Il Brevetto innovativo
chiarimento sul significato di “novità” di un brevetto
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Tra i requisiti che un’invenzione deve possedere per poter essere brevettata, c’è quello della novità; desideriamo chiarirne ancora una volta il significato poichè spesso ci vengono poste domande del tipo “ho visto un oggetto in Giappone (ad esempio), se non è brevettato in Italia posso farlo io?”.
Abbiamo più volte detto che possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano, tra le altre cose, un’attività inventiva; ciò significa che non si può brevettare qualcosa di non-nuovo e che non abbia comportato nessuna attività inventiva. In altri termini, un’invenzione è nuova se non è già compresa nello stato della tecnica, cioè se non è già stata resa accessibile al pubblico in nessuna parte del mondo (anche se trattasi di un Paese lontano come il Giappone).
Pertanto, non è possibile brevettare in Italia un’invenzione che è già stata prodotta e divulgata (anche solo all’estero). Lo ripetiamo ancora, un’invenzione deve essere nuova cioè non ci deve essere nulla di simile o uguale in nessuna parte del mondo. È questo il motivo per cui quando si deposita una domanda di brevetto, questo viene sottoposto ad una rigida ricerca di anteriorità che prende in esame tutti i brevetti mondiali esistenti (anche se si tratta solo di una domanda di brevetto nazionale).
Ricordiamo infine che con il brevetto il titolare acquista il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ed il diritto patrimoniale esclusivo di sfruttamento economico dell’invenzione; il primo è intrasmissibile, mentre il diritto patrimoniale si può trasmettere a terzi. La durata del brevetto per invenzione industriale è di anni 20 per le invenzioni e di anni 10 per i modelli di utilità, a partire dalla data di deposito della domanda e non è soggetto a rinnovo.