Design Industriale
Modelli di design industriale
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AGGIORNATO IL 24/02/2025
Il design di un prodotto è il suo aspetto estetico ovvero l’insieme di linee, colori, forma e materiali del prodotto stesso. Quando un’impresa caratterizza il design industriale di un suo prodotto (ovvero gli conferisce un particolare pregio estetico), lo rende sicuramente più attraente per i consumatori finali i quali, frequentemente, sono indotti all’acquisto proprio in virtù dell’aspetto estetico. Curare il design di un prodotto, può quindi fare la differenza ed è soprattutto in virtù di ciò che risulta opportuno proteggere adeguatamente le proprie creazioni, onde evitare che esse vengano copiate dalla concorrenza.
Non tutto può però essere oggetto di registrazione come modello di design industriale; a tal proposito l’art. 31 del c.p.i. stabilisce che i due requisiti fondamentali che deve possedere un design affinché possa costituire oggetto di registrazione, sono la sua novità ed il suo carattere individuale. Inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione come design quelle caratteristiche dell’aspetto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso; volendo chiarire quest’ultimo aspetto, diciamo che quelle determinate caratteristiche dell’oggetto che devono essere riprodotte esattamente in quel modo per consentire al prodotto di essere unito, connesso, incorporato o messo a contatto con un altro prodotto, non possono essere oggetto di registrazione.
In merito al requisito fondamentale della novità di un design, ciò deve implicare che nessun design identico (o molto simile) è stato mai divulgato o depositato o registrato alla data del deposito della domanda di registrazione del medesimo.
Il requisito del carattere individuale di un design significa invece che un design deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente da quella suscitata da qualsiasi altro design precedentemente divulgato. Si potrà quindi affermare che il design di un prodotto è dotato di carattere individuale, quando in virtù delle differenze rispetto ai design preesistenti, esso sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori influenzandone (talvolta) le scelte di acquisto.
È importante evidenziare che nella nuova disciplina, è stato introdotto il concetto di “utilizzatore informato”, che risulta essere una via di mezzo fra il mero consumatore previsto per i marchi e l’esperto del ramo previsto per i brevetti d’invenzione. È quindi costui che dev’essere in grado di percepire il carattere individuale di un prodotto sulla base di un’impressione d’insieme che tenga conto dell’aspetto complessivo delle forme.
Non bisogna confondere il modello di design con il modello di utilità, due concetti distinti spesso erroneamente associati e confusi tra di loro (ne abbiamo parlato qui).
Vedi anche:
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