I concetti alla base del Brevetto per Modello di Utilità
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I modelli di utilità, ai sensi dell’art. 82 c.p.i., sono nuovi modelli che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti, atti a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di essi, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere.
Anche per il modello di utilità esistono quindi delle condizioni da rispettare, ovvero che si tratti di:
- un modello nuovo
- un modello che conferisca una particolare efficacia, comodità di applicazione o di impiego a prodotti già esistenti.
Ciò implica che ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, è richiesto che sia un’idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendo loro nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d’impiego. Viceversa, non può costituire oggetto di brevetto per modello di utilità l’invenzione che, rispetto ai trovati preesistenti, adotti soluzioni ed accorgimenti elementari attuabili da qualsiasi operatore provvisto di cognizioni tecniche medie per quel settore.