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Differenze con il Diritto d’autore

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AGGIORNATO IL 04/12/2023

modello designL’espressione Design o Modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali. Registrando un disegno o modello ci si tutela da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo la fabbricazione, vendita, importazione di prodotti con lo stesso aspetto o stessa forma del proprio prodotto (od anche molto simile e confondibile); si ottiene inoltre un bene commerciale che si può concedere in licenza oppure cedere a fronte di un compenso.

La normativa prevede la protezione di alcuni tipi di disegni e modelli anche attraverso il diritto d’autore, oppure ricorrendo ad entrambe le misure di tutela. Le sostanziali differenze tra i due tipi di tutela sono:

  • modalità di registrazione: un disegno o modello può essere tutelato tramite deposito della domanda presso l’UIBM che emetterà un certificato di registrazione probatorio della titolarità della proprietà su quel disegno o modello in caso di controversia; al contrario il diritto d’autore non prevede registrazione poichè nasce automaticamente con la creazione dell’opera; al più è possibile depositare un’opera inedita presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, o presso la SIAE, per attestare la data certa di creazione;
  • margine di protezione: la protezione derivante dalla registrazione di un modello è assoluta e, in caso di imitazione, prescinde dalla intenzionalità dell’atto; nel diritto d’autore, al contrario, occorre provare che dietro l’azione di imitazione ci sia il dolo, dunque la volontà di porla in essere;
  • tipologia di prodotti: non tutti i disegni e modelli possono essere garantiti anche dal diritto d’autore, infatti la normativa stabilisce che il diritto d’autore è applicabile soltanto a quei disegni che presentano carattere originale e creativo a valore di opera d’arte, mentre per quelli privi di tali caratteristiche è possibile solo la registrazione come modelli;
  • tempistica: la protezione garantita dalla registrazione di un modello dura 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni, mentre quella del diritto d’autore è garantita per tutta la vita dell’autore e dopo 70 anni dalla sua morte;
  • risorse finanziarie necessarie: registrare un disegno o modello implica costi non presenti direttamente nel caso di diritto d’autore, quali i costi sui diritti di deposito all’UIBM, variabili a seconda del tipo di domanda.

Quando il design del prodotto è particolarmente creativo è possibile tutelarlo attraverso il diritto d’autore. E’ quello che è accaduto al design di una nota bottiglia appositamente disegnata da un famoso designer (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Il caso del motociclo Vespa.

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AGGIORNATO IL 17/07/2023

Può essere considerato reato di contraffazione la semplice riproduzione dell’immagine di un oggetto famoso su gadget quali ad esempio magliette, tazze, portachiavi ecc.

Lo spunto per affermare ciò viene da una recente sentenza della Corte di Cassazione in cui si afferma che la sola figura della Vespa (il motociclo scooter più famoso al mondo) rappresenta un segno distintivo del prodotto e la sua duplicazione è tale da generare confusione nel consumatore.

Nel caso di specie veniva presentato un ricorso avverso un’ordinanza di sequestro su diversi gadget e souvenir che riproducevano la sola forma della Vespa omettendo la parte verbale. La Cassazione respingeva il ricorso confermando l’orientamento del giudice di prime cure e precisando che la sola riproduzione di una figura può integrare gli estremi del reato di contraffazione se la stessa costituisca segno distintivo del prodotto e crei confusione nel consumatore.

Ciò significa che la semplice forma della Vespa può essere considerata un marchio a tutti gli effetti anche senza la presenza della parte letterale, perché immediatamente un consumatore medio associa l’immagine al famoso scooter avendo lo stesso una notorietà ormai acquisita nel tempo.

Ricordiamo che per tutelare l’estetica di un prodotto (senza aspettare che diventi famoso come la Vespa!), si può ricorrere alla registrazione del Design o Modello. Nel campo dei diritti di proprietà industriale, l’espressione “design o modello” denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali.

Con la registrazione di un disegno/modello è possibile tutelarsi da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo così la fabbricazione e vendita di prodotti simili e pertanto confondibili. In questo modo si ottiene un bene commerciale che può essere concesso in licenza oppure essere ceduto a fronte di un compenso. La riproduzione senza autorizzazione da parte del suo titolare integra gli estremi del reato di contraffazione. (ne abbiamo parlato qui). 

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un bando della regione Lombardia

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bando-smartE’ stato indetto un bando dalla Regione Lombardia per la presentazione di progetti di sviluppo sperimentale e innovazione, a favore delle PMI nella filiera della moda e/o del design, realizzati da partenariati di imprese in collaborazione con organismi di ricerca pubblici e/o privati.

La dotazione finanziaria è pari ad Euro 15.000.000,00 (Euro quindicimilioni), destinati alla concessione di contributi a fondo perduto.

Beneficiari:

L’azione si rivolge ad aggregazioni composte da almeno 3 soggetti tra imprese (grandi o Mpmi) dei comparti servizi, commercio e manifatturiero in partnership tra loro o, facoltativamente, con organismi di ricerca e Università. Ciascuna impresa può partecipare al massimo ad un progetto, mentre non vi sono limiti ai progetti ai quali può partecipare ciascun organismo di ricerca.

Spese ammissibili:

Tra le spese ammissibili ci sono i costi per ottenere brevetti e modelli in Italia e all’estero, con una soglia di 10 mila euro. In particolare, relativamente alle attività di innovazione a favore delle PMI, le spese devono essere riconducibili alla tipologia ottenimento e/o convalida dei brevetti relativamente a:

  • invenzione industriale;
  • modello di utilità;
  • disegno o modello ornamentale;
  • nuova varietà vegetale;
  • topografia di semiconduttori.

Non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative all’ottenimento dei marchi.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 15 giugno 2016 sino ad esaurimento delle risorse. I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale
https://www.siage.regione.lombardia.it
e compilando l’apposito modulo.

Per scaricare il bando:
http://www.ue.regione.lombardia.it/shared/ccurl/738/92/bando,4.pdf

Fonte: Regione Lombardia

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una lezione importante dal caso Bormioli/Ty Nant

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AGGIORNATO IL 06/11/2023

ty nantInvestire nel design di un qualsiasi prodotto è diventato imprescindibile sia per differenziarsi dalla concorrenza che per essere più efficacemente tutelati nel caso in cui i propri prodotti vengano copiati; dopo aver investito nel design di un prodotto, il passo successivo per proteggersi è normalmente quello di registrarne il disegno/modello.

Con la registrazione del disegno/modello è possibile tutelarsi da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo la fabbricazione e vendita di prodotti simili e pertanto confondibili. Registrare un disegno è una scelta premiante non solo in termini di tutela ma anche di notorietà dell’azienda e di posizionamento della stessa sul mercato.

Esiste tuttavia un’altra forma di tutela che viene applicata quando il design del prodotto è particolarmente creativo: si tratta della tutela data dal diritto d’autore. E’ quello che è accaduto al design della nota bottiglia della Ty Nant appositamente disegnata da un famoso designer gallese.

Il Tribunale di Milano si è espresso in favore della Ty Nant ritenendo che il bicchiere “Sorgente” ideato della Bormioli Rocco, imiti le linee della bottiglia Ty Nant tanto da creare confusione nel consumatore a tal punto da convincerlo che i due prodotti provengano dalla medesima casa produttrice.

Il Tribunale ha inoltre attribuito alla bottiglia della Ty Nant un valore “artistico”, il che ne ha permesso la tutela con il diritto d’autore. Sappiamo che il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera e dura tutta la vita del suo autore; protegge la forma espressiva delle opere creative, in questo caso il diritto d’autore è stato riconosciuto al design della bottiglia come conseguenza di un apporto personale creativo, artistico ed innovativo del suo autore.

Circa il concetto di natura artistica o meno di un oggetto non vi è una definizione ben precisa ma lo si valuta in base alle caratteristiche estetiche valutabili attraverso dei parametri (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

 

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il caso del negozio KIKO

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AGGIORNATO IL 30/10/2023

caso Kiko-WjconIl Tribunale di Milano ha recentemente sentenziato che la concezione degli interni di un negozio può avere carattere creativo e originale meritevole della tutela del diritto d’autore; i giudici hanno accolto le richieste presentate dalla KIKO srl, sostenendo che la catena di negozi della “Wjcon Srl” aveva replicato il progetto di design di arredi interni utilizzato sin dal 2006 in 299 negozi in Italia dalla KIKO.

La “pena” inflitta dal Tribunale di Milano è alquanto seria: esso ha infatti ordinato a Wjcon, entro due mesi, la sostituzione dell’arredamento interno dei 120 negozi italiani “copiati” da KIKO. In caso di inadempienza ha inoltre fissato una sanzione di € 10.000 per ogni negozio che al 60esimo giorno non sia stato ancora modificato.

Il Tribunale di Milano ha motivato la sentenza affermando che «il necessario (seppur minimo) atto creativo suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore non può essere escluso soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici» e «la creatività non è costituita dall’idea in sé ma dalla forma della sua espressione».

In altri termini, il design dell’arredamento di KIKO (dato dalla combinazione di open space, grandi grafiche retroilluminate, prodotti inseriti in alloggi traforati in plexiglass su isole a bordo curvilineo, schermi Tv incassati, colori bianco-nero-rosa-viola e luci a effetto discoteca) è stato ritenuto creativo, anche perchè nessun concorrente aveva prima «mai adottato nell’allestimento dei negozi una combinazione di tutti gli elementi in una chiave stilisticamente paragonabile a quella adottata nei negozi KIKO».

In definitiva, secondo i giudici, Wjcon si sarebbe «appropriata del complesso di elementi che compongono il concept sviluppato da KIKO, con differenze del tutto irrilevanti rispetto alla ripresa pressoché integrale di tutti gli elementi». Inoltre, Wjcon è stata condannata al pagamento di un risarcimento per complessivi 716.000 euro.

La Corte di Cassazione ha pertanto confermato che un progetto di arredamento di interni può avvalersi della tutela del diritto d’autore purchè sia espressione dello stile personale del suo autore e costituisca il risultato di una combinazione originale, al fine di rendere l’ambiente più funzionale e armonico.

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il GLOBAL DESIGN DATABASE

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AGGIORNATO IL 04/07/2022

database disegniLa WIPO ha messo a disposizione degli utenti un nuovo servizio denominato “Global Design Database” che consiste in una banca dati online che raccoglie tutti i disegni industriali registrati a livello internazionale presso la WIPO (detta anche OMPI in lingua Italiana); la banca dati è totalmente gratuita e si avvale di una piattaforma dotata di un’interfaccia di facile consultazione.

Ricordiamo che la registrazione di un disegno è finalizzata a tutelare l’aspetto estetico ed ornamentale di un prodotto, ossia il suo insieme di linee e forma; possono costituire oggetto di registrazione i disegni che siano nuovi, che abbiano carattere individuale, suscettibili di applicazione industriale e che non siano contrari all’ordine pubblico ed al buon costume.

Circa il requisito della novità, esso consiste nel fatto che nessun design identico deve essere stato mai divulgato o registrato alla data del deposito della domanda di registrazione; per appurare ciò è quindi molto utile la banca dati di cui al presente articolo.

Il requisito della individualità indica invece che quel determinato design deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente da quella suscitata da qualsiasi altro design precedentemente divulgato. Si potrà quindi affermare che il design di un prodotto è dotato di carattere individuale, quando in virtù delle differenze rispetto ai design preesistenti, esso sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori influenzandone (talvolta) le scelte di acquisto (ne abbiamo parlato qui).

La registrazione offre al titolare la possibilità di proteggere la sua creazione da eventuali imitazioni e di sfruttare in esclusiva il suo disegno o modello. La registrazione del disegno o del modello ha una durata quinquennale a decorrere dalla data di deposito della domanda. Il titolare del disegno o modello può prorogarne la durata ogni 5 anni fino ad un massimo di 25 anni sempre avendo come riferimento la data di deposito della domanda di registrazione.
Per accedere direttamente alla banca dati cliccare
qui.

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un bando destinato alle PMI

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bando disegni+2Il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto il bando DISEGNI+ 2 finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo, così come definito dal Codice della Proprietà Industriale.

Questo bando è finalizzato alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese ed accrescere la loro competitività sul mercato nazionale ed internazionale.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad euro 5.000.000,00, nei limiti degli importi indicati in relazione alle diverse fasi progettuali:

  • fase 1 – Produzione di cui l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00

  • fase 2 – Commercializzazione di cui l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 15.000,00.

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese aventi i seguenti requisiti:

(altro…)

perchè registrare Disegni e Modelli

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AGGIORNATO IL 14/10/2024

aspetto esterioreMolti concorderanno sul fatto che l’estetica di un prodotto ha un’enorme importanza ai fini del suo successo commerciale; sia esso un orologio oppure un divano, ciò che attrae immediatamente un consumatore è quasi sempre il suo aspetto esteriore. Solo in una seconda fase vengono presi in considerazione gli altri aspetti che lo caratterizzano.

Investire in design e ricercatezza estetica è diventato pertanto fondamentale e, spesso, imprescindibile per differenziarsi dalla concorrenza. Dopo aver investito nel disegno di un prodotto, un’azienda deve però preoccuparsi di non essere copiata e di proteggerlo da imitazioni non autorizzate; lo strumento per fare ciò è la registrazione del disegno o modello.

La registrazione di un disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) rappresenta una forma di tutela indispensabile per proteggere l’aspetto esteriore di un prodotto; essa attribuisce al titolare il diritto di esclusiva sull’estetica di un prodotto, così permettendo un ritorno (sia economico che di immagine) dell’investimento fatto.

Quest’ultimo è senz’altro il motivo principale del “perchè” registrare un disegno o modello; questo articolo si affianca quindi a quelli sul “cos’è” e “come” si registra un disegno o modello. Riteniamo che la comprensione del “perchè” sia di fondamentale importanza per giustificare il ricorso a questo prezioso strumento, specie per le aziende nostrane che si distinguono spesso per l’aspetto esteriore dei propri prodotti.

Registrare un modello o disegno è una scelta premiante sia in termini di notorietà dell’azienda che di posizionamento sul mercato. Molte sono le aziende che impiegano cospicue risorse per la progettazione e realizzazione dei disegni o dei modelli di design con l’obiettivo di accaparrarsi una buona fetta di mercato, magari indirizzata ai palati più raffinati.

E’ bene sapere che quando il design del prodotto è particolarmente creativo è possibile tutelarlo attraverso il diritto d’autore ( ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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riattivato il programma “Disegni+” destinato alle PMI

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disegni+Riportiamo una notizia da poco apparsa sul sito dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi); essa si riferisce alla messa a disposizione di nuovi incentivi per il deposito di domande di modelli e disegni industriali. Questo programma di incentivi riparte ora con una dotazione di oltre 6 milioni di euro. Di seguito riportiamo fedelmente quanto pubblicato sul sito:

È nuovamente attiva, dal 10 giugno, la misura B del programma “Disegni+”, quella dedicata agli “Incentivi per la valorizzazione economica dei modelli e disegni industriali”. Era stata sospesa il 23 dicembre 2011 a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. La riattivazione, resa nota con  Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129, serie generale, del 4 giugno 2013, è stata resa possibile dalla riallocazione delle risorse destinate al programma, dopo aver effettuato una ricognizione dei fondi disimpegnati fino ad oggi a seguito di vari eventi (decadimenti, rinunce, ecc.) sommati ai fondi ancora disponibili sulla misura A (“Premi per il deposito nazionale, comunitario e internazionale di domande di registrazione di modelli e disegni industriali”).
In tal modo, sono stati rimessi a disposizione delle micro e pmi italiane oltre 6 milioni di euro, destinati a coprire le future richieste di premi e di incentivi, senza alcuna ripartizione predeterminata fra l’una e l’altra misura. Trattandosi di un programma “a sportello”, sarà possibile presentare domanda di agevolazione fino all’esaurimento delle risorse, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso reso pubblico sulla GURI n. 179, serie generale, del 3 agosto 2011, consultabile sul sito internet www.incentividesign.it

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Gen
27
2012

Packaging

Come tutelare la confezione di un prodotto

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AGGIORNATO IL 03/01/2022

packagingCon il termine “Packaging” si è soliti indicare l’imballaggio di un prodotto, inteso sia in termini di confezione che di processo industriale ed estetico. In questo contesto, poniamo l’accento esclusivamente sul fattore estetico del packaging di un prodotto.

Con opportune e creative tecniche di design e produzione, la confezione di un prodotto può assolvere non solo alla primaria funzione di contenimento e protezione del prodotto, ma anche a quella di vero e proprio veicolo pubblicitario e distintivo del prodotto. Da qui l’esigenza di porre una tutela alla particolare forma creativa della confezione: ciò è possibile mediante la registrazione del marchio o il modello di design.

Con l’aumento dell’e-commerce, in particolare in questo periodo di pandemia da covid, il packaging ha subito una vera e propria metamorfosi: all’originale funzione di “contenitore” per il trasporto si affianca l’esigenza di arrivare integro nelle case di chi ha acquistato online un prodotto; pertanto l’involucro deve possedere come requisito non solo quello di essere resistente ma anche esteticamente bello ed originale per poter essere anche destinato ad un eventuale regalo.

La confezione di un prodotto avente particolari caratteri di creatività ed originalità, può essere tutelata anche per mezzo del modello di design: con tale registrazione viene tutelato tutto ciò che ha carattere di innovatività puramente estetica. Entrambe le forme di tutela sono applicabili per la protezione della confezione, e la scelta dell’una o dell’altra forma dipende da esigenze contestuali specifiche; ad esempio, la registrazione di un marchio è più costosa di un modello di design, ma a fronte di ciò è prevista una protezione maggiore in termini di efficacia e durata nel tempo (10 anni rinnovabili indefinitamente per decenni successivi), mentre nel caso di modello di design la registrazione è valida per 5 anni rinnovabili per periodi di altri 5 per un totale massimo complessivo di 25 anni.

Ricordiamo che la registrazione di un modello di design comporta che il titolare può impedire che un terzo utilizzi un design uguale o molto simile e può, a tal fine, intraprendere azioni giudiziarie nonché richiedere provvedimenti cautelari. Similmente, nel caso del marchio, il titolare acquisisce il diritto esclusivo di utilizzarlo nel territorio Italiano e può diffidare altri con varie azioni dall’utilizzo di un marchio uguale o simile al proprio.

Vedi anche:

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Dic
09
2011

Made in Italy

Modelli e Disegni per tutelare il Made in Italy

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AGGIORNATO IL 18/03/2024

Made in ItalyLa registrazione di un modello di design rappresenta una forma di tutela utile a proteggere la parte propriamente estetica-ornamentale di un oggetto, dunque tutto ciò che riguarda l’aspetto esteriore del prodotto, ignorando che l’applicazione del disegno possa o meno implicare un’utilità tecnica.

Per definire come tale un disegno o un modello, dove per disegno s’intende una creazione bidimensionale e per modello una creazione tridimensionale, deve entrare in gioco esclusivamente la sua forma esteriore che conferisca all’oggetto una sembianza singolare e caratteristica.

Ciò significa che le forme non proteggibili sono quelle dotate di carattere funzionale (ossia quelle che in virtù della loro forma permettono di ottenere una “utilità” che, magari, può essere oggetto di un brevetto per modello di utilità) e quelle necessarie affinché un prodotto venga realizzato o possa essere unito ad un altro prodotto (solo l’aspetto esteriore di quest’ultimo potrà, al limite, ritenersi degno di registrazione come modello di design).

La registrazione del disegno o modello (presso l’UIBM per quanto riguarda l’ambito nazionale, presso l’EUIPO o la WIPO per l’ambito rispettivamente comunitario ed internazionale) è l’unico strumento valido per poter ottenere un duplice diritto: l’esclusiva di utilizzazione dei risultati del lavoro creativo ed innovativo sul piano estetico, e la facoltà di proibire a terzi l’uso non autorizzato della forma o di imitazioni della stessa.

In un mercato altamente competitivo come quello attuale, puntare sulla caratterizzazione estetica del proprio prodotto è sicuramente uno dei principali fattori strategici di successo per ottenere dei riscontri positivi e per difendersi dalla contraffazione sempre più diffusa di prodotti non originali.

Tuttavia, nonostante i costi modesti, la registrazione del modello di design non è ancora considerata a tutti gli effetti come un elemento strategico finalizzato ad esprimere la capacità innovativa e creativa di un’azienda produttrice di “Made in Italy”.

Valorizzare il “Made in Italy” è infatti quasi una necessità, specie nel mercato attuale in cui è presente una quantità enorme di beni che prendono origine da omologhi Italiani: le caratteristiche di creatività, qualità e stile presenti nei prodotti italiani sono infatti ammirate in tutto il mondo e purtroppo costituiscono un’attrattiva anche per tutti coloro che si affacciano sul mercato con l’intento di generare guadagni mediante imitazione e contraffazione dei prodotti “Made in Italy”.

Per questo motivo è molto importante ed è sempre consigliabile registrare il proprio modello di design, per tutelarsi dai falsi e permettere al “Made in Italy” di continuare a spiccare nello scenario mondiale, come da sempre accade, per il buon gusto, la raffinatezza e l’estro del lavoro eseguito dai produttori italiani.

Per muoversi correttamente è altresì  importante conoscere la differenza tra design, modello e diritto d’autore (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Differenze tra modello di utilità ed invenzione o design

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AGGIORNATO IL 27/11/2023

invenzione_brevetto_edison

Un errore comune è quello di confondere i modelli di utilità con le invenzioni o con il design.

Attraverso il modello di utilità ci si limita soltanto a migliorare l’efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente. L’invenzione invece, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento.

Facciamo un esempio: un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe essere oggetto di brevettazione per invenzione, mentre l’impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.

Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di attività inventiva, non può essere tutelato come brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego.

Il modello di utilità si distingue chiaramente anche dal design. Il modello di utilità appartiene alla famiglia dei brevetti e si ricorre ad esso quando si riesce a conferire ad un prodotto industriale già noto, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego magari modificandone la forma.

Il termine “design” invece, si riferisce unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (la citata nuova impugnatura) rientrano nell’ambito di protezione dei modelli di utilità. Un modello di design per essere valido deve possedere determinati requisiti (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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