Marchio nullo
attenzione alla scelta del marchio: può venire annullato
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Prendiamo spunto da una recente sentenza che ha annullato un marchio perchè poco originale e semplicemente descrittivo. La sentenza è recente (gennaio 2013) ed è stata emessa dal Tribunale dell’Unione Europea; essa ha riguardato il marchio “ecodoor” che, come è facile intuire, si riferisce ad una porta con caratteristiche ecologiche.
È evidente che il marchio in questione non ha un’identità definita, necessaria invece a portare il consumatore a distinguere il prodotto da altri analoghi; il marchio in oggetto è infatti costituito da due termini assolutamente generici in quello specifico settore. In dettaglio, il marchio è composto dalle parole “eco” e “door” ad identificare una porta (door) con caratteristiche ecologiche (eco).
Produrre una “porta” ed attribuirle il marchio ”porta…” non conferisce nessuna originalità e distintività al marchio; questi è cioè meramente descrittivo del prodotto. Per chiarire, fra le aziende che producono “porte”, nessuna può arrogarsi il diritto esclusivo di utilizzare il termine “porta” ne tantomeno impedire ad altri (in quel settore) di utilizzare il termine “porta” per un loro prodotto.
Quello della mancanza di “capacità distintiva” del marchio, è uno dei principali motivi che possono portare all’annullamento di un marchio; l’art. 13 del CPI recita infatti “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio…quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive…”.
In futuro illustreremo anche le altre cause di nullità di un marchio, al fine soprattutto di definire già in partenza un marchio efficace; nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo articolo (requisito di novità) e questo (concetto di “marchio forte”).
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