Brevetto o segreto aziendale?
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Esistono informazioni di natura tecnica, commerciale, organizzativa e procedurale che rappresentano un valore economico per un’impresa: si tratta del Know-how, la cui importanza deriva dal fatto che tali informazioni sono di solito segrete e non accessibili se non da parte di una ristretta cerchia di persone direttamente coinvolte.
La tutela del Know-how può avvenire mediante:
- il ricorso a talune leggi;
- idonee pattuizioni contrattuali con i dipendenti;
- il segreto aziendale.
Il brevetto non è quindi utilizzabile per tutelare il Know-how; ad esempio, i piani di marketing o commerciali, un procedimento scientifico, l’idea per sviluppare un nuovo prodotto, e così via, non sono brevettabili in quanto non è tutelabile la sola idea fino al momento in cui non venga materializzata in una forma concreta.
Il Know-how di un’azienda quindi richiede azioni alternative al brevetto per essere tutelato. Il ricorso al segreto aziendale è lo strumento principale e più efficace per proteggere le informazioni per un tempo potenzialmente illimitato.
Il rischio, però, consiste nel fatto che le proprie informazioni siano oggetto di spionaggio industriale da parte dei concorrenti o di dipendenti sleali: può accadere, infatti, che si abbia concorrenza sleale sia da parte di un’impresa concorrente, che operi in maniera scorretta per ottenere informazioni segrete utilizzandole a proprio vantaggio, sia da parte di dipendenti o ex-dipendenti.
Nel primo caso, idonee pattuizioni contrattuali con i dipendenti possono obbligare costoro alla fedeltà nei confronti del datore di lavoro, vietandogli nel contempo di divulgare o utilizzare notizie e metodi attinenti all’organizzazione e alle attività aziendali; nel secondo caso, invece, cessa l’obbligo in capo al lavoratore di non utilizzare tali informazioni, ad eccezione dei segreti veri e propri la cui divulgazione rimane illecita.
Per ciò che concerne le leggi esistenti in materia, la tutela dei segreti d’impresa è stata inizialmente garantita attraverso alcuni articoli del codice penale e civile (art. 622 e 623 c.p. e art. 2598 c.c.), riguardanti la rivelazione del segreto professionale e scientifico e la repressione della concorrenza sleale. Successivamente è stata introdotta all’interno della Legge Brevetti (art. 6 bis), e poi del Codice dei diritti di Proprietà Industriale (art. 98), una norma che tutela in modo specifico le informazioni aziendali segrete.
Il Know-how, infine, può anche essere oggetto di concessione a terzi mediante due tipi di contratto:
- il contratto di cessione, che consiste in una compravendita del know-how dotata di clausole particolari, a seconda della natura dell’oggetto del contratto, in base al quale il titolare trasferisce a titolo definitivo e sotto corrispettivo il proprio diritto sul know-how specifico a favore del cessionario;
- il contratto di licenza, che consiste nel trasferimento del diritto di utilizzo del know-how per un dato periodo di tempo, obbligando il licenziante a comunicare le informazioni necessarie e a fornire assistenza e consulenza al personale del ricevente, mentre il licenziatario è obbligato a versare un corrispettivo e a non divulgare le informazioni segrete ricevute.
I contratti di licenza di know-how, come quelli di brevetto, sono regolamentati dalla normativa antitrust, che difende la libera concorrenza nei mercati contro accordi monopolistici, sia a livello comunitario che nazionale.