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attenzione alle pre-divulgazioni

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AGGIORNATO IL 12/04/2021

Partendo dal presupposto che un’invenzione può essere brevettata solo se è nuova e non è compresa nello “stato della tecnica”, bisogna fare molta attenzione a non far decadere questi due requisiti utilizzando impropriamente il web. Internet è infatti uno straordinario mezzo ma va usato con attenzione quando si parla di invenzioni che si intende brevettare.

Nello “stato della tecnica” è infatti compreso tutto ciò che è noto e che è stato divulgato pubblicamente prima del deposito della domanda di brevetto. Quindi per “pre-divulgazione” si intende qualsiasi tipo di divulgazione con qualsiasi strumento generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato o al vasto pubblico e pertanto sono comprese anche le diffusioni a mezzo internet; ciò comporta la nullità del brevetto se l’invenzione è stata in qualche modo resa nota su internet e, quindi, l’impossibilità per il suo inventore di brevettarla.

Può pertanto rivelarsi un tranello la tentazione di pubblicare l’annuncio di una nuova invenzione ad esempio sul proprio sito web a scopo pubblicitario, o anche può risultare pericoloso l’inserimento sul web dell’abstract di un intervento in una conferenza o anche di un semplice articolo scientifico. Per un esaminatore dell’Ufficio brevetti è molto semplice effettuare un controllo: basta una semplice ricerca tramite un qualunque motore per accorgersi che quell’invenzione è stata pre-divulgata.

Tutto questo perchè verrebbe eliminato il carattere della novità, requisito essenziale ed imprescindibile sia nel caso di una domanda di brevetto per invenzione industriale sia nel caso di una domanda di brevetto per modello di utilitàÈ decisamente consigliabile pertanto osservare il più rigoroso segreto ed evitare di divulgare un’invenzione prima di aver depositato la relativa domanda di brevetto, poiché tale divulgazione può rendere nullo per difetto di novità il brevetto in questione.

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chiarimento sul significato di “novità” di un brevetto

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AGGIORNATO IL 17/02/2025

Tra i requisiti che un’invenzione deve possedere per poter essere brevettata, c’è quello della novità; desideriamo chiarirne ancora una volta il significato poichè spesso ci vengono poste domande del tipo “ho visto un oggetto in Giappone (ad esempio), se non è brevettato in Italia posso farlo io?”.

Abbiamo più volte detto che possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano, tra le altre cose, un’attività inventiva; ciò significa che non si può brevettare qualcosa di non-nuovo e che non abbia comportato nessuna attività inventiva. In altri termini, un’invenzione è nuova se non è già compresa nello stato della tecnica, cioè se non è già stata resa accessibile al pubblico in nessuna parte del mondo (anche se trattasi di un Paese lontano come il Giappone).

Pertanto, non è possibile brevettare in Italia un’invenzione che è già stata prodotta e divulgata (anche solo all’estero). Lo ripetiamo ancora, un’invenzione deve essere nuova cioè non ci deve essere nulla di simile o uguale in nessuna parte del mondo. È questo il motivo per cui quando si deposita una domanda di brevetto, questo viene sottoposto ad una rigida ricerca di anteriorità che prende in esame tutti i brevetti mondiali esistenti (anche se si tratta solo di una domanda di brevetto nazionale).

Con il brevetto il titolare acquista il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ed il diritto patrimoniale esclusivo di sfruttamento economico dell’invenzione; il primo è intrasmissibile, mentre il diritto patrimoniale si può trasmettere a terzi. La durata del brevetto per invenzione industriale è di anni 20 per le invenzioni e di anni 10 per i modelli di utilità, a partire dalla data di deposito della domanda e non è soggetto a rinnovo.

Infine ricordiamo che oltre al requisito della novità, un’invenzione deve essere dotata di attività inventiva (non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) ed industrialità (atta ad avere un’applicazione industriale).

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Il Brevetto Italiano

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AGGIORNATO L’11/10/2021

brevetto 1794Un Brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato italiano, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale che implica un’attività inventiva (art. 45 c.p.i).

In pratica un’invenzione è la soluzione di un problema tecnico sino ad allora irrisolto e sconosciuto a qualunque persona esperta del ramo. Esso può consistere in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento o in un miglioramento di un prodotto o di un procedimento già esistente. Questo requisito non è tuttavia sufficiente, ve ne sono altri che limitano di fatto la brevettabilità di un’invenzione. L’art. 45 c.p.i. stabilisce che non sono reputate brevettabili invenzioni aventi ad oggetto:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

In pratica non sono considerate brevettabili le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta; la legge chiarisce inoltre che deve trattarsi di un’invenzione dotata di:

NOVITA’

Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell’arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell’arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto. Ad esempio, se un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata esposta in una fiera, da quel momento in poi essa farà parte della tecnica nota e non potrà più essere brevettata.

Anche la predivulgazione dell’invenzione fatta dallo stesso inventore, può essere motivo di nullità. Ad esempio, ciò accade con la semplice comunicazione di un trovato brevettuale ad un numero indeterminato di persone a condizione, però, che esse siano in grado di apprendere gli elementi essenziali e caratteristici del trovato e, di conseguenza, di attuare l’invenzione (ipotesi che non ricorre laddove i soggetti posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o fare attuare da altri l’invenzione; cfr. Tribunale di Monza, 25 gennaio 2005).

E’ decisamente consigliabile, pertanto, osservare il più rigoroso segreto ed evitare di divulgare un’invenzione prima di aver depositato un brevetto che copra adeguatamente l’invenzione poiché, come detto, tale divulgazione può rendere nullo, per difetto di novità, il successivo deposito della domanda di brevetto. Qualora fosse necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti l’invenzione, far sottoscrivere accordi di segretezza che li obblighino a non divulgare informazioni in maniera non autorizzata.

ATTIVITA’ INVENTIVA

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i. sussiste attività inventiva quando l’invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. In pratica si ritiene che manchi attività inventiva se il nuovo trovato poteva essere realizzata da qualsiasi tecnico del settore sulla base della tecnica anteriore esistente alla data di deposito del brevetto.

Interessante evidenziare che è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione ad un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto. In conclusione, l’attività inventiva presuppone che il trovato, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.

INDUSTRIALITA’

Secondo l’art. 49 c.p.i. un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Conseguenza di ciò è che un’invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti.

Infine, ai sensi dell’art. 50 c.p.i., non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito; a due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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I concetti alla base del Brevetto per Modello di Utilità

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brevetto-modello-utilitàI modelli di utilità, ai sensi dell’art. 82 c.p.i., sono nuovi modelli che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti, atti a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di essi, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere.

Anche per il modello di utilità esistono quindi delle condizioni da rispettare, ovvero che si tratti di:

  • un modello nuovo
  • un modello che conferisca una particolare efficacia, comodità di applicazione o di impiego a prodotti già esistenti.

Ciò implica che ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, è richiesto che sia un’idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendo loro nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d’impiego. Viceversa, non può costituire oggetto di brevetto per modello di utilità l’invenzione che, rispetto ai trovati preesistenti, adotti soluzioni ed accorgimenti elementari attuabili da qualsiasi operatore provvisto di cognizioni tecniche medie per quel settore.

Ing N. Marzulli

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