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Quali i rimedi e i rischi che si corrono

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AGGIORNATO IL 31/01/2022

Capita sempre più spesso che un marchio venga utilizzato su internet senza l’autorizzazione del legittimo proprietario; si può dire che oggi è una delle forme più diffuse di contraffazione.

Ricordiamo che la contraffazione di un marchio non consiste solo nella riproduzione dello stesso in maniera tale che venga scambiato per l’originale, ma anche nel suo uso illegittimo (ossia senza l’autorizzazione del titolare). In virtù di ciò, il titolare di un marchio che nel corso degli anni ha acquisito clientela e notorietà anche grazie a quel segno distintivo, ha senz’altro tutte le ragioni per opporsi all’uso illegittimo da parte di terzi di un marchio identico o simile al suo. Tale similitudine genera infatti confusione nei consumatori, sottraendogli quindi una buona fetta di clientela e, magari, andando a ledere la sua immagine (ad esempio a causa della scarsa qualità dei prodotti simili).

Ma quali sono i possibili rimedi? Nei casi di reiterazione del comportamento illecito si può arrivare anche al sequestro del sito. Un caso eclatante di contraffazione di un marchio su internet è di recente arrivato a sentenza nel tribunale di Bologna. La sentenza in questione richiama una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2015.

Il tribunale ha ritenuto condannare colui che utilizzava illecitamente il marchio altrui su un sito, con lo strumento del sequestro impeditivo ed il conseguente oscuramento del portale. Il giudice ha ritenuto “adeguata e necessaria tale misura al fine di scongiurare eventuali ulteriori conseguenze della condotta criminosa realizzata”.

Di recente anche la Guardia di Finanza di Macerata ha fatto oscurare ben 98 siti web nel mondo che proponevano la vendita on line di capi di abbigliamento e accessori di noti marchi nazionali ed internazionali ovviamente falsi. Nello specifico i siti risultavano collocati in Germania, Francia, Danimarca, Stati Uniti, Panama, Cina e Gran Bretagna. Si trattava di un enorme giro di affari illecito di marchi che riproducevano note casa di moda.

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attenzione alle pre-divulgazioni

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AGGIORNATO IL 12/04/2021

Partendo dal presupposto che un’invenzione può essere brevettata solo se è nuova e non è compresa nello “stato della tecnica”, bisogna fare molta attenzione a non far decadere questi due requisiti utilizzando impropriamente il web. Internet è infatti uno straordinario mezzo ma va usato con attenzione quando si parla di invenzioni che si intende brevettare.

Nello “stato della tecnica” è infatti compreso tutto ciò che è noto e che è stato divulgato pubblicamente prima del deposito della domanda di brevetto. Quindi per “pre-divulgazione” si intende qualsiasi tipo di divulgazione con qualsiasi strumento generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato o al vasto pubblico e pertanto sono comprese anche le diffusioni a mezzo internet; ciò comporta la nullità del brevetto se l’invenzione è stata in qualche modo resa nota su internet e, quindi, l’impossibilità per il suo inventore di brevettarla.

Può pertanto rivelarsi un tranello la tentazione di pubblicare l’annuncio di una nuova invenzione ad esempio sul proprio sito web a scopo pubblicitario, o anche può risultare pericoloso l’inserimento sul web dell’abstract di un intervento in una conferenza o anche di un semplice articolo scientifico. Per un esaminatore dell’Ufficio brevetti è molto semplice effettuare un controllo: basta una semplice ricerca tramite un qualunque motore per accorgersi che quell’invenzione è stata pre-divulgata.

Tutto questo perchè verrebbe eliminato il carattere della novità, requisito essenziale ed imprescindibile sia nel caso di una domanda di brevetto per invenzione industriale sia nel caso di una domanda di brevetto per modello di utilitàÈ decisamente consigliabile pertanto osservare il più rigoroso segreto ed evitare di divulgare un’invenzione prima di aver depositato la relativa domanda di brevetto, poiché tale divulgazione può rendere nullo per difetto di novità il brevetto in questione.

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il caso verybello.it 

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AGGIORNATO IL 05/06/2023

L’associazione nazionale fotografi professionisti ha contestato al Ministero dei beni culturali e del turismo l’utilizzo abusivo di immagini e fotografie pubblicate sul portale www.verybello.it, messo a punto dal Ministero per promuovere gli eventi culturali in occasione di Expo 2015.

La vicenda ha dell’incredibile vista la funzione pubblica e rappresentativa del Ministero; a far nascere la contestazione dell’associazione nazionale fotografi, è stato il punto 2 della pagina “Termini e condizioni” il quale recita “…le immagini pubblicate, nel rispetto dei diritti degli autori dei contenuti raffigurati, sono considerate di pubblico dominio salvo diversa indicazione espressa e provengono in gran parte da Internet o comunque da fonte liberamente accessibile…”

L’associazione contesta fermamente queste affermazioni poiché il fatto che una foto sia presente su internet non significa che sia liberamente utilizzabile da chiunque; in generale infatti, le immagini e le fotografie presenti sulla rete non sono di pubblico dominio salvo se espressamente indicato dal suo autore, anche se la fonte è “liberamente accessibile”.

Le opere fotografiche sono tutelate dal diritto d’autore e, in particolare, il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia (ne abbiamo parlato qui); come tutte le opere coperte da diritto d’autore, non occorre quindi provvedere a nessuna registrazione per ottenere il riconoscimento dell’opera.

A partire dalla data di creazione decorrono i seguenti diritti:

  • Il diritto morale di paternità dell’opera è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche arbitrariamente apportate senza consenso dell’autore;

  • Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato.

Pertanto, quando si utilizzano immagini prelevate da internet occorre rispettare la normativa sul diritto d’autore, per cui se si tratta di opere fotografiche non sarà possibile utilizzare l’immagine o modificarla se non ottenendone dal titolare il permesso o facendone una copia ad esclusivo uso personale.

In base alle diverse tipologie di fotografie avremo le:

  1. opere fotografiche – è necessaria l’autorizzazione dell’autore;
  2. semplici fotografie – è necessaria la citazione della fonte dell’opera, del titolo, della data di creazione e del suo autore.
  3. riproduzioni fotografiche – liberamente utilizzabili.

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