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Utile ai tempi del Coronavirus

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I PMC (presidi medico chirurgici) sono dei prodotti o dispositivi che contengono disinfettanti quali germicidi, battericidi, insetticidi, fungicidi, topicidi, aventi la finalità di eliminare, distruggere e rendere innocui i microrganismi nocivi per la salute quali ad esempio i virus. Pertanto è utile sapere che i pmc e i principi attivi biocidi sono efficaci anche contro i tanto temuti Coronavirus.

I pmc per poter essere commercializzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute che procede con un attento esame della documentazione presentata al momento della richiesta e nella quale le imprese dimostrano l’evidenza scientifica del prodotto o dispositivo.

Una volta autorizzati devono riportare in etichetta la dicitura “presidio medico chirurgico” e un numero di registrazione che viene assegnato dal ministero della salute.

La procedura

Le ditte interessate alla produzione e commercializzazione dei pmc devono inoltrare la relativa domanda per posta tradizionale, a mezzo pec o con consegna a mano al Ministero della Salute e contestualmente all’Istituto Superiore di Sanità.

I requisiti

I presidi medico-chirurgici devono contenere le sostanze attive incluse nel programma di revisione presente nell’allegato II del regolamento CE n. 1451/2007 e successivi aggiornamenti, per i product type (PT) corrispondenti alle destinazioni d’uso specifiche.

I tempi

L’autorizzazione all’immissione in commercio è rilasciata dal Ministero, sentito l’Istituto Superiore di Sanità, entro 180 giorni dalla ricezione della domanda.

I costi

1.520,40

N. 2 marche da bollo da € 16,00

L’esito viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale o sul sito istituzionale.

Info e contatti

Dott.ssa Raffaella Perrone
Viale Giorgio Ribotta , 5 – 00144 – Roma
email: r.perrone@sanita.it

Moduli e linee guida

Domanda bpmc-pmc- aic1 

Linee guida bpmc-pmc-aic1 

(fonte: portale Ministero della Salute)

Vedi anche:

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Hanno lo stesso significato?

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AGGIORNATO IL 24/04/2023

I termini “marchio”, “logo”, “brand” e “nome” vengono spesso confusi tra loro perché non si conoscono nel dettaglio le differenze. Facciamo chiarezza analizzandoli singolarmente.

Il termine “marchio” si riferisce genericamente a ciò che si intende registrare: è cioè il segno distintivo che contraddistingue un prodotto/servizio. Il marchio può essere contraddistinto soltanto da una dicitura (nel qual caso si tratta di un “marchio verbale”), oppure solo un’immagine grafica senza alcuna dicitura (in questo caso si tratta di un “marchio figurativo”) od infine immagine+dicitura (si tratta sempre di un “marchio figurativo”).

E’ importante avere le idee ben chiare prima di registrare un marchio; conoscerne cioè le differenze (tra marchio verbale e figurativo) in modo da fare la scelta giusta (ne abbiamo parlato qui).

Un “logo” invece si riferisce esclusivamente alla parte grafica di un marchio, ossia alla sua sola immagine: quando cioè si realizza un’immagine grafica per identificare la propria attività od un proprio prodotto/servizio, quella si identifica col termine “logo”. Parlare di “registrazione logo” o “registrazione marchio” è quindi sostanzialmente equivalente.

Il “brand” è sinonimo di marchio ma con una finalità di utilizzo del termine più ampia: racchiude anche la notorietà acquisita nel tempo dall’azienda e/o dal prodotto e l’impatto sul consumatore che ne è derivato grazie alle opportune strategie di comunicazione.

Il “nome” è il punto di partenza: è una parola, una frase, una dicitura ancora acerba che nasce dalla fantasia dell’uomo e che potrà essere o meno completata e arricchita dalla parte grafica e diventare un marchio.

Vedi anche:

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le differenze tra i termini “logo” e “marchio”

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AGGIORNATO IL 09/11/2020

loghi celebriLogo e marchio hanno lo stesso significato? Sovente i due termini “logo” e “marchio” vengono utilizzati come sinonimi ma anche se si suole attribuirgli un analogo significato, esistono delle differenze. 

Un “logo” si riferisce esclusivamente alla parte grafica di un marchio, ossia alla sua sola immagine; quando cioè si realizza un’immagine grafica per identificare la propria attività od un proprio prodotto/servizio,  si identifica col termine “logo”. Quindi si può procedere con la registrazione del solo logo cioè della sola parte grafica oppure si può scegliere di voler registrare il logo+nome.

Il termine “marchio” è invece più generale; esso si riferisce più genericamente a ciò che si intende registrare, sia esso soltanto un nome (marchio verbale), oppure il solo logo (marchio figurativo) od infine logo+nome (sempre marchio figurativo). Parlare di “registrazione logo” o registrazione marchio” è quindi sostanzialmente equivalente.

Avendo citato il marchio verbale e quello figurativo, ricordiamo che il primo consiste in una dicitura semplicemente digitata su una tastiera, ossia del tutto priva di caratteri personalizzati, colori, grafica e/o logo, mentre il secondo contiene sicuramente della grafica e, eventualmente, anche uno o più termini.

Tenendo conto che oltre alla funzione distintiva il marchio rappresenta il principale strumento di comunicazione di un’impresa, è immediato comprendere che per il successo di un’attività imprenditoriale è fondamentale la scelta del marchio sul piano strategico di comunicazione e pubblicità; in tale ottica la presenza di un “logo” agevola senz’altro il compito dei responsabili della comunicazione anche perchè, come più volte detto, il consumatore memorizza più facilmente un’immagine e la associa immediatamente ad un prodotto/servizio o all’impresa produttrice.

E’ anche opportuno non sottovalutare l’importanza del colore: la combinazione di colori è in grado di rendere un prodotto immediatamente riconoscibile e distinguibile dagli altri. Il colore dona infatti un impatto visivo che cattura l’attenzione e può condizionare un acquisto. Un utente percepisce all’istante il colore di un prodotto e lo associa subito alla relativa marca prima ancora di averne letto il nome.

Vedi anche:

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analizziamo le differenze

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AGGIORNATO IL 14/09/2020

Quali sono le differenze tra un marchio verbale ed uno figurativo?

Il marchio verbale consiste in una dicitura semplicemente digitata su una tastiera, a caratteri di stampa, ossia del tutto priva di caratteri personalizzati, colori, grafica e/o logo; si tratta quindi di una scritta senza alcuna componente grafica. Quando si deposita un marchio verbale viene pertanto tutelata la/e parola/e e non il suo aspetto esteriore (cioè con quali caratteri e colori viene scritta).

Il marchio è figurativo quando invece possiede una grafica personalizzata e/o dei caratteri di fantasia e/o dei colori e/o un logo. Quando si effettua il deposito di un marchio figurativo, vengono pertanto tutelati sia i termini utilizzati che l’aspetto esteriore (cioè caratteri personalizzati, colori, grafica, logo).

Prima di depositare un marchio, pertanto, è importante avere le idee ben chiare e decidere se depositare un marchio costituito solo da parole, da parole + grafica o soltanto da grafica.

La decisione su quale tipo di registrazione effettuare, può dipendere dall’esistenza o meno un logo:

  •  se si dispone di un logo, la scelta è ovviamente quella di un marchio verbale;
  •  se invece si è realizzato un marchio dotato di un minimo di aspetto esteriore,   sarebbe opportuno registrarlo come figurativo anche perchè i consumatori   memorizzano più facilmente un’immagine che una parola.

Oppure, un altro criterio interessante per decidere se registrare un marchio come verbale o figurativo, potrebbe derivare dalla valutazione della sua forza:

  • se si tratta di un marchio foneticamente forte, quindi piuttosto originale ed innovativo, potrebbe essere sufficiente registrarlo come verbale svincolandosi quindi dal suo aspetto esteriore;
  • se il marchio invece è debole perchè il suo nome potrebbe far pensare al prodotto/servizio che si commercializzerà, al titolare converrà allora registrarlo come figurativo perchè acquisterà forza.

È bene sapere che se si registra un marchio comunitario che presenta lettere alfabetiche diverse da quelle in uso nell’UE, dovrà essere depositato come marchio figurativo.

È inoltre utile ricordare che la tutela del proprio marchio contro eventuali altri depositati posteriormente, si estende non solo ai marchi identici ma anche a quelli simili sia verbalmente che foneticamente (ne abbiamo parlato qui)

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