitario, Marchio Internazionale, Marchio Italiano on January 27, 2012
Come tutelare la confezione di un prodotto
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Con il termine “Packaging” si è soliti indicare l’imballaggio di un prodotto, inteso sia in termini di confezione che di processo industriale ed estetico. In questo contesto, poniamo l’accento esclusivamente sul fattore estetico del packaging di un prodotto.
Con opportune e creative tecniche di design e produzione, la confezione di un prodotto può assolvere non solo alla primaria funzione di contenimento e protezione del prodotto, ma anche a quella di vero e proprio veicolo pubblicitario e distintivo del prodotto. Da qui l’esigenza di porre una tutela alla particolare forma creativa della confezione: ciò è possibile mediante la registrazione del marchio o il modello di design.
Si è abituati a pensare che la registrazione di un marchio riguardi solamente i segni che possano essere rappresentati graficamente quali parole, disegni, lettere, cifre, particolari combinazioni di colori, ma nella fattispecie di “marchio” possono rientrare anche le confezioni dei prodotti. La condizione principale che una confezione deve possedere è quella della originalità, ovvero affinchè essa possa essere tutelata attraverso un marchio, deve distinguersi dalle altre confezioni di aziende concorrenti della stessa categoria merceologica, e permettere al cliente di identificarla facilmente.
La confezione di un prodotto avente particolari caratteri di creatività ed originalità, può essere tutelata anche per mezzo del modello di design: con tale registrazione viene tutelato tutto ciò che ha carattere di innovatività puramente estetica.
Fondo creatività 2011
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, News e novità on January 19, 2012
500mila euro per giovani imprese innovative
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La camera di Commercio di Roma e la Provincia di Roma hanno confermato per il terzo anno consecutivo il cosiddetto “Fondo Creatività”, che nasce per dare slancio alla creatività ed alla nascita di giovani imprese innovative. Il finanziamento complessivamente stanziato ammonta a 500 mila euro, e servirà, da un lato a sostenere le giovani imprese creative già esistenti, e dall’altro a contribuire alla nascita di nuove imprese creative.
Riportiamo questa notizia soprattutto perchè il Fondo è destinato a progetti di impresa innovativi e creativi, ossia premia i progetti che, ad esempio ma non esclusivamente, si basano su brevetti (produzione e/o commercializzazione) acquisiti direttamente o su licenza; il modello di domanda di partecipazione, prevede infatti diversi quesiti, tra i quali ci sono anche quelli relativi all’eventuale possesso di diritti di Proprietà Intellettuale (brevetti ma non solo), nonchè quelli relativi al grado di innovazione introdotto dal prodotto/servizio oggetto dell’impresa.
Il Fondo si prefigge quindi di supportare la costituzione e l’avviamento di piccole e medie imprese ad elevato contenuto innovativo, nonchè di intervenire a favore di imprese giovani, ossia costituite da meno di 24 mesi, caratterizzate sempre da elevato contenuto innovativo.
I settori ai quali tali progetti devono riferirsi sono:
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Truffe su Marchi e Brevetti
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Marchi, Registrazione e Deposito on January 13, 2012
Richieste di denaro ingannevoli
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“Ho ricevuto una richiesta di pagamento per il mio marchio (o brevetto), devo pagare?”. Riproponiamo questo argomento perchè questa domanda continua ad esserci posta frequentemente e nasconde quasi sempre una truffa. Esistono infatti delle società che nascono utilizzando ragioni-sociali volutamente ambigue (ossia confondibili con i nomi ufficiali degli Uffici Centrali effettivamente preposti), poi attingono i nominativi ed i riferimenti dei titolari di marchi e brevetti dalle banche dati pubbliche, ed infine inviano comunicazioni nelle quali vengono richieste delle somme di denaro per l’apparente registrazione del brevetto o del marchio.
In realtà, a ben guardare, queste società propongono quasi sempre di pubblicare il marchio in una propria banca dati, giustificando così la richiesta di denaro. Il trucco è quello di far sembrare la comunicazione “vera” ed effettivamente proveniente da un organo ufficiale; nella moltitudine di comunicazioni inviate, qualcuno casca sempre nella rete dei truffatori. Questi ultimi giocano sempre su questi elementi:
- un nome ambiguo e confondibile con quello di Organismi ufficiali
- riferimenti precisi al marchio o brevetto (reperibili su banche dati gratuite)
- riferimenti precisi al titolare (reperibili anche questi su banche dati gratuite)
- una lingua spesso diversa dalla propria così da rendere più difficile la comprensione della comunicazione
L’ignaro destinatario della comunicazione, si limita spesso a verificare soltanto la rispondenza dei dati citati, dopodiché essendo consapevole di aver presentato una domanda di registrazione di un marchio o brevetto, paga.
Classificazione di Nizza
La 10^ edizione
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Con l’inizio del 2012 è entrata in vigore la 10^ edizione della Classificazione di Nizza che, lo ricordiamo, venne istituita nel 1957 al fine di distinguere le varie categorie di prodotti e servizi durante la fase di registrazione di un marchio. Con l’avvio della nuova edizione, tutti i marchi da registrare dal 1° Gennaio 2012 dovranno rispettare tale classificazione aggiornata.
Nei Paesi che adottano la Classificazione di Nizza, coloro che registrano un nuovo marchio sono tenuti a specificare la classe (o le classi) alla quale appartiene il prodotto o servizio al quale si riferisce il marchio. Le classi sono in totale 45, suddivise in 34 per i prodotti e 11 per i servizi; nel momento in cui si designa una o più classi, si inibisce ad un eventuale concorrente di registrare un marchio uguale o simile al proprio nella stessa classe. Viceversa, la registrazione di un marchio uguale o simile in una classe differente, è quasi sempre possibile salvo delle eccezioni che vanno valutate singolarmente.
Il numero di classi da scegliere al momento della registrazione di un marchio, non è limitato ossia si possono potenzialmente designare tutte le 45 classi, pagando una tassa per ogni classe aggiuntiva oltre la prima (nel caso di deposito di un marchio nazionale), oppure oltre la terza (nel caso di deposito di un marchio comunitario).
In virtù di ciò, nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che l’azienda offre al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi potenzialmente da sviluppare nel futuro; se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale (ricordiamo che non è possibile a posteriori aggiungere classi ad un marchi già registrato).
Opposizione marchio nazionale
Posted by UfficioBrevetti in Contraffazione, Marchi, Marchio Italiano, Opposizione, Proprietà Intellettuale, Tutela Legale, Violazione diritti, sorveglianza on December 29, 2011
I vantaggi di un’opposizione tempestiva
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Con la nuova procedura di opposizione istituita per i marchi nazionali, si ha la possibilità di agire tempestivamente contro un marchio simile o identico al proprio, sospendendolo prima che entri sul mercato e, soprattutto, risparmiando tempo e denaro. Per fare ciò è preventivamente necessaria la sorveglianza periodica delle banche dati, per verificare se vengano depositati nuovi marchi uguali o molto simili al proprio, tali quindi da costituire una potenziale minaccia di confondibilità con conseguente perdita di mercato e, spesso, di immagine.
I vantaggi che derivano da una tempestiva azione di opposizione ad una domanda di marchio appena depositata, sono molteplici e ne forniamo ora una sintesi: grazie a questa procedura si può ottenere immediatamente la sospensione di una domanda di registrazione di un marchio potenzialmente pericoloso, senza dover ricorrere a posteriori a percorsi legali più tortuosi (e spesso più onerosi) che, soprattutto, devono solitamente porre rimedio ad una situazione in cui il marchio registrato posteriormente al proprio, ha già provocato “danni” di immagine e/o di mercato.
I tempi e i costi di una procedura di opposizione, sono estremamente ridotti: essa dev’essere avviata entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio oggetto di opposizione sul Bollettino dei Marchi (4 mesi per marchi internazionali), e comporta spese dell’ordine di qualche centinaio di euro; entro tale termine, si sospende ed impedisce subito la diffusione del marchio sul mercato, evitando danni di immagine e commerciali.
Rivendicazioni
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Brevetto Europeo - Comunitario, Brevetto Internazionale PCT, Brevetto Italiano Invenzione Industriale, Brevetto Italiano Modello di Utilità, Rivendicazione on December 15, 2011
Le Rivendicazioni, il cuore di un Brevetto
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La stesura di un brevetto si compone di due macro-aree: la descrizione e le rivendicazioni. Lo scopo delle due parti è completamente diverso: la descrizione serve ad analizzare la tecnica nota ed a fornire tutti i dettagli dell’invenzione (tali da permettere ad una persona esperta del ramo di riprodurre l’oggetto inventato), mentre le rivendicazioni rappresentano l’insieme degli elementi di novità che si intendono proteggere tramite il brevetto.
Lo scopo principale delle rivendicazioni è quindi quello di delineare l’estensione ed i limiti dell’esclusiva brevettuale, ossia di definire esattamente gli elementi di novità sui quali si basa l’intero brevetto. Un esempio chiarirà meglio il concetto: supponiamo di aver inventato una macchina in grado di raffreddare l’aria di un ambiente nel quale è installata (un condizionatore d’aria per intenderci), ebbene le rivendicazioni del brevetto dovranno fondarsi non sul concetto astratto “una macchina per raffreddare l’aria”, bensì su tutte quelle parti (funzionali, concettuali, di forma ecc.) che le permettono di ottenere quel risultato (ossia raffreddare l’aria) e che, soprattutto, sono nuove e la distinguono dalle macchine già note.
Le rivendicazioni, in definitiva, sono l’elenco di tutti quegli elementi che l’inventore “rivendica” come nuovi e che quindi caratterizzano un brevetto; in virtù di ciò, le rivendicazioni sono il “cuore” di un brevetto, ossia ne definiscono la novità, l’efficacia, l’ambito di tutela, la forza, insomma ne consentono l’esistenza.
Made in Italy
Posted by UfficioBrevetti in Disegni, Modelli e Design, OAMI, Registrazione Disegno, Registrazione Opera Creativa, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, WIPO on December 9, 2011
Modelli e Disegni per tutelare il Made in Italy
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La registrazione di un modello di design rappresenta una forma di tutela utile a proteggere la parte propriamente estetica-ornamentale di un oggetto, dunque tutto ciò che riguarda l’aspetto esteriore del prodotto, ignorando che l’applicazione del disegno possa o meno implicare un’utilità tecnica.
Per definire come tale un disegno o un modello, dove per disegno s’intende una creazione bidimensionale e per modello una creazione tridimensionale, deve entrare in gioco esclusivamente la sua forma esteriore che conferisca all’oggetto una sembianza singolare e caratteristica.
Ciò significa che le forme non proteggibili sono quelle dotate di carattere funzionale (ossia quelle che in virtù della loro forma permettono di ottenere una “utilità” che, magari, può essere oggetto di un brevetto per modello di utilità) e quelle necessarie affinché un prodotto venga realizzato o possa essere unito ad un altro prodotto (solo l’aspetto esteriore di quest’ultimo potrà, al limite, ritenersi degno di registrazione come modello di design).
La registrazione del disegno o modello (presso l’UIBM per quanto riguarda l’ambito nazionale, presso l’OAMI o la WIPO per l’ambito rispettivamente comunitario ed internazionale) è l’unico strumento valido per poter ottenere un duplice diritto: l’esclusiva di utilizzazione dei risultati del lavoro creativo ed innovativo sul piano estetico, e la facoltà di proibire a terzi l’uso non autorizzato della forma o di imitazioni della stessa.
In un mercato altamente competitivo come quello attuale, puntare sulla caratterizzazione estetica del proprio prodotto è sicuramente uno dei principali fattori strategici di successo per ottenere dei riscontri positivi e per difendersi dalla contraffazione sempre più diffusa di prodotti non originali.
Tuttavia, nonostante i costi modesti, la registrazione del modello di design non è ancora considerata a tutti gli effetti come un elemento strategico finalizzato ad esprimere la capacità innovativa e creativa di un’azienda produttrice di “Made in Italy”.
Valorizzare il “Made in Italy” è infatti quasi una necessità, specie nel mercato attuale in cui è presente una quantità enorme di beni che prendono origine da omologhi Italiani: le caratteristiche di creatività, qualità e stile presenti nei prodotti italiani sono infatti ammirate in tutto il mondo e purtroppo costituiscono un’attrattiva anche per tutti coloro che si affacciano sul mercato con l’intento di generare guadagni mediante imitazione e contraffazione dei prodotti “Made in Italy”.
Per questo motivo è molto importante ed è sempre consigliabile registrare il proprio modello di design, per tutelarsi dai falsi e permettere al “Made in Italy” di continuare a spiccare nello scenario mondiale, come da sempre accade, per il buon gusto, la raffinatezza e l’estro del lavoro eseguito dai produttori italiani.
Ing. Marzulli
Ricerca di Anteriorità
Posted by UfficioBrevetti in Marchi, Ricerca di anteriorità Marchio, Ricerca e Banche Dati on December 2, 2011
Identità e Similitudine tra marchi
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La registrazione di un marchio risulta efficace allorquando esso sia nuovo ed univoco per il pubblico e non possa essere confuso con altri marchi uguali o simili. Quando si effettua una ricerca di anteriorità, maggiore quindi è l’accuratezza con la quale si rilevano possibili uguaglianze o similitudini, maggiore sarà l’efficacia del marchio e, quindi, degli investimenti che solitamente si sostengono per il suo lancio e la sua pubblicizzazione.
Una ricerca di anteriorità è articolata in due fasi successive: una visura di identità e una ricerca di similitudine. Spesso le due ricerche vengono confuse tra loro e considerate la medesima cosa, ma in realtà si tratta di due operazioni che forniscono risultati diversi ma parimenti necessari.
La visura di identità serve a stabilire se esistono marchi identici: si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato. Tale ricerca opera una prima scrematura ma, se da un lato risulta essere meno costosa e meno laboriosa, dall’altro non garantisce affatto di non incorrere in future complicazioni.
La ricerca di similitudine si differenzia dalla visura di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.
Di seguito alcuni esempi per comprendere la differente operatività della ricerca di identità e di similitudine:
Opere fotografiche
Posted by UfficioBrevetti in Diritti d'autore, Proprietà Intellettuale, Uncategorized on November 25, 2011
Diritti sulle fotografie
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La tutela delle opere fotografiche si basa sulla distinzione di tre categorie di opere:
- riproduzioni fotografiche: pure e semplici riproduzioni di scritti, documenti, disegni tecnici o oggetti simili.
- semplici fotografie: immagini di persone o elementi della vita reale ottenute con un procedimento fotografico che chiunque può eseguire;
- opere fotografiche: fotografie dotate di carattere creativo, connotate da evidenti tratti di originalità che permettono di riconoscere l’impronta personale del suo autore, e l’espressione inventiva della sua personalità.
Le riproduzioni fotografiche non godono di una specifica protezione in quanto sono liberamente utilizzabili, mentre le restanti due categorie posseggono due aspetti comuni:
- il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia e non alla morte dell’autore;
- per godere di tutela, l’immagine deve essere accompagnata da: nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata.
Le distinguono, invece, i differenti diritti da rivendicare e la durata degli stessi:
- per la tutela delle semplici fotografie si fa riferimento alla normativa riguardante il diritto connesso, essa dura 20 anni dal momento della produzione e l’autore gode del diritto di esclusiva sulla riproduzione e/o diffusione del materiale fotografato e del diritto ad un compenso in caso di utilizzo delle sue foto, a condizione che queste riportino i dati sopracitati (nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata);
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Licensing
Posted by UfficioBrevetti in Contratto di Licenza, Marchi, Marchio-Licensing, Proprietà Intellettuale on November 18, 2011
Vendere con un marchio noto
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Il Licensing è una procedura con la quale “si dà in affitto” una proprietà intellettuale, rappresentata da un marchio, un nome, un’immagine, una firma, o una combinazione di essi, che siano stati legalmente protetti da registrazione. I principali elementi di un contratto di licensing sono: il titolare del marchio, detto Licenziante, che intende concedere il diritto di utilizzare il proprio marchio, e il soggetto interessato ad accettare tale licenza, detto Licenziatario, che si impegna a pagare un corrispettivo per l’uso concesso.
Un elemento fondamentale del licensing è il valore del marchio da cedere in licenza: quanto più esso sarà forte, ben connotato, veicolato/pubblicizzato, ricco di appeal nella mente del consumatore, tanto più esso avrà valore per entrambi i soggetti coinvolti nell’accordo. E’, inoltre, molto comune che il marchio dato in licenza vada a contrassegnare l’entrata di quel brand in categorie merceologiche differenti da quella di appartenenza originaria del brand stesso, per cui il contratto è valido solo a patto che il licenziatario produca beni diversi da quelli del licenziante.
Questo fattore di diversificazione merceologica costituisce un elemento di profitto sia per il licenziante, che riceve maggiore pubblicità ed esposizione sul mercato, sia per il licenziatario che sfrutta l’immagine di un marchio già apprezzato dal pubblico per commercializzare i prodotti con maggiore successo e penetrare in segmenti di mercato nuovi.
Per evitare che l’attività del licenziatario comprometta il valore del marchio, egli deve attenersi ad una serie di limitazioni: il rispetto di precisi criteri di qualità e quantità dei prodotti, prezzo di vendita, canali distributivi, promozioni, resi, territorio, durata, e così via.
Il Brevetto
Perché brevettare
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L’idea alla base del brevetto è quella di ricompensare chi investe tempo, soldi ed energie nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative, rendendole poi pubbliche. Il brevetto serve quindi a garantire l’esclusiva di sfruttamento dei risultati dell’investimento effettuato; in altre parole, il brevetto di un’invenzione industriale non è una pubblicazione fine a sé stessa ma piuttosto un punto di partenza verso un percorso concreto che dia, possibilmente, un tangibile riscontro (ad esempio una qualche forma di guadagno).
Perché il brevetto possa fornire un beneficio tangibile, ad esempio un ritorno economico, deve però essere sfruttato efficacemente, immettendo l’invenzione brevettata sul mercato tramite:
- commercializzazione diretta dell’invenzione brevettata;
- vendita del brevetto a terzi;
- concessione della licenza a terzi;
Quale che sia la modalità di sfruttamento, brevettare un’invenzione comporta quasi sempre una serie di conseguenze vantaggiose che possono anche andare oltre il mero ritorno economico. Per un’azienda, ad esempio, l’esclusiva dell’invenzione può costituire il mezzo con cui acquisire una solida posizione sul mercato, oltre che per avere accesso a nuove aree e contribuire a trasmettere un’immagine di alto livello di specializzazione e qualità dell’azienda.
Per un privato, i benefici derivanti dalla protezione brevettuale sono altrettanto interessanti e consistono principalmente nella possibilità di renderlo spendibile sul mercato come fosse un prodotto commercializzabile. Si possono ottenere profitti a seguito della concessione di licenze d’uso o a seguito della vendita del brevetto: nel primo caso si cede l’uso dell’invenzione a terzi in cambio di un compenso pecunario, mentre nel secondo caso avviene il trasferimento della proprietà sull’invenzione traendone un consistente profitto.
Design e Modello
Posted by UfficioBrevetti in Diritti d'autore, Disegni, Modelli e Design, Proprietà Intellettuale, Registrazione Disegno, Registrazione Opera Creativa on November 4, 2011
Differenze con il Diritto d’autore
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L’espressione Design o Modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali. Registrando un disegno o modello ci si tutela da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo la fabbricazione, vendita, importazione di prodotti con lo stesso aspetto o stessa forma del proprio prodotto (od anche molto simile e confondibile); si ottiene inoltre un bene commerciale che si può concedere in licenza oppure cedere a fronte di un compenso.
La normativa prevede la protezione di alcuni tipi di disegni e modelli anche attraverso il diritto d’autore, oppure ricorrendo ad entrambe le misure di tutela. Le sostanziali differenze tra i due tipi di tutela sono:
- modalità di registrazione: un disegno o modello può essere tutelato tramite deposito della domanda presso l’UIBM che emetterà un certificato di registrazione probatorio della titolarità della proprietà su quel disegno o modello in caso di controversia; al contrario il diritto d’autore non prevede registrazione poichè nasce automaticamente con la creazione dell’opera; al più è possibile depositare un’opera inedita presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, o presso la SIAE, per attestare la data certa di creazione;
- margine di protezione: la protezione derivante dalla registrazione di un modello è assoluta e, in caso di imitazione, prescinde dalla intenzionalità dell’atto; nel diritto d’autore, al contrario, occorre provare che dietro l’azione di imitazione ci sia il dolo, dunque la volontà di porla in essere;
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Centri PATLIB
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Database Brevetti, Database Marchi, Disegni, Modelli e Design, Marchi, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi on October 28, 2011
Assistenza Brevettuale gratuita
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Patlib è l’acronimo del termine inglese “Patent Library”, cioè “biblioteca dei brevetti”. Si tratta di una rete europea di Centri di Informazione Brevettuale, il cui obiettivo è diffondere una serie di notizie ed informazioni in materia di brevetti, marchi, disegni e modelli.
Abbiamo già illustrato in dettaglio le funzioni dei centri PATLIB in questo articolo (PATLIB); ora forniamo l’elenco ed i numeri di contatto di tutti i Centri Italiani. Ricordiamo che presso i centri PATLIB si possono ottenere una moltitudine di servizi gratuiti.
In Italia si contano oggi 21 Centri PATLIB, il cui coordinamento è a cura dell’UIBM:
- Ancona: Camera di Commercio di Ancona
Piazza XXIV Maggio, 1 – 60124 Ancona
Tel.: +39 07158981 ; fax: +39 0715898255
e-mail: centropatlib@an.camcom.it, brevettimarchi@an.camcom.it
http://www.an.camcom.it - Bari: Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI Puglia
Strada per Casamassima Km 3, presso Tecnopolis – 70010 Valenzano (BA)
Fax: +39 0804670633
http://www.arti.puglia.it - Continua a leggere questo articolo »
Tutela del Know-how
Posted by UfficioBrevetti in Accordi di Segretezza, Brevetti, Proprietà Intellettuale, Tutela Legale on October 21, 2011
Brevetto o segreto aziendale?
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Esistono informazioni di natura tecnica, commerciale, organizzativa e procedurale che rappresentano un valore economico per un’impresa: si tratta del Know-how, la cui importanza deriva dal fatto che tali informazioni sono di solito segrete e non accessibili se non da parte di una ristretta cerchia di persone direttamente coinvolte.
La tutela del Know-how può avvenire mediante:
- il ricorso a talune leggi;
- idonee pattuizioni contrattuali con i dipendenti;
- il segreto aziendale.
Il brevetto non è quindi utilizzabile per tutelare il Know-how; ad esempio, i piani di marketing o commerciali, un procedimento scientifico, l’idea per sviluppare un nuovo prodotto, e così via, non sono brevettabili in quanto non è tutelabile la sola idea fino al momento in cui non venga materializzata in una forma concreta.
Il Know-how di un’azienda quindi richiede azioni alternative al brevetto per essere tutelato. Il ricorso al segreto aziendale è lo strumento principale e più efficace per proteggere le informazioni per un tempo potenzialmente illimitato.
Il rischio, però, consiste nel fatto che le proprie informazioni siano oggetto di spionaggio industriale da parte dei concorrenti o di dipendenti sleali: può accadere, infatti, che si abbia concorrenza sleale sia da parte di un’impresa concorrente, che operi in maniera scorretta per ottenere informazioni segrete utilizzandole a proprio vantaggio, sia da parte di dipendenti o ex-dipendenti.
Pirateria informatica
Posted by UfficioBrevetti in Diritti d'autore, Proprietà Intellettuale, Tutela Legale on October 14, 2011
La SIAE ed il diritto d’autore
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Il fenomeno della pirateria informatica, nel corso degli ultimi dieci anni, ha comportato il calo del fatturato dell’industria musicale italiana di ben il 76%. L’utilizzo improprio di software e reti informatiche per la condivisione ed il download veloce di file e documenti, hanno reso accessibili film e musica in modo del tutto gratuito, sfruttando servizi di “peer to peer” (P2P) e file-sharing.
La conseguenza è il sorgere di una concezione di apparente inutilità a pagare il costo di un cd o di un brano su siti legali a pagamento quando si può scaricare tutto a costo zero. La stragrande maggioranza dei file condivisi tramite questi software, è musica protetta da copyright e la battaglia delle case discografiche è rivolta ai software di file-sharing al fine di garantire la tutela dei diritti d’autore.
Il diritto d’autore nasce per tutelare le opere creative, tra le quali sono incluse le opere musicali. La titolarità dell’opera e la conseguente protezione del diritto d’autore, vengono acquisite contestualmente alla creazione dell’opera stessa. Gli interpreti musicali, come tutti gli artisti degli altri campi di attività creativa, sono tutelati dalle norme specifiche sul diritto d’autore, proprio in quanto si guadagnano da vivere interpretando ed eseguendo opere dell’ingegno di carattere creativo.
Agli artisti la legge riconosce due tipologie di diritti esclusivi:
- diritti morali: paternità, integrità, e pubblicazione dell’opera
- diritti di utilizzazione economica: riproduzione, esecuzione, diffusione (mediante radio, televisione, ecc.), commercializzazione e modifiche dell’opera.
I diritti morali sono esclusivamente proprietà dell’autore e non possono essere ceduti; i diritti economici possono invece essere ceduti, trasmessi o acquisiti. La tutela economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte, dopodiché cade in pubblico dominio e ciò comporta il libero utilizzo.

