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E’ possibile?

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Una sentenza del Tribunale dell’UE ha stabilito che una suoneria di allarme o di telefono cellulare/smartphone non può essere registrata come marchio sonoro europeo perché considerata priva di originalità. I suoni possono essere registrati come marchi solo se dotati di capacità distintiva cioè devono essere idonei a contraddistinguere prodotti/servizi.

Apriamo una piccola parentesi: la capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

  • le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
  • le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche. Ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta” (ne abbiamo parlato qui). 

Quindi come regola generale il cosiddetto “marchio sonoro” deve essere considerato alla stregua di tutti i marchi “tradizionali”, cioè quelli comunemente rappresentati da segni grafici o verbali e, pertanto, per poter essere registrato si deve poter distinguere dagli altri proprio come un marchio “tradizionale”.

L’EUIPO in una decisione di un po’ di anni fa chiarì anche le modalità di deposito di un marchio sonoro: venne cioè chiarito che quando si richiede la registrazione di un marchio comunitario sonoro mediante procedura telematica, si può depositare come allegato anche un documento sonoro contenente il suono in formato MP3 (ne abbiamo parlato qui).

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Un requisito imprescindibile

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Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e capacità distintiva. Questi requisiti valgono indistintamente per tutti i marchi, anche per i marchi sonori. Apriamo una piccola parentesi e vediamo che cosa caratterizza un marchio sonoro ed il suo significato.

Il marchio sonoro appartiene alla categoria dei cosiddetti marchi invisibili che comprende tutti i marchi che non possono essere percepiti visivamente, in quanto costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni ( ne abbiamo parlato qui). Ci domandiamo se è possibile riconoscere un prodotto attraverso il suono. La risposta è affermativa. A titolo esemplificativo citiamo la Mc Donald’s Corporation, una delle più famose catene di fast food al mondo, diventata celebre anche grazie al suo popolare jingle

Pertanto un marchio sonoro in quanto tale deve possedere tutti i requisiti propri dei marchi. Questo concetto è stato di recente precisato dal Tribunale dell’Unione Europea. Il caso riguarda il deposito come marchio comunitario di un file audio presso l’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), rigettato prima dallo stesso ufficio perchè privo del carattere distintivo e confermato poi sia dalla Commissione Euipo che dal Tribunale dell’Unione Europea.

Secondo il Tribunale dell’Unione Europea il consumatore finale deve essere in grado di collegare immediatamente il suono di un prodotto all’azienda che lo produce, cioè il marchio sonoro deve permettere al consumatore di percepirlo come marchio e non come elemento di natura funzionale privo di caratteristiche intrinseche proprie.

Difatti, nel caso di specie, il marchio sonoro riproduce il semplice suono provocato dall’apertura di una lattina contenente una bevanda gassata: quindi un elemento puramente funzionale privo di quella distintività che permette ad un consumatore medio di riconoscere il prodotto e di collegarlo alla casa madre distinguendolo da altre bevande.

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Vediamo quali sono

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I marchi sono dei segni utilizzati per contraddistinguere prodotti/servizi. Il marchio è il simbolo che permette ai clienti di riconoscerti e ti distingue nei confronti dei concorrenti. Registrando il marchio, puoi proteggerlo e consolidarlo. L’unica condizione per la registrazione di un marchio è che deve essere definito chiaramente.

In questa sede vediamo quali sono i tipi di marchio che si possono registrare presso l’EUIPO (comunitario):

Marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione;

Marchio figurativosi tratta di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi;

Marchio figurativo contenente elementi denominativiè un marchio figurativo costituito da una combinazione di elementi denominativi e figurativi;

Marchio di formaè un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprende una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto;

Marchio di forma contenente elementi denominativi è un marchio di forma che contiene elementi denominativi;

Marchio di posizione è un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto;

Marchio a motivi ripetuti è un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente;

Marchio di colore (unico) un marchio di colore unico è semplicemente un marchio costituito esclusivamente da un unico colore (senza contorni);

Marchio di colore (combinazione di colori) è un marchio costituito esclusivamente da una combinazione di colori (senza contorni);

Marchio sonoro un marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni;

Marchio di movimento è un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento;

Marchio multimediale è un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprende tale combinazione;

Marchio olografico si tratta di una nuova categoria di marchio (dal 1° ottobre 2017). I marchi olografici sono costituiti da elementi con caratteristiche olografiche.

(fonte: EUIPO)

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lo stesso vale per una suoneria di allarme generica

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AGGIORNATO IL 06/05/2024

suoneria-cellulare-smartphone-allarmeUna suoneria di allarme o di telefono cellulare non può essere registrata come marchio sonoro all’interno dell’UE perché considerata troppo banale. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale dell’UE, interpellato a seguito di una richiesta di registrazione da parte di una società brasiliana di un segno sonoro per supporti elettronici di diffusione di informazioni quali le applicazioni per tablet e smartphone.

Decisa è stata la risposta negativa da parte dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) motivata dall’assenza nella suoneria del carattere distintivo, requisito fondamentale ed imprescindibile per la registrazione di un qualsiasi marchio. Tale decisione veniva confermata poi anche dal Tribunale.

Apriamo una piccola parentesi: la capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

  1. Le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
  2. Le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche. Ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta” (ne abbiamo parlato qui). 

Come regola generale il cosiddetto “marchio sonoro” deve essere considerato alla stregua di tutti i marchi “tradizionali”, cioè quelli comunemente rappresentati da segni grafici o verbali e, pertanto, per poter essere registrato si deve poter distinguere dagli altri proprio come un marchio “tradizionale”.

L’EUIPO in una decisione di una decina di anni fa chiarì anche le modalità di deposito di un marchio sonoro: venne cioè chiarito che quando si richiede la registrazione di un marchio comunitario sonoro mediante procedura telematica, si può depositare come allegato anche un documento sonoro contenente il suono in formato MP3 (ne abbiamo parlato qui).

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Quando il marchio è un suono

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AGGIORNATO L’11/04/2022

marchio sonoroForse non tutti sanno che accanto ai cosiddetti marchi “tradizionali” comunemente rappresentati da segni grafici o verbali, è possibile registrare anche marchi costituiti da un suono. In questo caso si parla di marchio “sonoro”, il quale appartiene alla categoria dei cosiddetti marchi invisibili che comprende tutti i marchi che non possono essere percepiti visivamente.

L’art. 7 del d.lgs 30/2005, consente la registrabilità come marchio d’impresa anche di suoni, a condizione però che quest’ultimo possa essere rappresentato in forma grafica, ossia mediante note musicali su un pentagramma. L’UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rigetta quindi le domande di marchio sonoro non supportate da un’idonea rappresentazione grafica e basate esclusivamente su una registrazione musicale.

Ciò però non vale se si effettua il deposito telematico di un marchio comunitario; l’EUIPO, in una sua decisione del 2005 ha infatti chiarito che quando si richiede la registrazione di un marchio comunitario sonoro mediante procedura telematica, si può depositare come allegato anche un documento sonoro contenente il suono. Il documento sonoro deve essere in formato MP3 e le sue dimensioni non devono superare 1 megabyte.

In seguito a questa decisione, gli eredi dello scrittore Edgar Rice Burroughs hanno finalmente vinto la lunga battaglia per ottenere la registrazione come marchio comunitario del celebre urlo di Tarzan. Grazie a ciò hanno acquisito un diritto esclusivo sul celebre urlo, da impiegare ad esempio nei videogiochi e nelle suonerie per cellulari.

A tal proposito precisiamo però che ad esempio una suoneria di allarme o di telefono cellulare non può essere registrata come marchio sonoro all’interno dell’UE, perchè considerata troppo banale. Questa considerazione è motivata dall’assenza nella suoneria del carattere distintivo, requisito fondamentale ed imprescindibile per la registrazione di un qualsiasi marchio (ne abbiamo parlato qui).

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