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In questa sezione potrai trovare una risposta a qualunque tuo dubbio o quesito riguardante brevetti, marchi, disegni, modelli, diritto d’autore, aspetti legali e molto altro. La consultazione della nostra vastissima banca dati di articoli è totalmente GRATUITA.

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Ott 19 2023

Tesla vs Tesla beer

Auto o birra?
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Il produttore di auto elettriche Tesla è coinvolto in una battaglia legale con un birrificio cinese venditore di birre a marchio Tesla (Tesla beer) e soda Tesla.
Si tratta di una gamma di birre e acque gassate che hanno una incredibile somiglianza sia nel logo che nel nome con il ben più noto marchio Tesla settore automobilistico.

Spesso si fa confusione
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Un imprenditore al fine di distinguere la propria attività ed i propri prodotti dai concorrenti, utilizza alcuni “segni distintivi” che la legge tutela e cioè la ditta, l’insegna e il marchio:

La ditta identifica il nome dell’impresa;

L’insegna identifica i locali dell’impresa;

Il marchio identifica i prodotti e/o i servizi dell’impresa.

Il caso Iceland
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Interessante è stata la decisione della Commissione allargata dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che ha posto fine all’annosa questione del caso Iceland confermando che i marchi in questione (trattasi di un marchio denominativo ed uno figurativo) risultano essere descrittivi dei prodotti e servizi coperti dalla registrazione. Secondo la Commissione i marchi sono stati registrati in violazione delle disposizioni dell’articolo 7, par. 1, lett. c), del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea e, pertanto, vengono dichiarati nulli.

E’ possibile?
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La Commissione di ricorso EUIPO di recente si è pronunciata in merito ad una questione che aveva già visto respinta, da parte dell’esaminatore, la possibilità di registrare come marchio un segno raffigurante un emoji, in quanto privo del carattere della distintività.

Alcune buone regole
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I canali di distribuzione che vengono utilizzati per la vendita di prodotti sono numerosi (negozi, grande distribuzione, on-line..) e non sempre è facile distinguere un prodotto originale da un falso. E’ importante tutelare e accompagnare il consumatore nella scelta di un prodotto che sia originale.

Ago 31 2023

GCDS vs Shein

Il caso dei “dupe”
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Cominciamo col dire che il termine inglese “dupe” tradotto in italiano significa “ingannare”, “imbrogliare”. In pratica si tratta di prodotti che appaiono equivalenti ma che in realtà imitano in tutto e per tutto quelli frutto delle energie creative delle menti delle più famose aziende di moda. E’ un fenomeno dilagante che abbraccia i settori della profumeria, abbigliamento, accessori e cosmetica.

L’importanza della sorveglianza
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Partito come marchio denominativo, poi registrato come marchio di forma ed in seguito tutelato anche nel design, il biscotto Oreo rappresenta oggi un esempio di quanto sia importante tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale. Solo così un marchio diventa efficace, forte nel tempo, cresce e acquista valore economico raggiungendo vette elevate in termini di notorietà.

Conferma per il marchio Tic Tac
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La Corte di Cassazione conferma la validità della registrazione come packaging del marchio di forma Tic Tac in quanto offre una valida difesa nei confronti di azioni illegali dirette alla contraffazione o, in generale, di tentativi di concorrenza sleale.

Perchè è fondamentale
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L’uso da parte di un influencer del proprio marchio sui social fa sì che lo stesso si esponga al rischio di imitazioni, contraffazioni proprie di un’attività di concorrenza sleale.

Da Facebook a Twitter, da Instagram a Tik Tok
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Tutti conosciamo i più noti e usati Social Network presenti in rete: da Facebook a Twitter, da Instagram a Tik Tok, solo per citarne alcuni. A questi se ne aggiungono molti altri che rapidamente stanno crescendo e guadagnando notorietà. Questo comporta l’esistenza di nuovi canali attraverso i quali i marchi delle società, in particolare quelle celebri, possono essere violati, ossia usati illecitamente o contraffatti.

Quando viene meno la novità
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Uno dei requisiti imprescindibili per poter depositare un marchio è la novità: un marchio dev’essere nuovo cioè non devono esserci sul mercato segni uguali o simili che caratterizzano i medesimi prodotti e/o servizi. Di conseguenza, è necessario fare attenzione a:

marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti/servizi;

marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti da un’elevata percentuale di consumatori a seguito (marchio noto).

Necessaria la distintività

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Abbiamo già trattato l’argomento del marchio tridimensionale ossia di quei marchi che possono riguardare le forme dei prodotti e le loro confezioni. Va però sottolineato che, registrare un marchio tridimensionale, è possibile solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia (ne abbiamo parlato qui). 

Tutela contro le contraffazioni
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La contraffazione di un marchio si sostanzia nell’uso illegittimo di un marchio, identico o simile, ad un altro registrato anteriormente al fine di distinguere prodotti identici o affini o, nel caso in cui il marchio registrato abbia acquisito lo status di rinomanza, anche prodotti non affini. 

Importante registrare il marchio
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Supponiamo di voler intraprendere un’attività commerciale. Come primo passo procediamo registrando il marchio dell’attività cioè dei prodotti e/o servizi che commercializziamo ed offriamo. Gli affari vanno bene e tutto procede a gonfie vele.

Essenziali per la registrazione
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Esattamente cosa non può essere registrato come marchio? Quali sono i requisiti minimi che un marchio deve possedere?

E’ un marchio possibile?
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Ribadiamo un concetto: è vietato registrare come marchio un emblema di uno Stato cioè stemma, gonfalone, bandiera e sigillo. Stemmi, bandiere ed altri simboli rivestono interesse pubblico e pertanto non sono suscettibili di registrazione.

Uno strumento di reciproca tutela
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Quando due marchi sono molto simili o uguali tra loro ma non si calpestano sul mercato dal punto di vista commerciale, possono coesistere a determinate condizioni. Può succedere che i titolari dei due marchi decidano di coesistere perchè ad esempio sono differenti i loro prodotti o addirittura sono complementari.

E’ possibile?
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E’ possibile registrare come marchio una parola di uso comune? Diciamo subito che è certamente possibile registrare come marchio una parola di uso comune a condizione che sia dotato di capacità distintiva e che non sia semplicemente descrittivo dei prodotti e/o servizi che contraddistingue.

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