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L’obbligo di differenziazione

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Un marchio anche se ritenuto debole, perchè meramente descrittivo dei prodotti o servizi che caratterizza, deve contenere al suo interno un elemento anche minimo che lo possa differenziare da altri.

Un marchio è debole quando termini o espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto, per esempio super, extra od altri aggettivi, indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva. Al contrario, un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso, riuscendo nell’obiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori.

Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue (in esso non compaiono quindi aggettivi). Esso è privo anche di riferimenti geografici (ne abbiamo parlato qui). 

Molti marchi invece vengono depositati nonostante risultino molto “deboli” e, quindi, difficilmente tutelabili. Vediamo il caso di una controversia tra il marchio “partito liberale italiano” ed il marchio “partito liberale europeo”. Il primo aveva chiesto al giudice la cessazione dell’utilizzo del marchio rivale “partito liberale europeo” in quanto a suo avviso mancante del requisito della novità e palesemente simile al proprio, registrato anteriormente.

Il Tribunale di Roma riconosce la confondibilità tra i due marchi pur essendo il primo abbastanza debole in quanto costituito da termini puramente descrittivi. La presenza della parola “europeo” non è un sufficiente elemento di differenziazione anche perchè la connotazione geografica è assolutamente irrilevante. Pertanto, anche laddove il marchio sia debole un minimo di distinzione, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, deve pur esserci al fine di evitare il rischio di confusione.

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Quando può essere vincente

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Gli acronimi sono dei nomi di fantasia composti dalle iniziali di altre parole. L’acronimo è spesso adoperato dalle aziende per caratterizzare l’insegna o il nome della ditta o anche come marchio per contraddistinguere la vendita di prodotti e/o servizi.

Nella maggior parte delle volte, con i dovuti accorgimenti, registrare un acronimo come marchio potrebbe risultare una scelta vincente in termini di originalità, novità e forza. Facciamo degli esempi pratici.

Sorprenderà sapere che alcuni brand famosi in tutto il mondo come IKEA, la nota multinazionale di arredamento e la LEGO famosa per i suoi mattoncini, sono degli acronimi. Anche ad esempio, solo per citarne alcuni, l’italiano marchio automobilistico FIAT significa “Fabbrica Italiana Automobili Torino”, o il termine NASA proprio dell’Agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti d’America deriva da National Aeronautics And Space Admnistration. Ma vediamo quando è possibile registrare un acronimo come marchio senza incorrere in errori.

Il primo errore da evitare se vogliamo depositare come marchio un acronimo è registrare la dicitura composta da tutto, cioè anche dalle parole che la spiegano. In questo caso alta è la probabilità che il marchio venga rifiutato dall’UIBM in caso di marchio nazionale o dall’EUIPO nel caso di un comunitario, questo perchè i termini generici o di uso comune (che appartengono a tutti ad esempio extra, super, mega etc.) come, tornando all’esempio, “Fabbrica Italiana Automobili Torino” o quelli solo descrittivi, cioè che coincidono con il prodotto o servizio che rappresentano (ad es. bella casa), non possono essere registrati come marchio(ne abbiamo parlato qui).

Pertanto prima di registrare un acronimo consigliamo di:

  • depositare solo il termine creato dall’acronimo non la sua spiegazione;
  • creare un acronimo non troppo lungo perchè potrebbe risultare difficile da memorizzare;
  • creare un acronimo composto da almeno 4 lettere perchè se più breve potrebbe essere già stato registrato come sigla.

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Vediamo perchè

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AGGIORNATO IL 19/02/2024

La rappresentazione di segni distintivi a sfondo calcistico è carente di una forte identità concettuale in relazione a prodotti e/o servizi commercializzati con quel marchio nel settore sportivo.

Lo ha stabilito la Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) in seguito ad una diatriba che riguardava l’opposizione presentata dalla Panini avverso la registrazione di un marchio depositato dall’ex calciatore Jurgen Klinsmann visivamente molto simile a quello della nota casa editrice.

Inizialmente la Commissione accoglieva le ragioni avanzate dalla Panini ma in seconda battuta, dopo l’opposizione presentata da Klinsmann, ha ritenuto di stabilire che la difformità tra i due segni è tale da non recare confusione; quindi ha concluso affermando che non vi è somiglianza e pertanto il marchio può essere registrato.

La Commissione ha precisato che il rischio di confusione “deve essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva da questi prodotta”.

Pertanto, nel caso di specie la valutazione non ha rilevato alcuna somiglianza:

  1. Visiva perchè i due marchi sono dissimili cioè non sono uguali;
  2. Fonetica in quanto sono figurativi e non vi è somiglianza di suono;
  3. Concettuale perchè non c’è un concetto chiaro da associare al segno (debolezza concettuale).

Una somiglianza di fatto tra i marchi sussiste quando gli stessi sono parzialmente identici per almeno uno dei tre punti elencati sopra. La rappresentazione di un calciatore deve essere considerata come debole.

Come regola generale, è importante sapere che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiscono ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”. Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue.

Pertanto, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (cioè semplicemente descrittivo di alcune qualità del prodotto) tanto più risulterà debole; in questo caso risulterà scarsa anche la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili. 

Però se al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo risulta troppo generico difettando di originalità, può verificarsi un curioso fenomeno denominato “secondary meaning”, passando cioè da “debole” a “forte” (ne abbiamo parlato qui). 

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Potenziare l’efficacia di un marchio

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AGGIORNATO IL 19/09/2022

Un marchio forte

Un marchio ‘forte’ e ben conosciuto…

Un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più colpirà l’immaginazione dei consumatori; immediata conseguenza è che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiranno ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”.

Termini o espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto, per esempio super, extra ecc, indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva. Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue.

Ad esempio, se scegliessimo il marchio “SUPER MARTELLO” per contraddistinguere un martello, il marchio risulterebbe piuttosto debole perché privo di fantasia nonché strettamente legato all’articolo rappresentato. Se invece attribuiamo al martello il marchio “UGO”, avremo un marchio molto forte poiché molto lontano dal prodotto contraddistinto.

Un marchio forte rende anche più incisiva la sua tutela: infatti, se il marchio è forte saranno ritenuti confondibili rispetto ad esso anche i segni che presentano alterazioni grafiche e concettuali trascurabili. Viceversa, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (vale a dire suggerisce alcune qualità del prodotto che intende contraddistinguere) e, quindi, debole, meno incisiva sarà la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili (quindi anche piccole variazioni potranno escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità).

Se al momento del deposito della domanda di marchio, quest’ultimo risulta troppo generico difettando di originalità, può accadere un curioso fenomeno e cioè che si rafforzi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. Un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando cioè da “debole” a “forte” grazie al fenomeno del “secondary meaning” (ne abbiamo parlato qui).

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un esempio pratico

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AGGIORNATO IL 12/02/2024

marchio-debole-forteCome regola generale, una delle caratteristiche che deve possedere un marchio per essere valido è la capacità distintiva; in virtù di ciò, un marchio privo di tale carattere non può essere registrato o, qualora qualcuno abbia tentato di farlo, può essere annullato.

Per chiarire, non può essere registrato un marchio composto solo da termini generici di uso comune e che appartengono a tutti (ad esempio le denominazioni generiche di prodotti/servizi o gli aggettivi); cioè non potrebbe mai essere registrare il marchio “casa bella”.

Può succedere però che un marchio meramente generico e descrittivo, acquisisca una certa distintività grazie all’uso protratto nel tempo ed al supporto pubblicitario. E’ il fenomeno del c.d. “secondary meaning” che si verifica quando un marchio da debole (perché privo di originalità) diventa forte.

Pertanto anche un marchio descrittivo qual è ad esempio la parola “divano” può potenzialmente acquisire nel tempo distintività. E’ esattamente ciò che è accaduto al marchio “Divani & Divani” la cui importanza sul mercato nazionale ed estero è decisamente nota a tutti. La “Divani & Divani” conveniva in giudizio la meno conosciuta casa produttrice “Divini & Divani” contestandole una certa confondibilità con il suo marchio. La Corte di Cassazione le diede ragione ribaltando il giudizio espresso dalla Corte di Appello.

Quest’ultima riteneva che il ben noto marchio pugliese fosse debole perché costituito da una parola di uso comune qual è appunto “divani” e che la ripetizione della suddetta parola intervallata dalla “e” commerciale non potesse costituire requisito di originalità. La Suprema Corte riconobbe invece il fenomeno del secondary meaning; pertanto “Divani & Divani”, marchio inizialmente debole divenne forte sul mercato proprio grazie al suo successo ottenuto attraverso un’ampia diffusione pubblicitaria e propaganda del prodotto.

Questo fenomeno può verificarsi anche per i marchi di colore come è accaduto per la ben conosciuta marca di cioccolato Milka: l’iniziale marchio di colore lilla nella classe del cioccolato passò da debole a forte grazie ad un’idonea campagna di comunicazione che oggi differenzia il cioccolato Milka da prodotti similari (ne abbiamo parlato qui).

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il caso “riminifiera”

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AGGIORNATO IL 29/03/2021

rimini fieraUn marchio inizialmente debole perché privo di originalità può acquisire successivamente notorietà e trasformarsi in un marchio forte: è quello che è accaduto al marchio “Riminifiera” il cui uso protratto nel tempo gli ha donato carattere distintivo e notorietà.

“Riminifiera” è un marchio puramente descrittivo e quindi inizialmente debole perché composto da due parole (“rimini” e “fiera”) le quali non garantiscono nessuna originalità; la prima è infatti un luogo geografico, mentre l’altra è un termine assolutamente generico.

In generale, termini o espressioni che sono di uso comune indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva, il che si traduce in una maggiore difficoltà di tutela in caso di lite. Il marchio forte è invece molto fantasioso e più facile da difendere (ne abbiamo parlato qui).

Il marchio “Riminifiera” ha acquisito capacità distintiva attraverso il fenomeno del “secondary meaning” (ne abbiamo parlato qui) e quindi è maggiormente tutelabile; esso inoltre ha ottenuto la cosiddetta “tutela ultramerceologica”, cioè una tutela estesa a tutte le classi. Infatti quando un marchio è noto si può considerare tutelato in tutte le 45 classi della Classificazione di Nizza.

La “tutela ultramerceologica” garantita dalla legge serve ad impedire che dei terzi traggano un vantaggio economico dalla notorietà altrui e ad evitare di generare confusione nel consumatore (ne abbiamo parlato qui).

Così si è pronunciata la Suprema Corte (Cassazione n. 14342/03) sul marchio “Riminifiera” riconoscendone la titolarità alla Rimini Fiera Spa, che per vent’anni lo ha utilizzato come marchio di fatto sia a livello nazionale che internazionale. Il preuso ne ha determinato l’uso esclusivo rendendo nullo un marchio simile registrato dalla Riminifiere Srl la quale, giocando scorrettamente sul tempo, aveva l’ intento di appropriarsi del noto marchio eliminando la società rivale.

L’uso protratto nel tempo del marchio di fatto “Riminifiera”, ha permesso alla società di acquisire quella notorietà tale da essere facilmente riconoscibile da parte di un utente medio. “Riminifiera” si è rafforzato con l’utilizzo continuo riuscendo, grazie a mirate campagne di comunicazione, a conquistare quel carattere distintivo idoneo a contraddistinguerlo da servizi simili.

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L’importanza del nome

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AGGIORNATO IL 07/06/2021

marchio forte e debole

Molti marchi vengono depositati nonostante risultino molto “deboli” e, quindi, difficilmente tutelabili; vogliamo pertanto nuovamente chiarire gli importanti concetti di marchio “forte” e “debole” (ne abbiamo già parzialmente parlato qui).

Marchio FORTE

Un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso, riuscendo nell’obbiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori. Immediata conseguenza è che l’utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto, conferiranno ad un marchio una maggiore capacità distintiva rendendolo “forte”.
Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue (in esso non compaiono quindi aggettivi). Esso è privo anche di riferimenti geografici.
Ad esempio, se attribuiamo ad un martello il nome “UGO”, avremo un marchio molto forte poiché molto lontano dal prodotto contraddistinto.
Un marchio forte rende anche più incisiva la sua tutela: infatti, se il marchio è forte saranno ritenuti confondibili rispetto ad esso anche i segni che presentano minime alterazioni grafiche e concettuali.

Marchio DEBOLE

Termini o espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto, per esempio super, extra od altri aggettivi, indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva.
Ad esempio, se volessimo registrare il marchio “SUPER MARTELLO” per contraddistinguere un martello, il marchio risulterebbe piuttosto debole perché privo di fantasia nonché strettamente legato all’articolo rappresentato. Pertanto, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (cioè semplicemente descrittivo di alcune qualità del prodotto) tanto più risulterà debole; in questo caso risulterà scarsa anche la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi simili (quindi anche piccole variazioni potranno escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità).

Se al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo risulta troppo generico difettando di originalità, può accadere un curioso fenomeno e cioè che si rafforzi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. Un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da “debole” a “forte” grazie al fenomeno del “secondary meaning” (ne abbiamo parlato qui).

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analizziamo le differenze

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AGGIORNATO IL 14/09/2020

Quali sono le differenze tra un marchio verbale ed uno figurativo?

Il marchio verbale consiste in una dicitura semplicemente digitata su una tastiera, a caratteri di stampa, ossia del tutto priva di caratteri personalizzati, colori, grafica e/o logo; si tratta quindi di una scritta senza alcuna componente grafica. Quando si deposita un marchio verbale viene pertanto tutelata la/e parola/e e non il suo aspetto esteriore (cioè con quali caratteri e colori viene scritta).

Il marchio è figurativo quando invece possiede una grafica personalizzata e/o dei caratteri di fantasia e/o dei colori e/o un logo. Quando si effettua il deposito di un marchio figurativo, vengono pertanto tutelati sia i termini utilizzati che l’aspetto esteriore (cioè caratteri personalizzati, colori, grafica, logo).

Prima di depositare un marchio, pertanto, è importante avere le idee ben chiare e decidere se depositare un marchio costituito solo da parole, da parole + grafica o soltanto da grafica.

La decisione su quale tipo di registrazione effettuare, può dipendere dall’esistenza o meno un logo:

  •  se si dispone di un logo, la scelta è ovviamente quella di un marchio verbale;
  •  se invece si è realizzato un marchio dotato di un minimo di aspetto esteriore,   sarebbe opportuno registrarlo come figurativo anche perchè i consumatori   memorizzano più facilmente un’immagine che una parola.

Oppure, un altro criterio interessante per decidere se registrare un marchio come verbale o figurativo, potrebbe derivare dalla valutazione della sua forza:

  • se si tratta di un marchio foneticamente forte, quindi piuttosto originale ed innovativo, potrebbe essere sufficiente registrarlo come verbale svincolandosi quindi dal suo aspetto esteriore;
  • se il marchio invece è debole perchè il suo nome potrebbe far pensare al prodotto/servizio che si commercializzerà, al titolare converrà allora registrarlo come figurativo perchè acquisterà forza.

È bene sapere che se si registra un marchio comunitario che presenta lettere alfabetiche diverse da quelle in uso nell’UE, dovrà essere depositato come marchio figurativo.

È inoltre utile ricordare che la tutela del proprio marchio contro eventuali altri depositati posteriormente, si estende non solo ai marchi identici ma anche a quelli simili sia verbalmente che foneticamente (ne abbiamo parlato qui)

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quando un marchio da “debole” può diventare “forte”

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AGGIORNATO IL 08/11/2021

MILKA-un esempio di secondary meaningSe al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo è troppo generico e difetta di originalità, può comunque rafforzarsi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. In altre parole, un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da “debole” a “forte”; è il fenomeno del “secondary meaning”.

Un marchio è “forte” quando è originale e fantasioso, riuscendo nell’obiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori. La capacità distintiva invece implica che non possono essere registrati come marchio d’ impresa i segni privi di tale carattere, cioè le denominazioni generiche di prodotti o servizi o le loro indicazioni descrittive; infatti un marchio è definito “debole” quando non è dotato di capacità distintiva.

Grazie al “secondary meaning” se un marchio non è inizialmente originale, può diventarlo successivamente attraverso strategie di comunicazione che da debole lo fanno diventare forte. Infatti ciò avviene quando un marchio può acquistare capacità distintiva e non essere nullo, grazie all’uso protratto nel tempo dopo o prima della registrazione.

Il secondary meaning si verifica quando una parola in origine di uso comune, quindi priva di carattere distintivo, non può inizialmente essere registrata come marchio. Difatti succede che, in seguito, con l’uso continuato del prodotto o servizio, quella parola acquisisca un significato secondario, idoneo a contraddistinguere i prodotti o i servizi. L’uso continuato da parte dell’impresa fa ottenere quel carattere individualizzante che mancava al prodotto e nel frattempo il prodotto conquista la notorietà diventando facilmente riconoscibile dal consumatore.

Altri fattori che contribuiscono a renderlo noto sono l’estensione produttiva da parte dell’impresa e gli investimenti della stessa nell’attività di comunicazione, utili per promuovere il prodotto. Un esempio evidente è quello della ben conosciuta marca di cioccolato Milka; l’iniziale marchio di colore “lilla” nella classe del cioccolato, passò da debole a forte grazie ad un’idonea campagna di comunicazione e marketing, che oggi differenzia il cioccolato Milka da prodotti similari.

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Come il Giudice decide nei conflitti tra marchi

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AGGIORNATO IL 29/08/2022

giudizio-contraffazione-del-marchioLa soluzione del conflitto nascente dalla violazione dei diritti di esclusiva (contraffazione) conferiti dalla registrazione del marchio (ad es.  registrazione del marchio nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) richiede un’analisi complessa e individuale, non standardizzabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati, anche nell’ambito del diritto comunitario ed internazionale, sì da orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.

È da precisare che presupposto necessario perchè si possa parlare di contraffazione del marchio registrato è la confondibilità cioè la possibilità che, mediante utilizzo di un segno distintivo, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale rischio di confusione per il pubblico è particolarmente intenso quando il segno distintivo è non solo identico o simile al marchio registrato ma è anche utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli distinti con il marchio registrato.

L’esame di confondibilità tra il marchio registrato e un segno simile utilizzato per distinguere prodotti o servizi identici e/o affini deve essere diretto in primo luogo ad accertare la presenza di caratterizzazioni che, complessivamente considerate, possano produrre il rischio di creare nel pubblico quella confusione sulle attività delle imprese e sull’origine dei prodotti e dei servizi che la tutela del  marchio registrato intende evitare. Tali caratterizzazioni si apprezzano essenzialmente sotto i profili  grafico-visivo, fonetico e concettuale:  è il cd. criterio della Valutazione globale e sintetica del segno distintivo nelle sue componenti distintive Fonetica, Visuale, Concettuale.

In sostanza il Giudice è chiamato a valutare se tra il marchio registrato e il segno distintivo accusato di contraffazione sussista una somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale, complessivamente apprezzata, di tale intensità da determinare il rischio di confusione per il pubblico qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini. In relazione poi al tipo di marchio registrato e all’oggetto della protezione, una o più delle componenti sarà determinante: ad es. la componente fonetica e concettuale nel marchio registrato per distinguere un servizio; la componente visiva nel marchio registrato consistente nella forma del prodotto e della confezione  – forma che può costituire essa stessa oggetto di registrazione come marchio.

Spesso dirimente per la soluzione dei conflitti tra marchio registrato e segni similari è l’apprezzamento della capacità distintiva del marchio registrato: cd. criterio della Valutazione della Forza/Debolezza (originalità e individualità) del segno distintivo. Un marchio forte è ad es. un nome di fantasia che concettualmente non richiami e non abbia alcuna capacità descrittiva del prodotto o servizio che contraddistingue. Al contrario è un marchio debole quello costituito esclusivamente o principalmente dalla denominazione o raffigurazione generica del prodotto o servizio o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio o nel linguaggio corrente sono usati per designare la natura, la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Quando il  marchio registrato è un marchio forte, il Giudice valuterà il segno distintivo simile accusato di contraffazione come maggiormente confondibile perché più facilmente identificabile dal pubblico con il marchio registrato o ad esso associabile.

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