Tag Archives: design industriale

E’ possibile tutelarne il disegno?

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AGGIORNATO IL 22/02/2021

La ricetta alimentare è costituita dall’insieme di istruzioni necessarie per compiere un procedimento di trasformazione; pertanto una ricetta in linea di massima non possiede i requisiti per poter essere brevettata in quanto non produce un “effetto tecnico” tipico invece delle invenzioni.

cibi quindi non sono brevettabili ma è possibile brevettare la forma esteriore di un prodotto alimentare, ossia il suo disegno; si ricorre in questo caso al deposito di un disegno (o modello) relativo al prodotto avente caratteristiche estetiche caratterizzanti (evidentemente con lo scopo di rendere l’alimento più appetibile e desiderabile al consumatore). Ad esempio si può brevettare la forma della pasta piuttosto che una tavoletta di cioccolato o la cialda conica per i gelati.

Questa è la regola generale ma fanno eccezione alcuni prodotti che sono emersi negli ultimi anni, tra questi gli integratori alimentari, gli alimenti addizionati o ad esempio  i cosiddetti “novel food” ossia i cibi nuovi che non fanno parte della cultura alimentare tradizionale (ne abbiamo parlato qui).

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la Classificazione di Locarno

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AGGIORNATO IL 27/12/2021

un modello di lampadaE’ necessario per i disegni o modelli, come per i marchi, precisare la classe che ingloba i prodotti di cui al proprio disegno; se dunque, ad esempio, il disegno si riferisce ad una lampada, in sede di domanda di registrazione occorrerà designare la classe relativa agli strumenti per illuminazione.

Il design di un prodotto è il suo aspetto estetico, ornamentale ovvero l’insieme di linee, colori, forma e materiali del prodotto stesso. Quando un’impresa caratterizza il design industriale di un prodotto (ovvero gli conferisce un particolare pregio estetico), lo rende sicuramente più attraente per i consumatori finali, i quali frequentemente sono indotti all’acquisto proprio in virtù dell’aspetto estetico.

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi, che abbiano carattere individuale, suscettibili di applicazione industriale e che non siano contrari all’ordine pubblico ed al buon costume. La registrazione offre al titolare la possibilità di proteggere la sua creazione da eventuali imitazioni e sfruttare in esclusiva il suo disegno o modello.

In Italia lo strumento che viene adottato per classificare i disegni e modelli, è la Classificazione internazionale di Locarno che prende il nome dall’accordo di Locarno del 1968 (e successive modifiche). La classificazione è costituita da 32 classi di identificazione e 219 sottoclassi totali; ciascun numero della classe è accompagnato da un titolo che fornisce informazioni generali sul tipo di prodotto o servizio ad essa appartenente. Ogni classe identifica per macroaree i prodotti in essa contenuti: se ad esempio si desidera registrare un orologio a pendolo, occorrerà considerare la macroarea relativa agli orologi e, di seguito, tutte le sottoclassi per individuare quella relativa agli orologi a pendolo.

La registrazione del disegno o del modello ha una durata quinquennale a decorrere dalla data di deposito della domanda. Il titolare del disegno o modello può prorogarne la durata ogni 5 anni fino ad un massimo di 25 anni sempre avendo come riferimento la data di deposito della domanda di registrazione. Sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è disponibile una versione in Italiano dell’Accordo di Locarno, entro cui sono dettagliatamente indicate le classi e le sottoclassi della classificazione; per visionarla cliccare qui.

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riattivato il programma “Disegni+” destinato alle PMI

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disegni+Riportiamo una notizia da poco apparsa sul sito dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi); essa si riferisce alla messa a disposizione di nuovi incentivi per il deposito di domande di modelli e disegni industriali. Questo programma di incentivi riparte ora con una dotazione di oltre 6 milioni di euro. Di seguito riportiamo fedelmente quanto pubblicato sul sito:

È nuovamente attiva, dal 10 giugno, la misura B del programma “Disegni+”, quella dedicata agli “Incentivi per la valorizzazione economica dei modelli e disegni industriali”. Era stata sospesa il 23 dicembre 2011 a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. La riattivazione, resa nota con  Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129, serie generale, del 4 giugno 2013, è stata resa possibile dalla riallocazione delle risorse destinate al programma, dopo aver effettuato una ricognizione dei fondi disimpegnati fino ad oggi a seguito di vari eventi (decadimenti, rinunce, ecc.) sommati ai fondi ancora disponibili sulla misura A (“Premi per il deposito nazionale, comunitario e internazionale di domande di registrazione di modelli e disegni industriali”).
In tal modo, sono stati rimessi a disposizione delle micro e pmi italiane oltre 6 milioni di euro, destinati a coprire le future richieste di premi e di incentivi, senza alcuna ripartizione predeterminata fra l’una e l’altra misura. Trattandosi di un programma “a sportello”, sarà possibile presentare domanda di agevolazione fino all’esaurimento delle risorse, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso reso pubblico sulla GURI n. 179, serie generale, del 3 agosto 2011, consultabile sul sito internet www.incentividesign.it

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Dic
09
2011

Made in Italy

Modelli e Disegni per tutelare il Made in Italy

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AGGIORNATO IL 18/03/2024

Made in ItalyLa registrazione di un modello di design rappresenta una forma di tutela utile a proteggere la parte propriamente estetica-ornamentale di un oggetto, dunque tutto ciò che riguarda l’aspetto esteriore del prodotto, ignorando che l’applicazione del disegno possa o meno implicare un’utilità tecnica.

Per definire come tale un disegno o un modello, dove per disegno s’intende una creazione bidimensionale e per modello una creazione tridimensionale, deve entrare in gioco esclusivamente la sua forma esteriore che conferisca all’oggetto una sembianza singolare e caratteristica.

Ciò significa che le forme non proteggibili sono quelle dotate di carattere funzionale (ossia quelle che in virtù della loro forma permettono di ottenere una “utilità” che, magari, può essere oggetto di un brevetto per modello di utilità) e quelle necessarie affinché un prodotto venga realizzato o possa essere unito ad un altro prodotto (solo l’aspetto esteriore di quest’ultimo potrà, al limite, ritenersi degno di registrazione come modello di design).

La registrazione del disegno o modello (presso l’UIBM per quanto riguarda l’ambito nazionale, presso l’EUIPO o la WIPO per l’ambito rispettivamente comunitario ed internazionale) è l’unico strumento valido per poter ottenere un duplice diritto: l’esclusiva di utilizzazione dei risultati del lavoro creativo ed innovativo sul piano estetico, e la facoltà di proibire a terzi l’uso non autorizzato della forma o di imitazioni della stessa.

In un mercato altamente competitivo come quello attuale, puntare sulla caratterizzazione estetica del proprio prodotto è sicuramente uno dei principali fattori strategici di successo per ottenere dei riscontri positivi e per difendersi dalla contraffazione sempre più diffusa di prodotti non originali.

Tuttavia, nonostante i costi modesti, la registrazione del modello di design non è ancora considerata a tutti gli effetti come un elemento strategico finalizzato ad esprimere la capacità innovativa e creativa di un’azienda produttrice di “Made in Italy”.

Valorizzare il “Made in Italy” è infatti quasi una necessità, specie nel mercato attuale in cui è presente una quantità enorme di beni che prendono origine da omologhi Italiani: le caratteristiche di creatività, qualità e stile presenti nei prodotti italiani sono infatti ammirate in tutto il mondo e purtroppo costituiscono un’attrattiva anche per tutti coloro che si affacciano sul mercato con l’intento di generare guadagni mediante imitazione e contraffazione dei prodotti “Made in Italy”.

Per questo motivo è molto importante ed è sempre consigliabile registrare il proprio modello di design, per tutelarsi dai falsi e permettere al “Made in Italy” di continuare a spiccare nello scenario mondiale, come da sempre accade, per il buon gusto, la raffinatezza e l’estro del lavoro eseguito dai produttori italiani.

Per muoversi correttamente è altresì  importante conoscere la differenza tra design, modello e diritto d’autore (ne abbiamo parlato qui).

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Modelli di design industriale

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AGGIORNATO IL 24/02/2025


modello-design-industrialeIl design di un prodotto è il suo aspetto estetico ovvero l’insieme di linee, colori, forma e materiali del prodotto stesso.
Quando un’impresa caratterizza il design industriale di un suo prodotto (ovvero gli conferisce un particolare pregio estetico), lo rende sicuramente più attraente per i consumatori finali i quali, frequentemente, sono indotti all’acquisto proprio in virtù dell’aspetto estetico. Curare il design di un prodotto, può quindi fare la differenza ed è soprattutto in virtù di ciò che risulta opportuno proteggere adeguatamente le proprie creazioni, onde evitare che esse vengano copiate dalla concorrenza.

Non tutto può però essere oggetto di registrazione come modello di design industriale; a tal proposito l’art. 31 del c.p.i. stabilisce che i due requisiti fondamentali che deve possedere un design affinché possa costituire oggetto di registrazione, sono la sua novità ed il suo carattere individuale. Inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione come design quelle caratteristiche dell’aspetto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso; volendo chiarire quest’ultimo aspetto, diciamo che quelle determinate caratteristiche dell’oggetto che devono essere riprodotte esattamente in quel modo per consentire al prodotto di essere unito, connesso, incorporato o messo a contatto con un altro prodotto, non possono essere oggetto di registrazione.

In merito al requisito fondamentale della novità di un design, ciò deve implicare che nessun design identico (o molto simile) è stato mai divulgato o depositato o registrato alla data del deposito della domanda di registrazione del medesimo.

Il requisito del carattere individuale di un design significa invece che un design deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente da quella suscitata da qualsiasi altro design precedentemente divulgato. Si potrà quindi affermare che il design di un prodotto è dotato di carattere individuale, quando in virtù delle differenze rispetto ai design preesistenti, esso sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori influenzandone (talvolta) le scelte di acquisto.

È importante evidenziare che nella nuova disciplina, è stato introdotto il concetto di “utilizzatore informato”, che risulta essere una via di mezzo fra il mero consumatore previsto per i marchi e l’esperto del ramo previsto per i brevetti d’invenzione. È quindi costui che dev’essere in grado di percepire il carattere individuale di un prodotto sulla base di un’impressione d’insieme che tenga conto dell’aspetto complessivo delle forme.

Non bisogna confondere il modello di design con il modello di utilità, due concetti distinti spesso erroneamente associati e confusi tra di loro (ne abbiamo parlato qui).

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