Tag Archives: marchi

Conoscere le differenze per non sbagliare

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Facciamo una premessa. Sappiamo che per i marchi la dicitura corretta è “registrare un marchio” che si riferisce all’intero iter che porta alla registrazione di un marchio, per i brevetti invece si adopera il termine “brevettare” ed infine per il diritto d’autore si parla di paternità di opere creative. Vediamo nel dettaglio le differenze.

Il marchio è un segno distintivo (nome, logo) che serve a identificare i prodotti o servizi di un’impresa. Un marchio, per essere tale, deve essere originale e non semplicemente descrittivo (ne abbiamo parlato qui). Registrare un marchio è fondamentale per ottenerne la titolarità esclusiva (simbolo ®). La sua durata è di 10 anni, rinnovabile senza limite di tempo.

Il brevetto invece tutela un’invenzione, ovvero una soluzione nuova e originale ad un problema tecnico (prodotti, macchinari o processi industriali). I requisiti sono costituiti dalla novità, attività inventiva e applicabilità industriale. La durata è di 20 anni (per le invenzioni industriali) e non è rinnovabile.

Il diritto d’autore (Copyright) protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo, come libri, musica, film, software e opere d’arte. Per essere tale l’opera deve avere un carattere creativo e originale. La protezione nasce automaticamente al momento della creazione; non è obbligatorio il deposito (anche se consigliato per provarne la data). La durata è di norma per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.

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Deduzione Patent Box 110%

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A fine dicembre 2021 è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 n. 234) che ha visto l’introduzione di importanti novità per il Patent Box, modificando in parte quanto previsto dal D.L. n. 146 del 2021, il cosiddetto “Decreto Fiscale”.

Ricordiamo che il Patent box, introdotto nel 2015, è un regime fiscale agevolato a favore delle imprese, per i redditi che derivano dallo sfruttamento in Italia dei titoli di proprietà industriale ed intellettuale. L’obiettivo è quello di evitare la delocalizzazione delle imprese in altri Paesi caratterizzati da bassi costi di produzione, al fine di riportare tutto in Italia (ne abbiamo parlato qui). 

Il Patent Box è un sistema opzionale della durata di 5 anni: durante questo periodo è irrevocabile e può essere rinnovato. Analizziamo la nuova agevolazione e vediamo quali cambiamenti ci sono stati.

Anche il nuovo Patent Box rimane applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa nonché agli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato a condizione che abbiano in Italia una stabile organizzazione.

La novità più importante è data dall’introduzione di una superdeduzione fiscale del 110% sui costi di ricerca e sviluppo, riguardanti alcune tipologie di beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente per l’attività d’impresa:

  1. brevetti industriali;
  2. software protetti da copyright;
  3. disegni e modelli di attività d’impresa.

Questa volta l’agevolazione vede tagliati fuori i marchi d’impresa e il know-how, cioè il complesso delle conoscenze ed esperienze a carattere tecnico-industriale e scientifico. In parte il nuovo Patent box esclude quindi anche il copyright, perchè ora l’agevolazione attiene direttamente ai software coperti dal diritto d’autore.

Insieme al nuovo Patent Box è ora possibile beneficiare anche del credito d’imposta sempre per le attività di ricerca e di sviluppo, non sussistendo più il divieto di cumulo tra le agevolazioni.

Fonte: UIBM

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riapertura dei termini

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Dall’11 dicembre riapre il bando MARCHI +3 messo a punto dal Ministero Dello Sviluppo Economico, attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione (DLGC) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per favorire le micro, piccole e medie imprese fornendo agevolazioni per la registrazione dei marchi.

Ora con la riapertura si potrà contare su un incremento finanziario di oltre 2 milioni di euro. Il Bando prevede due misure di intervento:

  1. MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
  2. MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

Tra le SPESE AMMISSIBILI:

  • progettazione del marchio
  • assistenza per il deposito
  • ricerche di anteriorità
  • assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni /rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
  • tasse di deposito

LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE FINO ALL’80% (90% PER USA O CINA) DELLE SPESE AMMISSIBILI e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio così come indicato nel bando.

Per accedere all’agevolazione è necessario compilare il form on-line in cui verrà attribuito un numero di protocollo disponibile sul sito www.marchipiu3.it e inviare la domanda entro 5 giorni dalla data del protocollo esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo marchipiu3@legalmail.it.

Sito: www.marchipiu3.it

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Un nuovo servizio dell’UIBM

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AGGIORNATO IL 12/09/2022

Il servizio “Linea Diretta Anticontraffazione” offre informazioni sugli strumenti previsti dalla normativa vigente e assistenza su violazioni di diritti di proprietà intellettuale, per consentire l’attivazione di procedure di contrasto anticontraffazione a livello sia nazionale che internazionale, nell’ambito dei rapporti di collaborazione con le competenti istituzioni straniere.

Tale servizio è operato da personale specializzato della Guardia di Finanza, distaccato presso la Direzione Generale dell’UIBM, che riceve e valuta le segnalazioni pervenute ed è in diretto collegamento, per eventuali seguiti di rispettiva competenza, con le Forze di Polizia (soprattutto i Nuclei Speciali della Guardia di Finanza) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in particolare il Servizio Antifrode).

La “Linea Diretta Anticontraffazione” è anche parte integrante del portale gestito dalla Guardia di Finanza (https://siac.gdf.it/) denominato “Sistema Informativo Anticontraffazione” (SIAC). Per accedere ai servizi è possibile:

  • inviare una mail all’indirizzo:
    anticontraffazione@mise.gov.it
    anticontraffazione@pec.mise.gov.it.
  • trasmettere un fax al numero 06.4705.3539
  • telefonare al numero 06.4705.3800, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
  • trasmettere una segnalazione alla Linea diretta anticontraffazione tramite l’apposita App GeoUIBM

La DGTPI-UIBM non è competente in materia di certificazioni CE, conformità e sicurezza dei prodotti, pertanto la LAC non gestisce segnalazioni relative a questi ambiti.

Fonte:
UIBM

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che significa e come cercare di evitarlo

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AGGIORNATO IL 24/01/2022

Un conflitto tra due marchi nasce quasi sempre dal fatto che essi si assomigliano e quindi un consumatore può potenzialmente confondersi nello scegliere tra i due, associando il marchio di un’azienda a quello di un’altra.

Quando un giudice o una commissione procedono nella valutazione del rischio di confusione, vengono di norma esaminati tre fattori principali:

  1. il grado di somiglianza tra i marchi;
  2. se i marchi sono stati registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi;
  3. se sussiste un reale rischio di confusione

I titolari dei due marchi in conflitto vengono a quel punto chiamati a nominare un rappresentante, il quale argomenterà tutto il necessario al fine di supportare le ragioni del marchio rappresentato.

Allo scopo di prevenire quanto più possibile questa eventualità, nel momento in cui si effettua la registrazione di un marchio è importante accertarsi che non ci sia un marchio simile e/o uguale a quello che si intende depositare; è per questo motivo che è sempre consigliabile, anche se non obbligatorio, procedere con una ricerca di anteriorità (identità o similitudine):

  1. La ricerca di identità serve a stabilire se esistono marchi identici. Si tratta di un’indagine mirata a controllare che non esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato;
  2. La ricerca di similitudine si differenzia dalla ricerca di identità in quanto non si limita ad indagare sull’uguaglianza letterale del termine, ma indaga su tutti quei marchi registrati che possono risultare simili al proprio, anche dal punto di vista fonetico e visivo.

In definitiva, chi decide di condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione del marchio, riduce sensibilmente (anche se non lo elimina) il rischio di ricevere una contestazione/opposizione da parte di terzi titolari di marchi simili o identici depositati anteriormente.

Volendo citare un esempio illustre, riferiamo del noto marchio Skype che ha tempo fa deciso di estendere il suo marchio a livello comunitario per apparecchiature audio e video e servizi informatici legati a software e a siti internet, andando ad invadere il mercato dell’altrettanto noto marchio Sky. Ferma la posizione di quest’ultimo che decide di opporsi alla registrazione del marchio Skype nelle classi in cui opera. Il Tribunale della Corte Europea conferma la posizione di Sky sostenendo che la registrazione di Skype in quelle classi, non può essere effettuata perché crea confusione tra i consumatori.

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lo dimostra una ricerca dell’EUIPO

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AGGIORNATO IL 02/03/2026

L’EUIPO (l’organismo che gestisce marchi, disegni e modelli comunitari) ha elaborato i dati finanziari ufficiali di oltre 2 milioni di imprese europee, detentrici e non di marchi-brevetti-disegni-modelli, ed ha stilato un dettagliato rapporto dal quale emergono sorprendenti conclusioni.

Il dato sicuramente più interessante è che le imprese in possesso di diritti di proprietà intellettuale, ovvero marchi-brevetti-disegni-modelli, producono ricavi maggiori rispetto a quelle che ne sono prive; in particolare i ricavi per dipendente sono risultati maggiori di quasi il 32%.

Un altro dato che fa riflettere è la grossa differenza tra PMI e grandi aziende per quanto riguarda il possesso di marchi-brevetti-disegni-modelli; le PMI che investono in essi è appena il 9% contro il quasi 40% delle grandi aziende. Motivi economici (minori disponibilità di capitali) o, soprattutto, legati a scarsa conoscenza?

In una precedente indagine del 2013 era inoltre emerso che il 40% dell’attività economica totale della UE ed il 35% di tutti posti di lavoro occupati, derivavano direttamente o indirettamente da imprese che ricorrevano in misura superiore alla media a marchi-brevetti-disegni-modelli.

Tutti dati che portano a supportare la tesi che investire in marchi-brevetti-disegni-modelli è decisamente produttivo in termini di risultati d’impresa. Qui di seguito riportiamo il link con i dati aggiornati dal quale si può accedere per saperne di più circa il rapporto EUIPO.

https://www.euipo.europa.eu/it/news-and-events/publications/annual-report

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con la “legge di stabilità” credito d’imposta e patent box

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agevolazioni fiscali brevetti marchiCon la nuova legge di stabilità sono stati approvati in via definitiva due strumenti agevolativi fiscali a favore delle imprese:

1. il credito d’imposta per coloro che intendono investire in attività di ricerca e sviluppo industriale nell’arco di tempo 2015-2019;

2. il c.d. Patent Box cioè una sorta di regime fiscale agevolato per i redditi che derivano dallo sfruttamento di titoli di proprietà intellettuale, ossia brevetti ma anche know-how e marchi d’impresa che risultino “funzionalmente equivalenti a brevetti”.

Il Patent Box (ne abbiamo parlato qui) è un regime fiscale agevolato a favore delle imprese, il cui scopo è quello di promuovere le attività di sfruttamento in Italia della proprietà intellettuale ed industriale.

In Europa è già molto diffuso; è stato introdotto inizialmente in Gran Bretagna, già nel 2013, ed a seguire adoperato anche da Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Lussemburgo. L’agevolazione viene applicata ai redditi che derivano da opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi (questi ultimi a condizione che siano “funzionalmente equivalenti a brevetti”).

Il Patent Box consente pertanto alle imprese l’esenzione del
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ottimizzare lo sfruttamento di marchi e brevetti

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AGGIORNATO IL 22/05/2023

penna piumaAver registrato un marchio o brevettato un’invenzione, significa aver compiuto solo il primo passo; occorre poi sfruttare e rendere produttivo l’investimento fatto per la registrazione o la brevettazione. Lo sfruttamento in proprio è la più ovvia ed immediata maniera di utilizzare un marchio od un brevetto, ma non è l’unica.

Ulteriori opportunità sono offerte dalla possibilità di stipulare accordi di merchandising o franchising al fine di ottenere dal proprio marchio o brevetto il massimo vantaggio economico. Forniamo quindi una sintetica spiegazione del loro significato e vediamo come si possono proficuamente utilizzare per potenziare lo sfruttamento di marchi e brevetti.

Attraverso un accordo di merchandising, il titolare di un marchio concede a un licenziatario il diritto di apporlo sui propri prodotti o servizi (appartenenti ad un ambito merceologico diverso da quello del titolare del marchio) purché tale marchio sia protetto anche nella classe merceologica dei prodotti del licenziatario.

Chiariamo bene quest’ultimo aspetto: supponiamo che si desideri utilizzare il proprio marchio in un merchadising di t-shirt (ad esempio). In primo luogo occorre che il proprio marchio risulti registrato anche nella classe delle t-shirt, viceversa il licenziatario si ritroverebbe senza alcuna tutela.

Questa strategia commerciale offre vantaggi sia al titolare del marchio che al licenziatario. Ne consegue che il titolare del marchio potrà veicolare il proprio brand in mercati diversi dal principale espandendo fortemente il proprio business, mentre il licenziatario può sfruttare il marchio concessogli per vendere più efficacemente e proficuamente i suoi prodotti.

Il franchising invece (o affiliazione commerciale, disciplinata dalla Legge 129/2004) è una sorta di collaborazione tra imprenditori per la produzione, distribuzione di beni e/o servizi in affiliazione con marchi già noti. Attraverso il franchising  un’impresa può concedere a un soggetto (definito affiliato o franchisee) la disponibilità di propri diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how) inserendolo in una rete di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati prodotti e/o servizi.

Generalmente, a fronte di queste concessioni, l’impresa ottiene dall’affiliato un corrispettivo (royalty) commisurato al fatturato annuo, unitamente all’impegno a rispettare i propri standard produttivi e qualitativi.

Vedi anche:

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