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Le denominazioni d’origine DOP, IGP ed STG

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AGGIORNATO IL 03/10/2022

indicazione_geografica_protetta_dop_igpUn’indicazione geografica protetta garantisce che il prodotto sul quale è apposta, provenga da una zona determinata a cui viene tradizionalmente associata una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) è il dicastero preposto all’elaborazione ed al coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale delle linee della politica in campo agricolo, forestale, agroalimentare ed in materia di pesca. Il Ministero, in particolare, si occupa di tematiche concernenti i prodotti agroalimentari di qualità, fra i quali:

  • Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC),
  • Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG),
  • Indicazione Geografica Tipica (IGT);
  • Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP)
  • Indicazione Geografica Protetta (IGP)

DOP

La Denominazione d’Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata. Se un’impresa produce prodotti DOP è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle regole produttive e alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo, il cui funzionamento è, a sua volta, disciplinato per legge.

IGP

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica, deriva dall’origine geografica e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata. Per ottenere una IGP è necessario, quindi, fare in modo che almeno una fase dei processi produttivi dell’impresa considerata avvengano in una area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è garantita da un organismo di controllo.

STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso la specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, infatti, non è necessariamente prodotta in un’area determinata.

Da ricordare, infine,  che la Legge Sviluppo ha introdotto nel codice penale l’art. 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

E’ bene sapere che la contraffazione si può verificare anche quando una indicazione geografica protetta (IGP) risulta simile o uguale ad un marchio. In questo caso verranno applicati i principi utilizzati nelle ipotesi di confondibilità tra marchi (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

 

 

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