Tag Archives: disegni e modelli

L’importanza estetica del “Made in Italy”

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In un mercato altamente competitivo come quello attuale, puntare sulla caratterizzazione estetica del proprio prodotto è sicuramente uno dei principali fattori strategici di successo, questo perchè permette di ottenere dei buoni risultati anche in termini di difesa dalle temute azioni di contraffazione.

La registrazione di modelli e disegni è pertanto fondamentale per un’azienda produttrice di “Made in Italy”, in quanto permette di esprimere al meglio capacità innovativa e creatività. Valorizzare il “Made in Italy” è quasi una necessità in quanto nel mercato attuale è presente una quantità enorme di beni che prendono origine da prodotti italiani. Le caratteristiche di creatività, qualità e stile presenti nei prodotti italiani sono infatti ammirate in tutto il mondo e, purtroppo, costituiscono un’attrattiva anche per tutti coloro che si affacciano sul mercato con l’intento di generare guadagni mediante imitazione e contraffazione dei prodotti originali.

La registrazione di un disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) rappresenta pertanto una forma di tutela indispensabile per proteggere l’aspetto esteriore di un prodotto: essa attribuisce al titolare il diritto di esclusiva sull’estetica di un prodotto, così permettendo un ritorno (sia economico che di immagine) dell’investimento fatto.

L’espressione Design o Modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota quindi unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali (ne abbiano parlato qui).

Registrare un modello o disegno è una scelta premiante sia in termini di notorietà dell’azienda che di posizionamento sul mercato. Molte sono le aziende che impiegano cospicue risorse per la progettazione e realizzazione dei disegni o dei modelli di design con l’obiettivo di accaparrarsi una buona fetta di mercato, magari indirizzata ai palati più raffinati.

E’ bene sapere che quando il design del prodotto è particolarmente creativo è possibile tutelarlo attraverso il diritto d’autore. E’ quello che è accaduto al design di una nota bottiglia appositamente disegnata da un famoso designer (ne abbiamo parlato qui). 

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Deduzione Patent Box 110%

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A fine dicembre 2021 è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 n. 234) che ha visto l’introduzione di importanti novità per il Patent Box, modificando in parte quanto previsto dal D.L. n. 146 del 2021, il cosiddetto “Decreto Fiscale”.

Ricordiamo che il Patent box, introdotto nel 2015, è un regime fiscale agevolato a favore delle imprese, per i redditi che derivano dallo sfruttamento in Italia dei titoli di proprietà industriale ed intellettuale. L’obiettivo è quello di evitare la delocalizzazione delle imprese in altri Paesi caratterizzati da bassi costi di produzione, al fine di riportare tutto in Italia (ne abbiamo parlato qui). 

Il Patent Box è un sistema opzionale della durata di 5 anni: durante questo periodo è irrevocabile e può essere rinnovato. Analizziamo la nuova agevolazione e vediamo quali cambiamenti ci sono stati.

Anche il nuovo Patent Box rimane applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa nonché agli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato a condizione che abbiano in Italia una stabile organizzazione.

La novità più importante è data dall’introduzione di una superdeduzione fiscale del 110% sui costi di ricerca e sviluppo, riguardanti alcune tipologie di beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente per l’attività d’impresa:

  1. brevetti industriali;
  2. software protetti da copyright;
  3. disegni e modelli di attività d’impresa.

Questa volta l’agevolazione vede tagliati fuori i marchi d’impresa e il know-how, cioè il complesso delle conoscenze ed esperienze a carattere tecnico-industriale e scientifico. In parte il nuovo Patent box esclude quindi anche il copyright, perchè ora l’agevolazione attiene direttamente ai software coperti dal diritto d’autore.

Insieme al nuovo Patent Box è ora possibile beneficiare anche del credito d’imposta sempre per le attività di ricerca e di sviluppo, non sussistendo più il divieto di cumulo tra le agevolazioni.

Fonte: UIBM

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E’ possibile tutelarne il disegno?

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AGGIORNATO IL 22/02/2021

La ricetta alimentare è costituita dall’insieme di istruzioni necessarie per compiere un procedimento di trasformazione; pertanto una ricetta in linea di massima non possiede i requisiti per poter essere brevettata in quanto non produce un “effetto tecnico” tipico invece delle invenzioni.

cibi quindi non sono brevettabili ma è possibile brevettare la forma esteriore di un prodotto alimentare, ossia il suo disegno; si ricorre in questo caso al deposito di un disegno (o modello) relativo al prodotto avente caratteristiche estetiche caratterizzanti (evidentemente con lo scopo di rendere l’alimento più appetibile e desiderabile al consumatore). Ad esempio si può brevettare la forma della pasta piuttosto che una tavoletta di cioccolato o la cialda conica per i gelati.

Questa è la regola generale ma fanno eccezione alcuni prodotti che sono emersi negli ultimi anni, tra questi gli integratori alimentari, gli alimenti addizionati o ad esempio  i cosiddetti “novel food” ossia i cibi nuovi che non fanno parte della cultura alimentare tradizionale (ne abbiamo parlato qui).

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perchè registrare Disegni e Modelli

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AGGIORNATO IL 14/10/2024

aspetto esterioreMolti concorderanno sul fatto che l’estetica di un prodotto ha un’enorme importanza ai fini del suo successo commerciale; sia esso un orologio oppure un divano, ciò che attrae immediatamente un consumatore è quasi sempre il suo aspetto esteriore. Solo in una seconda fase vengono presi in considerazione gli altri aspetti che lo caratterizzano.

Investire in design e ricercatezza estetica è diventato pertanto fondamentale e, spesso, imprescindibile per differenziarsi dalla concorrenza. Dopo aver investito nel disegno di un prodotto, un’azienda deve però preoccuparsi di non essere copiata e di proteggerlo da imitazioni non autorizzate; lo strumento per fare ciò è la registrazione del disegno o modello.

La registrazione di un disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) rappresenta una forma di tutela indispensabile per proteggere l’aspetto esteriore di un prodotto; essa attribuisce al titolare il diritto di esclusiva sull’estetica di un prodotto, così permettendo un ritorno (sia economico che di immagine) dell’investimento fatto.

Quest’ultimo è senz’altro il motivo principale del “perchè” registrare un disegno o modello; questo articolo si affianca quindi a quelli sul “cos’è” e “come” si registra un disegno o modello. Riteniamo che la comprensione del “perchè” sia di fondamentale importanza per giustificare il ricorso a questo prezioso strumento, specie per le aziende nostrane che si distinguono spesso per l’aspetto esteriore dei propri prodotti.

Registrare un modello o disegno è una scelta premiante sia in termini di notorietà dell’azienda che di posizionamento sul mercato. Molte sono le aziende che impiegano cospicue risorse per la progettazione e realizzazione dei disegni o dei modelli di design con l’obiettivo di accaparrarsi una buona fetta di mercato, magari indirizzata ai palati più raffinati.

E’ bene sapere che quando il design del prodotto è particolarmente creativo è possibile tutelarlo attraverso il diritto d’autore ( ne abbiamo parlato qui).

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la Classificazione di Locarno

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AGGIORNATO IL 27/12/2021

un modello di lampadaE’ necessario per i disegni o modelli, come per i marchi, precisare la classe che ingloba i prodotti di cui al proprio disegno; se dunque, ad esempio, il disegno si riferisce ad una lampada, in sede di domanda di registrazione occorrerà designare la classe relativa agli strumenti per illuminazione.

Il design di un prodotto è il suo aspetto estetico, ornamentale ovvero l’insieme di linee, colori, forma e materiali del prodotto stesso. Quando un’impresa caratterizza il design industriale di un prodotto (ovvero gli conferisce un particolare pregio estetico), lo rende sicuramente più attraente per i consumatori finali, i quali frequentemente sono indotti all’acquisto proprio in virtù dell’aspetto estetico.

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi, che abbiano carattere individuale, suscettibili di applicazione industriale e che non siano contrari all’ordine pubblico ed al buon costume. La registrazione offre al titolare la possibilità di proteggere la sua creazione da eventuali imitazioni e sfruttare in esclusiva il suo disegno o modello.

In Italia lo strumento che viene adottato per classificare i disegni e modelli, è la Classificazione internazionale di Locarno che prende il nome dall’accordo di Locarno del 1968 (e successive modifiche). La classificazione è costituita da 32 classi di identificazione e 219 sottoclassi totali; ciascun numero della classe è accompagnato da un titolo che fornisce informazioni generali sul tipo di prodotto o servizio ad essa appartenente. Ogni classe identifica per macroaree i prodotti in essa contenuti: se ad esempio si desidera registrare un orologio a pendolo, occorrerà considerare la macroarea relativa agli orologi e, di seguito, tutte le sottoclassi per individuare quella relativa agli orologi a pendolo.

La registrazione del disegno o del modello ha una durata quinquennale a decorrere dalla data di deposito della domanda. Il titolare del disegno o modello può prorogarne la durata ogni 5 anni fino ad un massimo di 25 anni sempre avendo come riferimento la data di deposito della domanda di registrazione. Sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è disponibile una versione in Italiano dell’Accordo di Locarno, entro cui sono dettagliatamente indicate le classi e le sottoclassi della classificazione; per visionarla cliccare qui.

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