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Come proteggere la proprietà intellettuale

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AGGIORNATO L’01/09/2025

In una stampa 3d potrebbero coesistere più diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio brevetti di invenzione, modelli di utilità o modelli di design; ci si chiede pertanto quali potenziali problemi di proprietà intellettuale possono sorgere in seguito ad una stampa 3D.

In generale per stampa 3d si intende “la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante la tecnologia della produzione additiva (unione di materiali stratificati), partendo da un modello grafico in 3d digitale” (fonte: Wikipedia).

La stampa in 3d, ormai divenuta di pubblico dominio, interessa svariati settori quali ad esempio quello nautico, dell’industria delle materie plastiche e manifatturiera, il settore dei gioielli, quello dentale etc.

Negli ultimi 5-6 anni, secondo un report dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sulla produzione additiva, le domande di brevetto per invenzioni di stampe in 3d hanno avuto un notevole incremento. Il punto di forza della stampa tridimensionale è l’economicità: oggi può essere attuata a basso costo e si presta a produrre svariati prodotti anche con estrema facilità di imitazione e contraffazione.

E veniamo al punto: ai sensi dell’art. 68 c.p.i., è illecito il comportamento di chi riproduce un trovato oggetto di brevetto (invenzione), ad esclusione di realizzazioni destinate ad uso privato e personale senza finalità commerciale. Quindi, in linea di massima, qualunque produzione e attuazione di invenzione oggetto di tutela brevettuale attraverso le stampanti 3d è da ritenersi illecita se a scopo commerciale.

L’utilizzo di stampe 3d crea numerose criticità nell’individuazione delle contraffazioni dei propri prodotti anche per la difficoltà di monitoraggio  delle imitazioni. Facciamo un esempio: supponiamo che un’impresa che fornisce servizi di stampa consegni il file del progetto dell’oggetto da stampare a terzi. Può accadere che questi ultimi utilizzino illecitamente il progetto in violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Di recente il Consiglio Europeo ha approvato definitivamente il pacchetto sulla protezione dei disegni e modelli. Si tratta di un aggiornamento della vigente legislazione in materia di disegni e modelli industriali che mira ad espandere la protezione degli stessi anche nel campo del digitale e della stampa 3D (ne abbiamo parlato qui).

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Il “public domain day”

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AGGIORNATO IL 25/03/2024

Molti non sanno che il 1° gennaio di ogni anno le opere dell’ingegno di carattere creativo (ad es. letteratura, musica, arte, cinema), il cui diritto di utilizzazione economica risulta scaduto nel precedente anno, diventano di pubblico dominio.

E’ il c.d. Public Domain Day, in occasione del quale vengono organizzati eventi in tutto il mondo. E’ un po’ come celebrare le opere degli autori diventate famose e a partire da quella data, diventate di pubblico dominio (qui l’archivio

Ricordiamo che il diritto d’autore è un istituto giuridico che mira a tutelare l’opera intellettuale da cui decorrono per il suo autore diritti sia di carattere morale, quale quello di paternità, che di natura patrimoniale riguardante il suo sfruttamento economico. Per sfruttamento economico si intende ad esempio il diritto di diffusione, riproduzione, alienazione, cessione e anche modifica dell’opera (ne abbiamo parlato qui). 

Ma quanto dura il diritto d’autore? Dura per tutta la vita del suo autore e anche dopo la sua morte. In Europa la durata è di 70 anni dopo la morte del suo autore. Da quel giorno in poi le opere possono essere utilizzate da chiunque senza richiedere più alcuna autorizzazione allo sfruttamento economico, né tantomeno verrà versato alcun compenso. Le opere possono essere riprese, rielaborate, utilizzate per nuove pubblicazioni, studi e ricerche, senza però ledere l’immagine e la reputazione del suo autore. I diritti morali invece sono inalienabili ed imprescrittibili.

Facciamo un esempio: chi vorrà modificare e diffondere il bestseller “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen potrà farlo senza versare alcun compenso agli eredi della famosa scrittrice britannica. Infatti ciò è già avvenuto con la diffusione di “Orgoglio e Pregiudizio e Zombie” nel 2002.

A partire dal 1 gennaio 2024 sono diventati di pubblico dominio ad esempio opere di Picasso, Magritte, Matisse e Picabia come anche Topolino e Minnie in versione bianco e nero. Per saperne di più cliccare qui.

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I casi che si possono verificare

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AGGIORNATO IL 12/10/2020

Un marchio è scaduto quando non è stato rinnovato alla sua scadenza; in tal caso vediamo come ci si può comportare:

  1. si può utilizzare il marchio scaduto senza registrarlo ex-novo;
  2. si può registrarlo ex-novo.

Nel primo caso, diciamo che il marchio scaduto diventa di “pubblico dominio” e pertanto chiunque può utilizzarlo; questo è però un limite perchè nessuno gode dell’uso esclusivo e pertanto si potrebbe verificare il caso in cui più soggetti utilizzano lo stesso marchio.

Nel secondo caso, diciamo invece che se qualcuno desidera registrarlo nuovamente al fine di averne l’esclusiva è importante sapere che:

  • dalla scadenza di un marchio devono trascorrere obbligatoriamente 2 anni per poter essere nuovamente registrato e riacquistare il requisito della “novità”.

Questo lasso di tempo consente infatti di far “dimenticare” ai consumatori il vecchio marchio e fargli dunque riacquistare la “novità” necessaria in caso di nuova registrazione (ne abbiamo parlato qui).

Difatti uno dei requisiti fondamentali per il deposito di un marchio è la novità: ossia è necessario che il marchio non sia confondibile con un segno distintivo anteriore che risulta identico o simile e già registrato nella medesima classe di prodotti e/o servizi oppure con un marchio dotato di una certa rinomanza, cioè ormai ben noto al pubblico.

La Suprema Corte in una recente sentenza ha precisato un importante aspetto: non vi è malafede in caso di registrazione di un marchio identico a un marchio già registrato in precedenza, non rinnovato, di proprietà altrui, quando il marchio precedente abbia definitivamente cessato di produrre i suoi effetti a causa del mancato uso per un lungo periodo di tempo e che quindi la notorietà non sia ancora presente presso il pubblico.

A questo punto la domanda che può sorgere è: esiste una banca dati dove poter accedere ad un elenco aggiornato di marchi scaduti? La risposta è affermativa, si tratta della banca dati nazionale ufficiale dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che raccoglie tutte le informazioni relative alle domande depositate e a cui è possibile accedere gratuitamente.

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c’è qualcosa da sapere

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AGGIORNATO IL  31/10/2022

marchio scadutoUn marchio dura 10 anni dalla data di deposito e se non viene rinnovato alla sua scadenza si estingue e diventa di pubblico dominio, cioè chiunque può utilizzarlo liberamente; se però qualcuno volesse registrarlo nuovamente al fine di averne l’esclusiva, occorre che sia soddisfatta una condizione. Vediamola.

Quando un marchio non viene rinnovato alla scadenza necessita obbligatoriamente di un periodo di tempo di almeno 2 anni per riacquistare il requisito della novità: questo lasso di tempo è ritenuto sufficiente dalle norme vigenti per far “dimenticare” ai consumatori il vecchio marchio e fargli dunque riacquistare novità in caso di nuova registrazione.

Ricordiamo infatti che affinché un marchio possa essere registrato, deve possedere il requisito della novità al momento del deposito della domanda di registrazione: ossia è necessario che il marchio non sia confondibile con un segno distintivo anteriore identico o simile o già registrato nella medesima classe di prodotti/servizi oppure con un marchio dotato di una certa rinomanza.

Se dunque si vuole evitare che un proprio marchio, che ha magari acquisito un avviamento nel corso degli anni, diventi di pubblico dominio, è necessario rinnovarlo per ulteriori dieci anni (si può rinnovare di dieci in dieci per un numero infinito di volte).

Per procedere con il rinnovo, ad esempio di un marchio nazionale, si dovrà depositare un’apposita domanda presso l’ufficio brevetti e marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, durante i 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio; la domanda può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o da chi, nel frattempo, ne sia divenuto titolare tramite una trascrizione.

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