Tag Archives: volgarizzazione marchio

E’ possibile?

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E’ possibile registrare come marchio una parola di uso comune? Diciamo subito che è certamente possibile registrare come marchio una parola di uso comune a condizione che sia dotato di capacità distintiva e che non sia semplicemente descrittivo dei prodotti e/o servizi che contraddistingue.

Facciamo un esempio. L’azienda multinazionale statunitense “Apple” che, tradotto in italiano significa “mela”, contraddistingue la produzione di sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali che non hanno nulla a che fare con la mela come frutto. In questo caso è stato possibile registrarlo come marchio perchè si tratta di un termine di uso comune che non ha alcuna attinenza col prodotto che caratterizza.

La capacità distintiva implica quindi che non possono essere registrati come marchi d’ impresa i segni privi di tale carattere, cioè le denominazioni generiche di prodotti o servizi o le loro indicazioni descrittive; infatti un marchio è definito “debole” quando non è dotato di capacità distintiva

Diverso e contrario è il caso della volgarizzazione di un marchio. La volgarizzazione di un marchio si verifica quando esso perde la sua capacità di identificare un prodotto specifico e viene associato ad un’intera categoria di prodotti con le medesime caratteristiche, ossia diventa di uso comune per identificare un generico prodotto di quella determinata categoria.

Dopo che un nome è diventato di uso comune, interviene la sua decadenza come marchio in quanto viene meno la sua capacità distintiva. Citiamo ad esempio la penna biro, il thermos, il nylon, la jeep, oggi spesso comunemente usati per identificare rispettivamente una penna a sfera, un contenitore per mantenere fresca una bevanda, un tessile sintetico od un veicolo a quattro ruote motrici (ne abbiamo parlato qui).

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Attenzione doppia

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Vogliamo ribadire che un marchio noto gode di una tutela doppia (così come ha ribadito la Corte di Cassazione in una recente sentenza), cioè di una tutela che va oltre il rischio di confusione che si può creare con un marchio simile più debole: si tratta di una protezione ulteriore contro la contraffazione, poiché il marchio famoso rischia di essere “diluito” dalla commercializzazione di prodotti con segni simili al proprio.

Se un marchio è famoso non è sufficiente prendere in considerazione solo il rischio di confusione, bisogna tener conto anche del fatto che colui che copia un marchio noto si avvantaggia della sua rinomanza. Pertanto la sua tutela diventa doppia e quindi rafforzata poichè sussiste il rischio di diluizione, cioè il rischio di diluire la forza di un marchio che gode di rinomanza.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che la somiglianza tra i due marchi non deve necessariamente essere tale da creare confusione, ma è sufficiente che tale somiglianza crei un legame tra il marchio notorio ed il successivo, tale da permettere a quest’ultimo di sfruttarne la notorietà.

Il fenomeno della diluizione del marchio (anche detto “corrosione”) si verifica quando viene lesa la capacità distintiva di un determinato marchio, ossia quando questo non è più in grado di far pensare ad un prodotto specifico; ciò può accadere quando si diffondono una miriade di marchi simili ad esso, al punto che se un consumatore vede quel marchio non lo associa più ad un prodotto specifico ma ad una generica categoria di prodotti tutti con caratteristiche simili tra loro.

Il fenomeno, anche noto col termine di “parassitismo”, è cioè una sorta di “volgarizzazione” del marchio che si verifica appunto quando esso perde la sua capacità di identificare un prodotto specifico e viene associato ad un’intera categoria di prodotti con le medesime caratteristiche (ne abbiamo parlato qui).

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con l’aggiunta dei fenomeni del “tarnishing” e “blurring”

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AGGIORNATO IL 14/06/2021

Si ha il fenomeno della diluizione del marchio (anche detto “corrosione”) quando viene lesa la capacità distintiva di un determinato marchio, ossia quando questo non è più in grado di far pensare ad un prodotto specifico; ciò può accadere quando si diffondono una miriade di marchi simili ad esso, al punto che se un consumatore vede quel marchio non lo associa più ad un prodotto specifico ma ad una generica categoria di prodotti tutti con caratteristiche simili tra loro.

Il fenomeno, anche noto col termine di “parassitismo”, è cioè una sorta di “volgarizzazione” del marchio (ne abbiamo parlato qui) che si verifica appunto quando esso perde la sua capacità di identificare un prodotto specifico e viene associato ad un’intera categoria di prodotti con le medesime caratteristiche. 

Lo svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento si verifica nel caso in cui l’uso del segno possa svalutare l’immagine del marchio notorio incompatibile con quella acquisita nel corso degli anni. Il fenomeno della diluizione del marchio si può verificare anche attraverso le pratiche del “tarnishing” e del “blurring”.

Il “tarnishing” avviene quando viene utilizzato illegalmente un marchio noto per contraddistinguere prodotti e/o servizi di qualità inferiore in maniera talmente evidente da non indurre in errore il consumatore sulla provenienza. Il “blurring” invece è l’associazione del marchio a prodotti differenti cioè avviene quando la capacità distintiva del prodotto celebre viene meno a causa dell’uso sempre illegittimo del marchio da parte di terzi per caratterizzare altre specie di prodotti e/o servizi.

Pertanto è importante che il marchio sia tutelato sia contro il rischio di creare confusione nel consumatore che contro lo sfruttamento parassitario della sua notorietà e della sua capacità distintiva tale da recare un pregiudizio o uno svilimento del marchio, ledendone la reputazione.

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un marchio che perde la sua “capacità distintiva”

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AGGIORNATO IL 02/08/2021

volgarizzazione del marchioLa volgarizzazione di un marchio può portare alla sua decadenza; la volgarizzazione di un marchio si verifica quando esso perde la sua capacità di identificare un prodotto specifico e viene associato ad un’intera categoria di prodotti con le medesime caratteristiche, ossia diventa di uso comune per identificare un generico prodotto di quella determinata categoria.

Dopo che un nome è diventato di uso comune, interviene la sua decadenza come marchio in quanto viene meno la sua capacità distintiva. Ricordiamo che la capacità distintiva di un marchio è considerato un elemento essenziale. Citiamo ad esempio la penna biro, il thermos, il nylon, la jeep, oggi spesso comunemente usati per identificare rispettivamente una penna a sfera, un contenitore per mantenere fresca una bevanda, un tessile sintetico od un veicolo a quattro ruote motrici.

Un altro caso è quello della Nutella che è stata inserita all’interno del dizionario Devoto-Oli come sinonimo di “crema spalmabile”. Quando venne messa in commercio la famosa crema era dotata di forza innovativa, non esisteva un prodotto similare sul mercato. In seguito, a causa dell’eccessivo successo del prodotto per intensa utilizzazione, campagne pubblicitarie e diffusione del marchio, ha acquistato notorietà.

La casa produttrice, la Ferrero, ha preteso l’aggiunta del simbolo ® sul dizionario per tutelare il suo prodotto ed impedirne la volgarizzazione. Anche la forma di un prodotto può essere dotata di capacità distintiva. Ne è un esempio la caffettiera Moka della Bialetti, esposta al fenomeno della volgarizzazione come per i marchi verbali.

Pertanto un marchio sarà forte se fantasioso e dovrà discostarsi il più possibile dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue. Ad esempio se scegliessimo il marchio “BELLAPADELLA” per contraddistinguere una padella, il marchio risulterebbe piuttosto debole perché privo di fantasia nonché strettamente legato all’articolo rappresentato. Se invece attribuiamo alla padella il marchio “FIORELLA”, avremo un marchio molto forte poiché molto lontano dal prodotto contraddistinto.

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