Tag Archives: modello di design

Brevetto o modello di design?

_____________

Il “packaging”, cioè la confezione, l’imballaggio di un prodotto può soddisfare non solo la sua funzione principale che è quella di contenimento e protezione del prodotto, ma può anche essere un vero e proprio veicolo pubblicitario, capace di distinguersi esteticamente dalla massa, tanto da invogliare una buona fetta di consumatori dai palati più raffinati.

Con l’aumento dell’e-commerce, in particolare in questo periodo di pandemia da covid, il packaging ha subito una vera e propria metamorfosi: all’originale funzione di “contenitore” per il trasporto si affianca l’esigenza di arrivare integro nelle case di chi ha acquistato online un prodotto; pertanto l’involucro deve possedere come requisito non solo quello di essere resistente ma anche esteticamente bello ed originale per poter essere anche destinato ad un eventuale regalo.

Non tutti sanno che l’imballaggio di un prodotto avente particolari caratteri di creatività ed originalità, può essere tutelato tramite il deposito di un brevetto per modello di utilità o anche per mezzo di un deposito per modello di design.

Il “modello di utilità” appartiene alla famiglia dei “brevetti” e si ricorre ad esso quando si riesce a conferire ad un prodotto industriale già noto, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, magari modificandone la forma. I modelli di utilità sono pertanto dei modelli nuovi, dotati di carattere innovativo che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse oppure oggetti di uso comune. I modelli di utilità sono quindi tutelati dal brevetto per modello di utilità.

Con il termine “design” invece si può tutelare sia un disegno (immagini bidimensionali) che un modello (forme tridimensionali), afferenti solo all’aspetto esteriore di un oggetto. Il design non deve essere confuso con il modello di utilità tutelabile mediante brevetto. Un modello di design per essere valido deve possedere determinati requisiti (ne abbiamo parlato qui).

Cogliamo l’occasione per citare quale esempio il packaging “Rollor” della Smurfit Kappa Group Italia, leader in Europa nel packaging. Come si legge dal portale della Smurfit Kappa, “Rollor” è l’ultimo brevetto mondiale lanciato dalla multinazionale irlandese, utilizzato per spedire capi di abbigliamento senza stropicciarli. L’imballo è 100% plastic free e si decompone apportando al packaging quel carattere innovativo che merita protezione.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Confronto

_______________

Cerchiamo di chiarire meglio in questa sede la differenza tra “modello di utilità” e “modello di design”, due concetti distinti, spesso erroneamente associati e confusi tra loro.

Il “modello di utilità” appartiene alla famiglia dei “brevetti” e si ricorre ad esso quando si riesce a conferire ad un prodotto industriale già noto, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, magari modificandone la forma. I modelli di utilità sono pertanto dei modelli nuovi che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse oppure oggetti di uso comune. I modelli di utilità sono tutelati dal brevetto per modello di utilità.

Con il termine “design” si può invece tutelare sia un disegno (immagini bidimensionali) che un modello (forme tridimensionali), facenti quindi riferimento SOLO all’aspetto esteriore di un oggetto. Il design non deve essere confuso con il modello di utilità tutelabile mediante brevetto.

Un modello di design per essere valido deve possedere i seguenti requisiti:

  1. Novità cioè nessun disegno o modello identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione;
  2. Liceità cioè un modello non deve essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume;
  3. Individualità cioè il modello deve essere dotato di carattere individuale, deve essere originale e diverso da altri design presenti sul mercato.

Il modello di design dura 5 anni e può essere rinnovato ogni 5 anni fino ad un massimo di 25 anni totali.

Il brevetto per modello di utilità invece dura 10 anni (contrariamente al brevetto per invenzione industriale che ne dura 20) a decorrere dalla data di deposito della domanda e non è rinnovabile.

Per depositare una domanda per modello di utilità, la procedura è assolutamente analoga a quella prevista per le invenzioni industriali (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Cosa fare

______________

AGGIORNATO IL 28/04/2025

E’ bene sapere che quando si registra un design internazionale non vuol dire che lo stesso abbia effetto in tutti gli stati del mondo, bensì che il deposito avviene con un’UNICA domanda valevole  nei soli Stati designati, scelti tra quelli aderenti al cosiddetto Accordo de L’Aja.

Il design internazionale può essere richiesto da una persona fisica o giuridica di uno stato membro facente parte dell’Accordo o avente in quello stato uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

Il deposito viene effettuato presso la Wipo (World Intellectual Property Organization) con sede in Svizzera, a Ginevra, ed è possibile procedere anche senza un precedente ed identico deposito in Italia. Nel caso in cui però dovesse esserci un identico deposito italiano antecedente, è possibile rivendicarne la priorità entro 6 mesi.

Il design internazionale può essere:

  • singolo: la domanda prevede un unico modello
  • multiplo: la domanda prevede più modelli appartenenti alla stessa classe merceologica

Per intenderci, per il design internazionale, con una sola domanda sarà possibile registrare ad esempio un divano con numerose varianti di design sino ad un massimo di cento, appartenenti però alla medesima classe merceologica, in base alla classificazione di Locarno (ne abbiamo parlato qui).

La durata della protezione conferita dalla registrazione del design internazionale è di 5 anni rinnovabili sino a 15 o 25 anni, a seconda della durata della protezione prevista dalle leggi nazionali degli stati designati. Le tasse di mantenimento dovranno essere corrisposte quinquennalmente.

Dal 1° gennaio 2008 è inoltre possibile designare la Comunità Europea in una domanda internazionale di registrazione di un disegno o modello producendo gli stessi effetti di una registrazione comunitaria.

Per approfondire l’argomento e saperne di più è possibile consultare il seguente link:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disegni-e-modelli/registrare-un-disegno-all-estero/disegno-e-o-modello-internazionale

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

riattivato il programma “Disegni+” destinato alle PMI

_________

disegni+Riportiamo una notizia da poco apparsa sul sito dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi); essa si riferisce alla messa a disposizione di nuovi incentivi per il deposito di domande di modelli e disegni industriali. Questo programma di incentivi riparte ora con una dotazione di oltre 6 milioni di euro. Di seguito riportiamo fedelmente quanto pubblicato sul sito:

È nuovamente attiva, dal 10 giugno, la misura B del programma “Disegni+”, quella dedicata agli “Incentivi per la valorizzazione economica dei modelli e disegni industriali”. Era stata sospesa il 23 dicembre 2011 a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. La riattivazione, resa nota con  Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129, serie generale, del 4 giugno 2013, è stata resa possibile dalla riallocazione delle risorse destinate al programma, dopo aver effettuato una ricognizione dei fondi disimpegnati fino ad oggi a seguito di vari eventi (decadimenti, rinunce, ecc.) sommati ai fondi ancora disponibili sulla misura A (“Premi per il deposito nazionale, comunitario e internazionale di domande di registrazione di modelli e disegni industriali”).
In tal modo, sono stati rimessi a disposizione delle micro e pmi italiane oltre 6 milioni di euro, destinati a coprire le future richieste di premi e di incentivi, senza alcuna ripartizione predeterminata fra l’una e l’altra misura. Trattandosi di un programma “a sportello”, sarà possibile presentare domanda di agevolazione fino all’esaurimento delle risorse, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso reso pubblico sulla GURI n. 179, serie generale, del 3 agosto 2011, consultabile sul sito internet www.incentividesign.it

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

 

Dic
09
2011

Made in Italy

Modelli e Disegni per tutelare il Made in Italy

___________

AGGIORNATO IL 18/03/2024

Made in ItalyLa registrazione di un modello di design rappresenta una forma di tutela utile a proteggere la parte propriamente estetica-ornamentale di un oggetto, dunque tutto ciò che riguarda l’aspetto esteriore del prodotto, ignorando che l’applicazione del disegno possa o meno implicare un’utilità tecnica.

Per definire come tale un disegno o un modello, dove per disegno s’intende una creazione bidimensionale e per modello una creazione tridimensionale, deve entrare in gioco esclusivamente la sua forma esteriore che conferisca all’oggetto una sembianza singolare e caratteristica.

Ciò significa che le forme non proteggibili sono quelle dotate di carattere funzionale (ossia quelle che in virtù della loro forma permettono di ottenere una “utilità” che, magari, può essere oggetto di un brevetto per modello di utilità) e quelle necessarie affinché un prodotto venga realizzato o possa essere unito ad un altro prodotto (solo l’aspetto esteriore di quest’ultimo potrà, al limite, ritenersi degno di registrazione come modello di design).

La registrazione del disegno o modello (presso l’UIBM per quanto riguarda l’ambito nazionale, presso l’EUIPO o la WIPO per l’ambito rispettivamente comunitario ed internazionale) è l’unico strumento valido per poter ottenere un duplice diritto: l’esclusiva di utilizzazione dei risultati del lavoro creativo ed innovativo sul piano estetico, e la facoltà di proibire a terzi l’uso non autorizzato della forma o di imitazioni della stessa.

In un mercato altamente competitivo come quello attuale, puntare sulla caratterizzazione estetica del proprio prodotto è sicuramente uno dei principali fattori strategici di successo per ottenere dei riscontri positivi e per difendersi dalla contraffazione sempre più diffusa di prodotti non originali.

Tuttavia, nonostante i costi modesti, la registrazione del modello di design non è ancora considerata a tutti gli effetti come un elemento strategico finalizzato ad esprimere la capacità innovativa e creativa di un’azienda produttrice di “Made in Italy”.

Valorizzare il “Made in Italy” è infatti quasi una necessità, specie nel mercato attuale in cui è presente una quantità enorme di beni che prendono origine da omologhi Italiani: le caratteristiche di creatività, qualità e stile presenti nei prodotti italiani sono infatti ammirate in tutto il mondo e purtroppo costituiscono un’attrattiva anche per tutti coloro che si affacciano sul mercato con l’intento di generare guadagni mediante imitazione e contraffazione dei prodotti “Made in Italy”.

Per questo motivo è molto importante ed è sempre consigliabile registrare il proprio modello di design, per tutelarsi dai falsi e permettere al “Made in Italy” di continuare a spiccare nello scenario mondiale, come da sempre accade, per il buon gusto, la raffinatezza e l’estro del lavoro eseguito dai produttori italiani.

Per muoversi correttamente è altresì  importante conoscere la differenza tra design, modello e diritto d’autore (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Modelli di design industriale

____________

AGGIORNATO IL 24/02/2025


modello-design-industrialeIl design di un prodotto è il suo aspetto estetico ovvero l’insieme di linee, colori, forma e materiali del prodotto stesso.
Quando un’impresa caratterizza il design industriale di un suo prodotto (ovvero gli conferisce un particolare pregio estetico), lo rende sicuramente più attraente per i consumatori finali i quali, frequentemente, sono indotti all’acquisto proprio in virtù dell’aspetto estetico. Curare il design di un prodotto, può quindi fare la differenza ed è soprattutto in virtù di ciò che risulta opportuno proteggere adeguatamente le proprie creazioni, onde evitare che esse vengano copiate dalla concorrenza.

Non tutto può però essere oggetto di registrazione come modello di design industriale; a tal proposito l’art. 31 del c.p.i. stabilisce che i due requisiti fondamentali che deve possedere un design affinché possa costituire oggetto di registrazione, sono la sua novità ed il suo carattere individuale. Inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione come design quelle caratteristiche dell’aspetto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso; volendo chiarire quest’ultimo aspetto, diciamo che quelle determinate caratteristiche dell’oggetto che devono essere riprodotte esattamente in quel modo per consentire al prodotto di essere unito, connesso, incorporato o messo a contatto con un altro prodotto, non possono essere oggetto di registrazione.

In merito al requisito fondamentale della novità di un design, ciò deve implicare che nessun design identico (o molto simile) è stato mai divulgato o depositato o registrato alla data del deposito della domanda di registrazione del medesimo.

Il requisito del carattere individuale di un design significa invece che un design deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente da quella suscitata da qualsiasi altro design precedentemente divulgato. Si potrà quindi affermare che il design di un prodotto è dotato di carattere individuale, quando in virtù delle differenze rispetto ai design preesistenti, esso sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori influenzandone (talvolta) le scelte di acquisto.

È importante evidenziare che nella nuova disciplina, è stato introdotto il concetto di “utilizzatore informato”, che risulta essere una via di mezzo fra il mero consumatore previsto per i marchi e l’esperto del ramo previsto per i brevetti d’invenzione. È quindi costui che dev’essere in grado di percepire il carattere individuale di un prodotto sulla base di un’impressione d’insieme che tenga conto dell’aspetto complessivo delle forme.

Non bisogna confondere il modello di design con il modello di utilità, due concetti distinti spesso erroneamente associati e confusi tra di loro (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Categorie