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in quale caso registrarne uno

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AGGIORNATO L’08/04/2024

Tra le varie tipologie di marchio comunitario, c’è quella a “motivi ripetuti”; per “marchio a motivi ripetuti” si intende quel segno distintivo costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

L’art.3 par.3, lett.e) del RMUE n. 2017/1431, precisa i requisiti di rappresentazione dei marchi a motivi ripetuti:
“nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (marchi a motivi ripetuti), il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi”.

Ricordiamo che la legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:

  • novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);
  • distintività, ossia consenta al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice;
  • liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi (ne abbiamo parlato qui).

Fonte: EUIPO
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-marks-examples#Position_mark

Vedi anche:

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