L’obbligo di differenziazione
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Un marchio anche se ritenuto debole, perchè meramente descrittivo dei prodotti o servizi che caratterizza, deve contenere al suo interno un elemento anche minimo che lo possa differenziare da altri.
Un marchio è debole quando termini o espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto, per esempio super, extra od altri aggettivi, indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva. Al contrario, un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso, riuscendo nell’obiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori.
Il marchio forte è quindi molto fantasioso e si discosta dalle caratteristiche intrinseche del prodotto che contraddistingue (in esso non compaiono quindi aggettivi). Esso è privo anche di riferimenti geografici (ne abbiamo parlato qui).
Molti marchi invece vengono depositati nonostante risultino molto “deboli” e, quindi, difficilmente tutelabili. Vediamo il caso di una controversia tra il marchio “partito liberale italiano” ed il marchio “partito liberale europeo”. Il primo aveva chiesto al giudice la cessazione dell’utilizzo del marchio rivale “partito liberale europeo” in quanto a suo avviso mancante del requisito della novità e palesemente simile al proprio, registrato anteriormente.
Il Tribunale di Roma riconosce la confondibilità tra i due marchi pur essendo il primo abbastanza debole in quanto costituito da termini puramente descrittivi. La presenza della parola “europeo” non è un sufficiente elemento di differenziazione anche perchè la connotazione geografica è assolutamente irrilevante. Pertanto, anche laddove il marchio sia debole un minimo di distinzione, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, deve pur esserci al fine di evitare il rischio di confusione.
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
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Gli acronimi sono dei nomi di fantasia composti dalle iniziali di altre parole. L’acronimo è spesso adoperato dalle aziende per caratterizzare l’insegna o il nome della ditta o anche come marchio per contraddistinguere la vendita di prodotti e/o servizi.
La rappresentazione di segni distintivi a sfondo calcistico è carente di una forte identità concettuale in relazione a prodotti e/o servizi commercializzati con quel marchio nel settore sportivo. 



Quali sono le differenze tra un marchio verbale ed uno figurativo?
Se al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo è troppo generico e difetta di originalità, può comunque rafforzarsi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. In altre parole, un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da “debole” a “forte”; è il fenomeno del “secondary meaning”.
La soluzione del conflitto nascente dalla violazione dei diritti di esclusiva (contraffazione) conferiti dalla registrazione del marchio (ad es. registrazione del marchio nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) richiede un’analisi complessa e individuale, non standardizzabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati, anche nell’ambito del diritto comunitario ed internazionale, sì da orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.