Tag Archives: diritto d’autore

cosa prevede la legge

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AGGIORNATO IL 10/08/2020

  • E’ necessaria la licenza per la proiezione di un film anche se a titolo gratuito?
    • Cosa prevede la legge?

Supponiamo di voler proiettare un film all’interno della sede di un’associazione senza alcun scopo di lucro, solo per fini culturali; la legge prevede che sia necessario richiedere la licenza per tale evento? La risposta è senz’altro affermativa.

Qualunque sia l’attività che si svolge nei locali dove si proietta il film, sia che si tratti di un’organizzazione no-profit sia che si tratti di una società con scopo di lucro e anche se la visione del film è a titolo gratuito, la legge sul diritto d’autore richiede il pagamento dei diritti proprio perché la proiezione avviene al pubblico e non in ambito domestico.

Pertanto qualsiasi sfruttamento di un’opera tutelata da copyright a favore di un pubblico richiede dunque l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti e, se non autorizzata, costituisce una forma di pirateria audiovisiva sanzionabile dalla legge civilmente e penalmente. Al pagamento dei diritti sono tenuti anche coloro che rappresentano, eseguono, recitano in pubblico o diffondono un’opera altrui, ad esempio una composizione musicale (art. 171 legge n. 633/1941).

Quando la proiezione è saltuaria e non è funzionale al tipo di attività che si svolge,
(altro…)

ci si chiede se sia possibile

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AGGIORNATO il 14/02/2022

sito web e diritto autoreDato che il nostro legislatore non ha provveduto a regolamentare i siti web, ci si domanda se possano essere disciplinati dalla legge sul diritto d’autore. La risposta è affermativa anche se è bene precisare che l’argomento non è ben definito. Ciò detto, vediamo comunque nel dettaglio la definizione di sito web e come la legge sul diritto d’autore possa essere applicata.

Un sito web (o sito Internet) è un insieme di pagine-web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti che risiede su un server web (fonte Wikipedia); le singole pagine-web hanno poi un loro layout, testi, immagini, contenuti multimediali ed eventualmente altro.

Ricordando che il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun tipo di deposito (ne abbiamo parlato qui), si può considerare il sito web come una sorta di contenitore virtuale all’interno del quale sono riprodotte immagini, testi ecc. Un sito web viene cioè letteralmente “creato” mettendo insieme contenuti che spesso sono singolarmente coperti da diritto d’autore; fotografie originali, immagini efficaci, testi specifici, un layout dedicato e così via. L’insieme di questi elementi permettono ad un sito internet di differenziarsi dalla concorrenza.

Per analogia è pertanto possibile applicare la tutela sul diritto d’autore in quanto il sito web può essere considerato opera dell’ingegno di carattere creativo. Il requisito della creatività deve includere al suo interno quelli più specifici della novità ed originalità.

Infatti un sito web può essere protetto dal diritto d’autore se sono presenti i caratteri dell’originalità ad esempio nella scelta fantasiosa delle pagine web. Interpretando sempre per analogia le norme sul diritto d’autore, sarà possibile valutare il sito web quale:

  • opera collettiva intesa come creazione autonoma cioè costituita dalla riunione di opere o di parti di opere; in questo caso il diritto d’autore spetterà al coordinatore ed organizzatore dell’opera;
  • opera comune a più autori in cui il diritto d’autore appartiene a ciascuno di essi. In questo caso i diritti patrimoniali saranno in comunione e verrà applicata la disciplina giuridica relativa ad essa, mentre per il diritto morale ciascuno di essi potrà rivendicarlo.

Ribadiamo che per esigenze di sintesi abbiamo volutamente evidenziato e riassunto gli aspetti a nostro giudizio più caratterizzanti, ma la questione è tutt’altro che semplice ed ogni singolo caso necessiterebbe di una consulenza professionale specifica. 

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dispute tra grafici e committenti

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AGGIORNATO IL 01/03/2021

lavori di graficaSupponiamo di voler realizzare un volantino o un depliant per pubblicizzare la nostra attività o i nostri prodotti e/o servizi; a tal fine decidiamo di rivolgerci ad uno studio grafico per affidargli il lavoro di realizzazione.

Supponiamo che in seguito si voglia utilizzare il medesimo lavoro svolto dallo studio grafico per altri impieghi; la domanda è “possiamo farlo?”. È possibile sfruttare la grafica di un lavoro commissionato ad altri, farla propria ed utilizzarla per altri scopi?

Una volta commissionato il lavoro e pagato il grafico, sembrerebbe che di quel lavoro si possa disporre liberamente; la questione è però tutt’altro che chiara ed è oggetto di frequenti controversie e dibattiti. Il primo aspetto da considerare è l’esistenza o meno di un accordo scritto in cui vengono definiti con chiarezza tutti i vari punti del lavoro da svolgere.

In generale è infatti buona regola formalizzare con chiarezza per iscritto tutti i punti del lavoro da commissionare, cioè cosa dovrà fare il grafico, il suo compenso e chi ne acquisterà la titolarità; se non viene regolamentato per iscritto il lavoro da commissionare, esso viene considerato legalmente come opera artistica ed è coperto dal diritto d’autore.

Il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore: opere letterarie, opere musicali, opere coreografiche o pantomimiche, opere figurative, disegni e opere architettoniche, opere cinematografiche audiovisive, opere fotografiche, programmi per elaboratore, banche di dati (ne abbiamo parlato qui).

In quest’ultimo caso la titolarità del lavoro grafico spetterà pertanto al creatore dell’opera e non al committente; quest’ultimo potrà quindi utilizzarlo solo per lo scopo per il quale il lavoro è stato commissionato.

Lo studio grafico godrà cioè della paternità dell’opera che nasce con la sua creazione e potrà utilizzarla economicamente cedendone a sua discrezione i diritti di sfruttamento, sempre nel caso, ribadiamo, che nulla sia stato previamente precisato nell’eventuale contratto tra lui ed il committente.

In definitiva è dunque consigliabile, per evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni, prendere l’abitudine di mettere tutto nero su bianco attraverso un contratto sottoscritto dalle parti.

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E’ possibile?

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AGGIORNATO IL 28/09/2020

Le ricette alimentari sono opere creative e come tali ci si domanda se possano essere brevettate. Vediamo se sia possibile.

Citiamo da Wikipedia la sua definizione “la ricetta alimentare è l’insieme di istruzioni necessarie per compiere un procedimento di trasformazione, che attraverso varie alterazioni di una o più sostanze base (ingredienti), sia fisiche (prodotte tramite azioni) sia chimiche (prodotte tramite mescolamenti e mutamenti nelle sostanze), dà come risultato qualcosa di diverso dalle materie originarie, solitamente di valore o utilità maggiore a quella degli ingredienti stessi”.

Da questa definizione si evince chiaramente che una ricetta alimentare in linea di massima non possiede i requisiti per poter essere brevettata; il brevetto tutela infatti un’invenzione, un oggetto od un procedimento di lavorazione/fabbricazione innovativo che produce un “effetto tecnico”. Pertanto una ricetta alimentare, per quanto possa essere originale, difficilmente potrà possedere tali requisiti.

Fatta questa premessa, per le ricette dei grandi chef, una maniera per tutelarle potrebbe essere quella di inserirle all’interno di un’opera letteraria cioè all’interno di un ricettario avente i requisiti di una composizione letteraria, a sua volta protetta dal diritto d’autore; con la pubblicazione di un libro di ricette viene riconosciuta e ufficializzata la titolarità della ricetta, anche se le informazioni vengono rese accessibili a tutti ed in qualche modo si autorizza anche a copiarle.

Un’altra ipotesi di tutela potrebbe essere quella di depositare il nome di un piatto originale come marchio oppure proteggere la forma originale di un alimento attraverso la registrazione del design.

In considerazione di ciò, un altro modo pratico, realmente efficace per tutelarsi, è anche quello di mantenere segrete le proprie ricette.

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come tutelare uno scritto

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AGGIORNATO IL 20/12/2021

opera letterariaPer le opere letterarie il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera stessa e l’autore non deve far nulla per attivarlo. Spieghiamo meglio: quando si crea un’opera letteraria (un romanzo, un saggio o simili), la tutela offerta dal diritto d’autore nasce automaticamente nel momento stesso in cui l’opera viene creata, senza che sia quindi necessario far nulla.

Nel caso però la propria opera venga copiata, ci si può chiedere “come fare a dimostrare che la propria opera è nata prima di quella copiata”; per poterlo dimostrare è sufficiente depositare una copia dell’opera inedita presso la SIAELa SIAE (società italiana degli autori ed editori) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore in Italia, in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro.

Una volta depositata una copia dell’opera inedita presso la SIAE, la stessa registra la data di deposito fornendo prova della data di creazione da cui decorrono i relativi diritti:

  • Il diritto morale di paternità dell’opera è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche arbitrariamente apportate senza consenso dell’autore.

  • Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato. Ad esempio la cessione del diritto di pubblicare l’opera avviene con il contratto di edizione.

Il diritto di sfruttamento economico dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno verrà versato alcun compenso. Pertanto, se si desidera sfruttare un’opera letteraria, è indispensabile chiederlo all’autore o all’editore ed ottenere la sua autorizzazione con il pagamento del relativo compenso.

Ci si può inoltre associare e conferire mandato alla SIAE per il seguente scopo: la SIAE, precisamente la sezione OLAF, in caso di richiesta ad esempio per recitazione o lettura in pubblico, diffusione attraverso radio, tv e web e riproduzione su cd, concederà le autorizzazioni e riscuoterà i compensi per lo sfruttamento. 

Vedi anche:

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quando ed in che contesto è possibile citare una frase d’autore?

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AGGIORNATO IL 03/08/2020

citazione d'autoreCitare una frase tratta da un’opera coperta da diritto d’autore ha dei limiti e non è quindi del tutto libera. Premettiamo che ogni singolo caso andrebbe esaminato da un punto di vista legale, mentre in questa sede ci limiteremo a fornire delle utili indicazioni relative al cosiddetto “diritto di citazione”. Cominciamo col ricordare che il diritto d’autore conferisce al titolare dell’opera la possibilità di utilizzare economicamente la sua creazione per tutta la vita e, per gli eredi, fino a 70 anni dopo la sua morte.

In Italia l’art. 70 della legge 1941 n. 633 detta le norme relative al libero utilizzo di parti di opere letterarie.

Il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o di parti di opera sono liberi se utilizzati a scopo di critica o discussione, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa; se effettuati a fini di insegnamento o ricerca scientifica l’utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Pertanto in questo caso non sarà necessario chiedere alcun tipo di autorizzazione all’autore dell’opera perché avviene nel rispetto dei suoi diritti morali.

Ciò avviene ad esempio nelle recensioni che sono libere purchè accompagnate dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Negli ultimi anni l’utilizzo dei forum di discussione finalizzati alla nascita e allo sviluppo di dibattiti che traggono spunto da frasi d’autore, sono il più concreto esempio di come il “diritto di citazione”, inteso come libertà di espressione, non può essere leso e prevale su quello d’autore.

E’ anche consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.

Ma sino a che punto sono libere le citazioni? E’ lecita la riproduzione di frasi celebri su prodotti commerciali? Di certo per le citazioni d’autore riprodotte ad esempio sulle t-shirt, è necessario chiedere il consenso all’autore proprio perché si tratta di prodotti commerciali.

Fanno eccezione le frasi celebri di autori scomparsi da più di 70 anni perché dopo tale periodo diventano di pubblico dominio. Ad esempio, gli aforismi di Oscar Wilde si trovano un po’ dappertutto perché i diritti patrimoniali non potranno più essere rivendicati dagli eredi essendo trascorsi più di cento anni dalla sua morte.

  1. Vedi anche:

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cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?

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AGGIORNATO IL 02/10/2023

diritto d'autore VS marchioSupponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.

Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.

Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.

Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito della novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).

Un altro fattore da considerare è quello relativo al confronto fra i settori di riferimento in cui insistono l’opera ed il marchio: se i settori di riferimento sono molto diversi tra loro, tali cioè da non generare confusione in un consumatore, non potrà essere impedita la registrazione come marchio del titolo dell’opera. È il caso, ad esempio, in cui si procede alla registrazione di un marchio nel settore dell’abbigliamento avente il titolo di un’opera teatrale poco nota.

Se invece i settori di riferimento del marchio e dell’opera sono uguali fra loro, potrà essere intentata un’azione legale di altra natura contro il marchio proprio a causa della confondibilità tra questo e l’opera.

Pertanto non vi è una regola ben precisa: l’esistenza del rischio di confusione va valutata in base al singolo caso, prendendo in considerazione tutti i fattori di rischio, in modo che nessun titolare possa subirne la confondibilità e sentirsi di conseguenza danneggiato.

Vedi anche:

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La SIAE ed il diritto d’autore

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AGGIORNATO IL 18/09/2023

pirateria

Con l’aumento degli utenti internet è aumentato molto anche il fenomeno della pirateria musicale, ovvero lo scaricare brani di musica dalla rete senza corrisponderne i diritti d’autore.

Il fenomeno della pirateria informatica, nel corso degli ultimi dieci anni, ha comportato il calo del fatturato dell’industria musicale italiana di ben il 76%. L’utilizzo improprio di software e reti informatiche per la condivisione ed il download veloce di file e documenti, hanno reso accessibili film e musica in modo del tutto gratuito, sfruttando servizi di “peer to peer” (P2P) e file-sharing.

La conseguenza è il sorgere di una concezione di apparente inutilità  a pagare il costo di un cd o di un brano su siti legali a pagamento quando si può scaricare tutto a costo zero. La stragrande maggioranza dei file condivisi tramite questi software, è musica protetta da copyright e la battaglia delle case discografiche è rivolta ai software di file-sharing al fine di garantire la tutela dei diritti d’autore.

Il diritto d’autore nasce per tutelare le opere creative, tra le quali sono incluse le opere musicali. La titolarità dell’opera e la conseguente protezione del diritto d’autore, vengono acquisite contestualmente alla creazione dell’opera stessa. Gli interpreti musicali, come tutti gli artisti degli altri campi di attività creativa, sono tutelati dalle norme specifiche sul diritto d’autore, proprio in quanto si guadagnano da vivere interpretando ed eseguendo opere dell’ingegno di carattere creativo.

Agli artisti la legge riconosce due tipologie di diritti esclusivi:

  • diritti morali: paternità, integrità, e pubblicazione dell’opera
  • diritti di utilizzazione economica: riproduzione, esecuzione, diffusione (mediante radio, televisione, ecc.), commercializzazione e modifiche dell’opera.

I diritti morali sono esclusivamente proprietà dell’autore e non possono essere ceduti; i diritti economici possono invece essere ceduti, trasmessi o acquisiti. La tutela economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte, dopodiché cade in pubblico dominio e ciò comporta il libero utilizzo.

La gestione dei diritti d’autore può essere effettuata in proprio o affidata alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), alla quale si aderisce in maniera non obbligatoria; si occupa di concedere le autorizzazioni per l’utilizzo di opere protette, riscuotere i compensi, ripartire i proventi. In Italia è l’unico istituto che esercita queste funzioni. Iscrivendosi alla SIAE si riceve tutela anche per l’utilizzo del proprio brano in Paesi esteri a patto che la SIAE abbia contratti di rappresentanza con le Società degli Autori di altri Paesi esteri.

La violazione dei diritti d’autore comporta specifiche sanzioni penali con detenzione fino a 3 anni e multa fino a 15.493 euro in base alla nuova legge sul diritto d’autore del 2000 (legge n.248/2000). La tutela sul diritto d’autore è quindi uno tra i principali strumenti per la lotta alla pirateria.

Si sottolinea, infine, che la pirateria musicale rappresenta un danno in grado di porre la parola fine alla musica, soprattutto quella emergente tra le band delle nuove generazioni, che non dispongono di grandi risorse economiche per continuare a coltivare la propria passione musicale.

Vedi anche:

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Natura e compiti istituzionali della SIAE

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AGGIORNATO IL GIORNO 11/01/2021

diritto-autore_siaeLa Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è un ente di diritto pubblico, la cui funzione è quella di gestire i diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno, frutto dell’attività intellettuale di carattere creativo (diritto d’autore), in nome e per conto dei propri associati .

Precisiamo che il diritto d’autore prevede sia dei diritti morali che patrimoniali:

A) diritti morali, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;

B) diritti patrimoniali, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte (ne abbiamo parlato qui).

Questo significa che il titolare di un diritto d’autore ovvero ad esempio l’autore di un’opera dell’ingegno, può delegare la SIAE di gestire in suo conto tutto ciò che attiene lo sfruttamento economico della/e sua/e opera/e.

Quindi tra le funzioni della SIAE rientrano:

– la concessione di licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
– la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
– la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Qualunque persona (fisica o giuridica) desideri sfruttare un’opera (letteraria, musicale ecc.) gestita dalla SIAE, deve quindi acquisirne preventivamente la licenza dietro corresponsione di quanto economicamente previsto per quell’opera. Nel caso di richiesta di sfruttamento di più opere, è possibile richiedere alla SIAE un’unica licenza, purché le opere facciano tutte parte del suo repertorio.

Gli uffici SIAE in Italia

Vedi anche:

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Opera Creativa e Diritto d’Autore

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AGGIORNATO IL 06/03/2023

diritto-autore_legge_normativaIl diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore. Riassumiamo di seguito le categorie di opere protette e relativa normativa come individuate dagli artt. 1 e 2 della Legge sul Diritto d’Autore:

opere letterarie, ovvero opere di qualsiasi natura (ad esempio scientifiche, religiose, didattiche, letterarie ecc.) suscettibili di essere espresse a mezzo di parole scritte;

opere musicali ovvero opere costituite da composizioni musicali (ad esempio canzoni e musiche, opere liriche, ecc.);

opere coreografiche o pantomimiche;

opere figurative, ovvero opere che si concretizzano in creazioni figurative come ad esempio dipinti, sculture, disegni, incisioni od anche scenografie. In questa categoria anche quei design industriali che presentano carattere creativo e valore artistico, conseguenza di un apporto personale dell’autore;

disegni e opere architettoniche, ovvero le opere d’arte dotate di una rilevante valenza estetica delle forme architettoniche;

opere cinematografiche audiovisive, ovvero le opere costituite dalla successione di immagini in movimento, accompagnate o meno da suoni o musiche, destinate ad essere riprodotte in qualsiasi forma (in sala, su un sito web, su un lettore portatile ecc.);

opere fotografiche, purché presentino un valore artistico e non si limitino ad essere semplici riproduzioni di situazioni reali;

programmi per elaboratore, ovvero la sequenza di istruzioni, informazioni e comandi i quali, una volta inseriti e letti da un computer, permettono a quest’ultimo di raggiungere un risultato determinato, fermo restando che non si proteggono le idee ed i principi alla base del programma ma solo ed unicamente le soluzioni informatiche adottate dal programmatore per raggiungere il risultato desiderato;

banche di dati, ovvero le raccolte di dati o altri elementi, accessibili attraverso mezzi elettronici. Immediata conseguenza è il divieto di estrazione e/o reimpiego della totalità (o di una parte rilevante) dei dati contenuti in esse

Affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, deve possedere essenzialmente due requisiti:

  1. la novità
  2. il carattere creativo, ovvero deve contenere elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore e, in particolare, la sua personale forma espressiva scelta fra tutte quelle possibili per esprimere quella determinata idea. Il diritto d’autore prevede per quest’ultimo sia dei diritti morali che patrimoniali.

Il contenuto del diritto d’autore si articola in:

a) diritto morale, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;

b) diritto patrimoniale, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte.

Legge diritto d'autore - SIAE

La normativa in materia di diritto d’autore riconosce, inoltre, alcuni diritti anche per taluni soggetti che hanno partecipato e/o reso possibile la creazione dell’opera come ad esempio il produttore cinematografico o di fonogrammi, gli esercenti l’attività di emissione radiofonica e televisiva, gli artisti interpreti ed esecutori ecc. Tali diritti sono stati denominati diritti connessi. L’esistenza dei diritti connessi comporta che nel momento in cui si decida di acquisire i diritti di sfruttamento di un’opera, è necessario rivolgersi non solo agli autori ma anche ai titolari di tali diritti connessi. In alternativa, è quasi sempre possibile rivolgersi alla società di gestione collettiva dei diritti di autore (SIAE) e a quella di gestione collettiva dei diritti connessi (per esempio quella dei produttori fonografici – AFI).

Vedi anche:

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