I concetti di Novità e Preuso
___________

Nel momento in cui si decide di dar vita ad un marchio per contraddistinguere un prodotto od un’impresa, occorre sempre ricordare che uno dei requisiti fondamentali che esso deve possedere è rappresentato dalla sua novità. Ciò significa che il marchio dev’essere nuovo e, di conseguenza, è necessario fare attenzione a:
a. marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti/servizi;
b. marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti da un’elevata percentuale di consumatori a seguito, ad esempio, di ingenti investimenti pubblicitari.
In quest’ultimo caso, è infatti evidente che un potenziale intento di chi deposita un marchio identico o molto simile ad uno dotato di rinomanza, è di sfruttarne indebitamente la notorietà attirando a sé una certa parte di acquirenti del prodotto originario (Continua…)
Sempre nell’ottica di dotare il marchio del requisito di novità, occorre considerare anche i marchi non registrati ma comunque identici o molto simili, nonché i segni già noti come denominazioni sociali, ditta, insegna o nome a dominio (sempre limitatamente alla classe di prodotti/servizi designata). In questi casi, infatti, interviene il concetto di “preuso” a tutelare parzialmente chi usa già quel determinato marchio, limitando quindi i diritti di chi deposita un marchio identico o simile posteriormente.
Il preuso di un marchio identico o confondibilmente simile, sottrae novità ad un marchio d’impresa ottenuto successivamente, conferendo al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione. Tuttavia, quando la notorietà del marchio anteriore è puramente locale, il preuso non toglie novità al marchio posteriore che può quindi essere regolarmente registrato; va detto, però, che in quest’ultimo caso i soggetti preutenti potranno continuare nell’uso del marchio solo nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione del marchio stesso da parte di terzi.


#1 by giovanni on February 7, 2012 - 11:46
o lavorato presso una ditta nota il italia con18 stabilimenti(produzione pali cemento e travi da ponte ecc.ecc.) fino al 1998 anno in cui e fallita. la ditta aveva depositati dal 1944 al 2003 4 marchi. il curatore non li a mai messi nello stato passivo. non rinnovandili sono decaduti.nel 2009 ne registro uno. aviso il fallimento che da subito mi dice che io ero in torto.nel 2010 viene fatta una relazione sui marchi della ditta fallita dove io prestato servizio.il giuduce decide di lasciar perdere perche erano passati troppi anni e sarebbe stato per il fallimento una procedura costosa. ricordando che io sono nello stato passivo del fallimento perche ad oggi 2012 devo ancora recuperare dei crediti. ora sto procedendo legalmente a difenderli giuridicamente contro quelle ditte nate parallelamente al fallimento. ditte che si sono spaciate da subito per la ditta dove lavoravo io.secondo voi come puo andarea finire questa causa legale? saluti
#2 by UfficioBrevetti on February 7, 2012 - 20:49
fare previsioni in questo caso è pressocchè impossibile