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Brevetto o modello di design?

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Il “packaging”, cioè la confezione, l’imballaggio di un prodotto può soddisfare non solo la sua funzione principale che è quella di contenimento e protezione del prodotto, ma può anche essere un vero e proprio veicolo pubblicitario, capace di distinguersi esteticamente dalla massa, tanto da invogliare una buona fetta di consumatori dai palati più raffinati.

Con l’aumento dell’e-commerce, in particolare in questo periodo di pandemia da covid, il packaging ha subito una vera e propria metamorfosi: all’originale funzione di “contenitore” per il trasporto si affianca l’esigenza di arrivare integro nelle case di chi ha acquistato online un prodotto; pertanto l’involucro deve possedere come requisito non solo quello di essere resistente ma anche esteticamente bello ed originale per poter essere anche destinato ad un eventuale regalo.

Non tutti sanno che l’imballaggio di un prodotto avente particolari caratteri di creatività ed originalità, può essere tutelato tramite il deposito di un brevetto per modello di utilità o anche per mezzo di un deposito per modello di design.

Il “modello di utilità” appartiene alla famiglia dei “brevetti” e si ricorre ad esso quando si riesce a conferire ad un prodotto industriale già noto, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, magari modificandone la forma. I modelli di utilità sono pertanto dei modelli nuovi, dotati di carattere innovativo che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse oppure oggetti di uso comune. I modelli di utilità sono quindi tutelati dal brevetto per modello di utilità.

Con il termine “design” invece si può tutelare sia un disegno (immagini bidimensionali) che un modello (forme tridimensionali), afferenti solo all’aspetto esteriore di un oggetto. Il design non deve essere confuso con il modello di utilità tutelabile mediante brevetto. Un modello di design per essere valido deve possedere determinati requisiti (ne abbiamo parlato qui).

Cogliamo l’occasione per citare quale esempio il packaging “Rollor” della Smurfit Kappa Group Italia, leader in Europa nel packaging. Come si legge dal portale della Smurfit Kappa, “Rollor” è l’ultimo brevetto mondiale lanciato dalla multinazionale irlandese, utilizzato per spedire capi di abbigliamento senza stropicciarli. L’imballo è 100% plastic free e si decompone apportando al packaging quel carattere innovativo che merita protezione.

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Confronto

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Cerchiamo di chiarire meglio in questa sede la differenza tra “modello di utilità” e “modello di design”, due concetti distinti, spesso erroneamente associati e confusi tra loro.

Il “modello di utilità” appartiene alla famiglia dei “brevetti” e si ricorre ad esso quando si riesce a conferire ad un prodotto industriale già noto, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, magari modificandone la forma. I modelli di utilità sono pertanto dei modelli nuovi che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse oppure oggetti di uso comune. I modelli di utilità sono tutelati dal brevetto per modello di utilità.

Con il termine “design” si può invece tutelare sia un disegno (immagini bidimensionali) che un modello (forme tridimensionali), facenti quindi riferimento SOLO all’aspetto esteriore di un oggetto. Il design non deve essere confuso con il modello di utilità tutelabile mediante brevetto.

Un modello di design per essere valido deve possedere i seguenti requisiti:

  1. Novità cioè nessun disegno o modello identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione;
  2. Liceità cioè un modello non deve essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume;
  3. Individualità cioè il modello deve essere dotato di carattere individuale, deve essere originale e diverso da altri design presenti sul mercato.

Il modello di design dura 5 anni e può essere rinnovato ogni 5 anni fino ad un massimo di 25 anni totali.

Il brevetto per modello di utilità invece dura 10 anni (contrariamente al brevetto per invenzione industriale che ne dura 20) a decorrere dalla data di deposito della domanda e non è rinnovabile.

Per depositare una domanda per modello di utilità, la procedura è assolutamente analoga a quella prevista per le invenzioni industriali (ne abbiamo parlato qui).

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Una domanda ricorrente

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AGGIORNATO IL 31/08/2020

brevettare idea“Ho un’idea, come posso brevettarla?”

“E’ possibile proteggere un’idea?”

La risposta è negativa, non si può brevettare o proteggere una semplice idea. Chiariamo meglio: il brevetto deve riguardare un qualcosa di concreto (un oggetto, un prodotto, un procedimento industriale ecc.) il quale dev’essere ben definito in ogni sua parte.  Un’idea per poter essere brevettata deve concretizzarsi in qualcosa di definito e attuato in ogni singolo dettaglio.

Facciamo un esempio: non basta dire “ho pensato ad un frullatore e voglio brevettarlo”, ma bisogna specificare come dev’essere fatto, il funzionamento, le parti che compongono l’oggetto ecc. Solo così si può procedere ai fini dell’ottenimento di un brevetto.

Un brevetto una volta ottenuto, garantisce al titolare l’uso e lo sfruttamento economico esclusivo dello stesso, limitatamente al territorio del Paese/i in cui il brevetto è stato depositato e viene mantenuto in vita.

Quando è possibile richiedere un brevetto?

Un brevetto può essere richiesto per: 

  • invenzione industriale
  • modello di utilità

Il brevetto per “invenzione industriale” viene concesso alle invenzioni che hanno un alto grado di innovazione e che rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico; ad esempio la creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o semplicemente rappresentante un miglioramento di un prodotto o procedimento già esistente. Dura 20 anni.

Il brevetto per “modello di utilità” viene concesso invece ai trovati (non ai procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, ossia che comportano una maggiore utilità o facilità nell’uso dell’oggetto noto. Dura 10 anni.

Durante l’arco di vita del brevetto, questo dev’essere mantenuto con il pagamento di tasse annuali (nel caso di invenzioni industriali) o quinquennali (nel caso di modello di utilità).

In entrambi i casi NON sono brevettabili “le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni”.

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La registrazione di un Brevetto per Modello di Utilità

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brevetto modello di utilitàAl modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, ovvero che comportano una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso. Il modello di utilità dura 10 anni (contrariamente all’invenzione industriale che ne dura 20), e non è rinnovabile.

Per depositare una domanda per modello di utilità, la procedura è assolutamente analoga a quella prevista per le invenzioni industriali, l’unica differenza è che occorrerà compilare il Modulo U e non il Modulo A, oltre al fatto che non occorre presentare la traduzione in inglese delle rivendicazioni. Riepilogando, bisognerà fornire:

» N° 1 (originale) + 3 copie del modulo domanda (Modulistica), cui vanno allegati:
» un riassunto senza disegni (n° 1 copia);
» la descrizione vera e propria (n° 1 copia);
» le rivendicazioni (n° 1 copia);
» Disegno/i dell’invenzione (n° 1 copia);
» Ricevuta del pagamento dei diritti all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, da effettuarsi tramite F24, per gli importi indicati (elenco tasse);
» Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito;
» Designazione dell’inventore; (eventuale)
» Documento di priorità; (eventuale)

Una volta depositata la domanda di brevetto per modello di utilità, quest’ultimo va poi mantenuto in vita pagando i relativi diritti, che in Italia sono da corrispondere in un’unica soluzione relativa al secondo quinquennio.

Ing. N. Marzulli

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Differenze tra modello di utilità ed invenzione o design

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AGGIORNATO IL 27/11/2023

invenzione_brevetto_edison

Un errore comune è quello di confondere i modelli di utilità con le invenzioni o con il design.

Attraverso il modello di utilità ci si limita soltanto a migliorare l’efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente. L’invenzione invece, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento.

Facciamo un esempio: un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe essere oggetto di brevettazione per invenzione, mentre l’impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.

Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di attività inventiva, non può essere tutelato come brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego.

Il modello di utilità si distingue chiaramente anche dal design. Il modello di utilità appartiene alla famiglia dei brevetti e si ricorre ad esso quando si riesce a conferire ad un prodotto industriale già noto, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego magari modificandone la forma.

Il termine “design” invece, si riferisce unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (la citata nuova impugnatura) rientrano nell’ambito di protezione dei modelli di utilità. Un modello di design per essere valido deve possedere determinati requisiti (ne abbiamo parlato qui).

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I concetti alla base del Brevetto per Modello di Utilità

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brevetto-modello-utilitàI modelli di utilità, ai sensi dell’art. 82 c.p.i., sono nuovi modelli che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti, atti a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di essi, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere.

Anche per il modello di utilità esistono quindi delle condizioni da rispettare, ovvero che si tratti di:

  • un modello nuovo
  • un modello che conferisca una particolare efficacia, comodità di applicazione o di impiego a prodotti già esistenti.

Ciò implica che ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, è richiesto che sia un’idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendo loro nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d’impiego. Viceversa, non può costituire oggetto di brevetto per modello di utilità l’invenzione che, rispetto ai trovati preesistenti, adotti soluzioni ed accorgimenti elementari attuabili da qualsiasi operatore provvisto di cognizioni tecniche medie per quel settore.

Ing N. Marzulli

Il Brevetto Italiano in estrema sintesi

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AGGIORNATO IL 22/03/2021

Brevetto Italiano sintesUn brevetto Italiano può riguardare un nuovo oggetto depositato come:

  1. invenzione industriale
  2. modello di utilità

Il riconoscimento di invenzione industriale viene attribuito ai trovati che hanno un alto grado di innovazione e che rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico.

Il modello di utilità si utilizza invece per proteggere gli oggetti che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, ossia che comportano una maggiore utilità o facilità nell’uso dell’oggetto noto. In entrambi i casi non sono brevettabili “le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni”.

Durata:

Il brevetto Italiano per invenzione industriale ha una durata di 20 anni e non può essere rinnovato, mentre il modello di utilità dura solo 10 anni.

Uso:

L’uso esclusivo garantito dal brevetto è ovviamente limitato al territorio del Paese o dei Paesi in cui il brevetto è stato depositato e viene mantenuto in vita.

Segretezza:

Quando si deposita una domanda di brevetto Italiano, essa rimane normalmente segreta per 18 mesi, ovvero non viene resa accessibile al pubblico: ciò consente all’inventore di testare l’efficacia della sua invenzione e prepararsi all’eventuale produzione, potendo contare quindi su un consistente vantaggio temporale nei confronti della concorrenza. Scaduti i 18 mesi, i contenuti del brevetto vengono resi accessibili al pubblico che può quindi visualizzarlo per intero richiedendone una copia. In virtù di ciò, è molto importante che il brevetto sia stato opportunamente redatto (descrizione e rivendicazioni), onde rendere difficoltoso ogni tentativo di plagio.

Descrizione e rivendicazioni:

La descrizione e le rivendicazioni sono altresì fondamentali affinché un brevetto sia oggetto di un’efficace tutela nonché sia concedibile in licenza a terzi (ne abbiamo parlato qui); in particolare, le rivendicazioni servono ad evidenziare tutte le parti realmente innovative del brevetto, ed è quindi sulla base di queste che si articolerà un’eventuale tutela bel brevetto in caso di plagio.

Lo scopo principale delle rivendicazioni è quindi quello di delineare l’estensione ed i limiti dell’esclusiva brevettuale, ossia di definire esattamente gli elementi di novità sui quali si basa l’intero brevetto. Occorre quindi individuare gli aspetti da rivendicare differenziandoli da tutto ciò che appartiene alla tecnica nota: ciò significa che non è sufficiente una dettagliata descrizione dell’invenzione da un punto di vista tecnico, bensì occorre anche individuare tutte le parti che saranno oggetto di rivendicazioni e redigere efficacemente le stesse.

Ricerca di novità

Un brevetto con una buona descrizione ma rivendicazioni parziali o lacunose, può risultare piuttosto debole in caso di plagio, e quindi difficilmente difendibile. L’invenzione oggetto di brevetto deve essere totalmente nuova, cioè non deve essere mai stata prodotta, commercializzata, divulgata o brevettata in nessuna parte del mondo prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Bisogna inoltre tener presente che da luglio 2008, in Italia è stata introdotta la ricerca di novità che viene effettuata su ogni domanda di brevetto presentata all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), o più comodamente presso una qualsiasi Camera di Commercio, per cui anche un brevetto Italiano viene concesso solo dopo una ricerca di novità che mira a verificare se l’invenzione oggetto di domanda di brevetto è realmente nuova o meno. Ciò implica che affinché un brevetto giunga alla registrazione superando anche la fase di ricerca di novità da parte dell’EPO (European Patent Office), ovvero l’Ufficio che effettua questo tipo di ricerche, è opportuno che i contenuti innovativi del brevetto siano stati efficacemente descritti e rivendicati.

Mantenimento in vita:

Una volta registrato un brevetto, quest’ultimo va poi mantenuto in vita pagando le tasse annuali, che in Italia sono dovute dal quinto anno in poi.

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