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Deduzione Patent Box 110%

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A fine dicembre 2021 è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 n. 234) che ha visto l’introduzione di importanti novità per il Patent Box, modificando in parte quanto previsto dal D.L. n. 146 del 2021, il cosiddetto “Decreto Fiscale”.

Ricordiamo che il Patent box, introdotto nel 2015, è un regime fiscale agevolato a favore delle imprese, per i redditi che derivano dallo sfruttamento in Italia dei titoli di proprietà industriale ed intellettuale. L’obiettivo è quello di evitare la delocalizzazione delle imprese in altri Paesi caratterizzati da bassi costi di produzione, al fine di riportare tutto in Italia (ne abbiamo parlato qui). 

Il Patent Box è un sistema opzionale della durata di 5 anni: durante questo periodo è irrevocabile e può essere rinnovato. Analizziamo la nuova agevolazione e vediamo quali cambiamenti ci sono stati.

Anche il nuovo Patent Box rimane applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa nonché agli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato a condizione che abbiano in Italia una stabile organizzazione.

La novità più importante è data dall’introduzione di una superdeduzione fiscale del 110% sui costi di ricerca e sviluppo, riguardanti alcune tipologie di beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente per l’attività d’impresa:

  1. brevetti industriali;
  2. software protetti da copyright;
  3. disegni e modelli di attività d’impresa.

Questa volta l’agevolazione vede tagliati fuori i marchi d’impresa e il know-how, cioè il complesso delle conoscenze ed esperienze a carattere tecnico-industriale e scientifico. In parte il nuovo Patent box esclude quindi anche il copyright, perchè ora l’agevolazione attiene direttamente ai software coperti dal diritto d’autore.

Insieme al nuovo Patent Box è ora possibile beneficiare anche del credito d’imposta sempre per le attività di ricerca e di sviluppo, non sussistendo più il divieto di cumulo tra le agevolazioni.

Fonte: UIBM

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Come tutelare il food

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Nel settore food (prodotti alimentari) generalmente non è possibile la registrazione di un brevetto: ci sono però delle eccezioni.
In generale, infatti, qualsiasi pietanza culinaria anche se originale o artistica non possiede i requisiti per poter essere brevettata (ne abbiamo parlato qui), in quanto un brevetto nasce per tutelare un’invenzione, un oggetto od un procedimento di lavorazione/fabbricazione innovativo che produce un “effetto tecnico”; un prodotto alimentare o una ricetta particolare invece non risolve un problema della tecnica.

Questa è la regola generale ma fanno eccezione alcuni prodotti che sono emersi negli ultimi anni, tra questi gli integratori alimentari, gli alimenti addizionati o ad esempio  i cosiddetti “novel food” ossia i cibi nuovi che non fanno parte della cultura alimentare tradizionale. Questi ultimi sono alimenti frutto di nuove tecnologie o di processi produttivi innovativi. Possiamo citare gli ormai noti semi di chia, come anche l’integratore olio di Krill.

Un esempio curioso è l'” Impossible Burger”, opera del professore americano Patrick O’Reilly Brown che ne ha tutelato il prodotto  vegetale con svariati brevetti tra cui uno che riguarda una particolare proteina in grado di riprodurre non solo il sapore ma persino l’aspetto “al sangue” del burger.

Se poi non è possibile procedere con il brevetto perchè non vi sono i requisiti, allora si può agire tutelando il know-how cioè il complesso delle conoscenze per il corretto svolgimento di una tecnologia. Parliamo dei piani di marketing o commerciali, dei procedimenti scientifici e così via, per i quali è possibile proteggerne il segreto aziendale.

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per progetti transnazionali di innovazione industriale

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eurotransbioIl Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del programma EUROTRANSBIO, mette a disposizione 4 milioni di euro per il finanziamento di progetti transnazionali di innovazione industriale nel campo delle biotecnologie.

I progetti devono essere realizzati da imprese italiane in collaborazione con imprese europee; il bando è cioè destinato a raggruppamenti di almeno due imprese di nazionalità diversa, una italiana e l’altra a scelta tra Austria, Finlandia, Germania, e nelle Regioni delle Fiandre e della Vallonia (Belgio), dell’Alsazia (Francia), dei Paesi Baschi (Spagna), e Federazione russa.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti:

  • imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;

  • imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

  • imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

  • organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c).

Le spese ed i costi ammissibili sono
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5 milioni per l’innovazione nelle biotecnologie

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etb2013Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 5 milioni di euro per le biotecnologie per l’anno 2013; il fine è quello di sostenere progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in collaborazione con imprese europee. Per chiarire, il bando è riservato alle imprese Italiane in partenariato con almeno un’altra impresa Europea.

Le imprese Italiane, per poter accedere al bando, dovranno quindi cercare imprese partner all’interno dei seguenti Paesi: Austria, Finlandia, Germania, Russia, Regioni delle Fiandre e della Vallonia (Belgio), dell’Alsazia (Francia), dell’Andalusia e dei Paesi Baschi (Spagna). Tra le spese ammissibili ci sono i servizi di consulenza per l’acquisizione o l’ottenimento in licenza di brevetti e know-how. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2014. Riportiamo integralmente la notizia estrapolata dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico:

“Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 5 milioni di euro, a valere sul fondo FCS (Fondo per la Crescita Sostenibile), per supportare progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2014.

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protezione del patrimonio di informazioni aziendali

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AGGIORNATO IL 12/12/2022

informazioni segreteCominciamo subito col dire che anche il patrimonio di informazioni segrete di un’azienda, è tutelabile mediante il ricorso a leggi specifiche. C’è però una condizione da rispettare e cioè che tali informazioni siano state mantenute segrete mediante il ricorso a pratiche inequivocabilmente dimostrabili.

Ciò implica che qualora si presuma che un soggetto (ad esempio un concorrente) abbia sottratto delle informazioni segrete, bisogna dimostrare di aver adottato idonee misure per mantenere segrete le informazioni in questione. Non è cioè sufficiente accusare qualcuno di sottrazione di informazioni interne, bensì occorre dimostrare che ci si avvaleva di metodiche e misure atte ad evitare che ciò avvenisse.

Cosa si intende per “informazioni segrete”? S’intendono le conoscenze che vanno a costituire il know-how aziendale e che servono per produrre un bene od attuare un processo produttivo (anche non brevettato). Esse devono cioè derivare da studi, da ricerche o dall’esperienza; anche l’elenco clienti di un’azienda, rappresenta un patrimonio di informazioni tutelabile.

La tutela del know-how può avvenire mediante:

  • il ricorso a talune leggi;
  • idonee pattuizioni contrattuali con i dipendenti;
  • il segreto aziendale (ne abbiamo parlato qui).

Un ulteriore requisito che deve caratterizzare le informazioni affinchè siano tutelabili è che devono essere suscettibili di utilizzazione economica. Devono cioè riguardare fattori che hanno ripercussioni economiche e che danno cioè un vantaggio competitivo all’azienda che le detiene.

Volendo fare degli esempi, sono considerate informazioni segrete quelle di natura tecnica, quelle finanziarie, di marketing o commerciali, le relazioni (anche interne), gli studi, i rapporti, gli elenchi, i dati, i tabulati, su qualsiasi supporto esse siano detenute. Quindi ricapitolando, le informazioni aziendali, affinchè siano tutelabili, devono essere:

  • mantenute segrete
  • suscettibili di utilizzazione economica

Anche per il requisito della segretezza, facciamo qualche esempio sulle procedure da attuare per definire tali le proprie informazioni: emanare circolari interne, attuare specifiche procedure di sicurezza, stipulare clausole di riservatezza o contratti di sicurezza, avvalersi di opportuni mezzi di segretazione ed altro.

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Si incentiva lo sviluppo dell’innovazione

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contributi innovazione LazioIl presente bando della regione Lazio, mira a supportare gli investimenti finalizzati all’aumento del grado di innovazione e competitività delle micro e piccole imprese aventi sede nella regione. Leggendo la lista delle spese ammissibili, si scopre che rientrano a vario titolo anche brevetti, contratti di licenza, accordi di segretezza, know-how ed altro. Ne pubblichiamo quindi il bando completo:

 

Denominazione e descrizione bando

Avviso Pubblico – VOUCHER PER L’ INNOVAZIONE

POR F.E.S.R. 2007/2013 – Regione Lazio
Asse I – Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva Attività 2 – Sostegno agli investimenti innovativi nelle PMI

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 2 settembre 2011

Il presente voucher è finalizzato al rafforzamento della competitività del sistema produttivo attraverso la promozione dei programmi di investimento finalizzati all’acquisizione di servizi per l’innovazione, strumentali allo sviluppo di programmi imprenditoriali innovativi e relativi alla gestione della proprietà intellettuale, alla Technology intelligence, al supporto all’utilizzo del design e all’upgrading organizzativo.

Enti promotori

Regione Lazio; Finanziaria Laziale di Sviluppo FILAS S.p.A.

Termini e scadenza

Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate fino al 30 giugno 2013.

Beneficiari

Micro e piccole imprese di produzione e/o di servizi alla produzione, costituite da almeno 6 mesi ed aventi una sede operativa nel territorio regionale.

Importo

Contributo a fondo perduto fino al 70% dell’investimento ammissibile e comunque compreso entro i massimali riportati nella tabella del bando. Fondi disponibili: 4 milioni di euro.

Spese ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della richiesta di contributo e completati entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, finalizzati all’acquisizione di servizi per l’innovazione, strumentali allo sviluppo di programmi imprenditoriali innovativi. In particolare, tra gli investimenti ammessi ad agevolazioni rientrano i servizi finalizzati ad aiutare le imprese nella gestione della proprietà intellettuale. Si individuano a titolo esemplificativo:

• Assistenza tecnico-giuridica sull’ottenimento e sull’estensione della brevettazione;
• Supporto alla valorizzazione e alla consulenza tecnico-strategica e legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale;
• Supporto tecnico nella definizione dei contratti e gestione della proprietà intellettuale (predisposizione ed attivazione di contratti di segretezza, contratti di licenza, know-how);
• Supporto alla definizione del regime di proprietà intellettuale per progetti collaborativi anche con partner esteri;
• Partner search per lo sfruttamento commerciale dei brevetti.

Riferimenti

Bando
Regione Lazio
FILAS S.p.A.
POR FESR Lazio 2007-2013

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Brevetto o segreto aziendale?

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AGGIORNATO IL 5/12/2022

segreto aziendaleEsistono informazioni di natura tecnica, commerciale, organizzativa e procedurale che rappresentano un valore economico per un’impresa: si tratta del Know-how, la cui importanza deriva dal fatto che tali informazioni sono di solito segrete e non accessibili se non da parte di una ristretta cerchia di persone direttamente coinvolte.

La tutela del Know-how può avvenire mediante:

  • il ricorso a talune leggi;
  • idonee pattuizioni contrattuali con i dipendenti;
  • il segreto aziendale.

Il brevetto non è quindi utilizzabile per tutelare il Know-how; ad esempio, i piani di marketing o commerciali, un procedimento scientifico, l’idea per sviluppare un nuovo prodotto, e così via, non sono brevettabili in quanto non è tutelabile la sola idea fino al momento in cui non venga materializzata in una forma concreta.

Il ricorso al segreto aziendale è lo strumento principale e più efficace per proteggere le informazioni per un tempo potenzialmente illimitato. Il rischio, però, consiste nel fatto che le proprie informazioni possano essere oggetto di spionaggio industriale da parte dei concorrenti o di dipendenti sleali: può accadere, infatti, che si abbia concorrenza sleale sia da parte di un’impresa concorrente, che operi in maniera scorretta per ottenere informazioni segrete utilizzandole a proprio vantaggio, sia da parte di dipendenti o ex-dipendenti.

Nel primo caso, idonee pattuizioni contrattuali con i dipendenti possono obbligare costoro alla fedeltà nei confronti del datore di lavoro, vietandogli nel contempo di divulgare o utilizzare notizie e metodi attinenti all’organizzazione e alle attività aziendali; nel secondo caso, invece, cessa l’obbligo in capo al lavoratore di non utilizzare tali informazioni, ad eccezione dei segreti veri e propri la cui divulgazione rimane illecita (ne abbiamo parlato qui).

Per ciò che concerne le leggi esistenti in materia, la tutela dei segreti d’impresa è stata inizialmente garantita attraverso alcuni articoli del codice penale e civile (art. 622 e 623 c.p. e art. 2598 c.c.), riguardanti la rivelazione del segreto professionale e scientifico e la repressione della concorrenza sleale. Successivamente è stata introdotta all’interno della Legge Brevetti (art. 6 bis), e poi del Codice dei diritti di Proprietà Industriale (art. 98), una norma che tutela in modo specifico le informazioni aziendali segrete.

Il Know-how, infine, può anche essere oggetto di concessione a terzi mediante due tipi di contratto:

  • il contratto di cessione, che consiste in una compravendita del know-how dotata di clausole particolari, a seconda della natura dell’oggetto del contratto, in base al quale il titolare trasferisce a titolo definitivo e sotto corrispettivo il proprio diritto sul know-how specifico a favore del cessionario;
  • il contratto di licenza, che consiste nel trasferimento del diritto di utilizzo del know-how per un dato periodo di tempo, obbligando il licenziante a comunicare le informazioni necessarie e a fornire assistenza e consulenza al personale del ricevente, mentre il licenziatario è obbligato a versare un corrispettivo e a non divulgare le informazioni segrete ricevute.

I contratti di licenza di know-how, come quelli di brevetto, sono regolamentati dalla normativa antitrust, che difende la libera concorrenza nei mercati contro accordi monopolistici, sia a livello comunitario che nazionale.

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