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A chi spetta la titolarità dell’opera?

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AGGIORNATO IL 27/01/2025

L’intelligenza artificiale cerca di avvicinare il funzionamento dei computer alle capacità dell’intelligenza umana. In sintesi l’intelligenza artificiale è l’abilità nel dotare un cervello elettronico (robot) di capacità, proprie degli esseri umani, a compiere azioni quali parlare, rispondere, fare.

Da Wikipedia: l’intelligenza artificiale (artificial intelligence) è una disciplina appartenente all’informatica che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico prestazioni che, ad un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana .

Detto ciò, supponiamo che un robot crei un’opera d’arte: ci si domanda “a chi spetterà la paternità della sua opera”?
“Il diritto d’autore a chi verrà riconosciuto?”
Questo esempio non è di mera fantasia ma è realmente accaduto. L’artista robot in questione ha dipinto quadri esposti addirittura in gallerie d’arte.

I quesiti hanno portato a varie ipotesi ma vediamo cosa dice la legge in materia di diritto d’autore. Come regola generale il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera stessa, espressione del lavoro intellettuale e il suo autore non deve far nulla per attivarlo. Il diritto d’autore prevede difatti sia dei diritti morali che patrimoniali:

  • diritti morali, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (cioè di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera;
  • diritti patrimoniali, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici. (ne abbiamo parlato qui).

Nell’esempio citato bisogna però dire che, ad oggi, c’è un vuoto normativo: nel caso cioè di un’opera d’arte realizzata da un robot, non esiste una normativa che disciplini in maniera specifica e dettagliata a quale soggetto giuridico spettino i diritti morali e patrimoniali. La rapidità dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale necessita, allo stato attuale, di una disciplina che colmi al più presto questo vuoto legislativo.

Un recente novità è l’entrata in vigore dell’AI ACT: il nuovo Regolamento Europeo sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, il quale rappresenta un grande passo in avanti verso la regolamentazione dell’intelligenza artificiale (ne abbiamo parlato qui).

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come tutelare uno scritto

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AGGIORNATO IL 20/12/2021

opera letterariaPer le opere letterarie il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera stessa e l’autore non deve far nulla per attivarlo. Spieghiamo meglio: quando si crea un’opera letteraria (un romanzo, un saggio o simili), la tutela offerta dal diritto d’autore nasce automaticamente nel momento stesso in cui l’opera viene creata, senza che sia quindi necessario far nulla.

Nel caso però la propria opera venga copiata, ci si può chiedere “come fare a dimostrare che la propria opera è nata prima di quella copiata”; per poterlo dimostrare è sufficiente depositare una copia dell’opera inedita presso la SIAELa SIAE (società italiana degli autori ed editori) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore in Italia, in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro.

Una volta depositata una copia dell’opera inedita presso la SIAE, la stessa registra la data di deposito fornendo prova della data di creazione da cui decorrono i relativi diritti:

  • Il diritto morale di paternità dell’opera è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche arbitrariamente apportate senza consenso dell’autore.

  • Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato. Ad esempio la cessione del diritto di pubblicare l’opera avviene con il contratto di edizione.

Il diritto di sfruttamento economico dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno verrà versato alcun compenso. Pertanto, se si desidera sfruttare un’opera letteraria, è indispensabile chiederlo all’autore o all’editore ed ottenere la sua autorizzazione con il pagamento del relativo compenso.

Ci si può inoltre associare e conferire mandato alla SIAE per il seguente scopo: la SIAE, precisamente la sezione OLAF, in caso di richiesta ad esempio per recitazione o lettura in pubblico, diffusione attraverso radio, tv e web e riproduzione su cd, concederà le autorizzazioni e riscuoterà i compensi per lo sfruttamento. 

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I diritti che nascono con un brevetto

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AGGIORNATO IL 05/07/2021

diritti patrimoniali e moraliIl brevetto genera in capo al suo inventore due principali diritti: il diritto patrimoniale ed il  diritto morale. I diritti patrimoniali rappresentano i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione che si va a brevettare, mentre i diritti morali riguardano la paternità dell’invenzione.

In particolare i diritti morali conferiscono all’inventore il riconoscimento di essere autore della sua invenzione: tale diritto morale è del tutto autonomo dal diritto patrimoniale e dalla stessa brevettabilità dell’invenzione.

Infatti mentre i diritti patrimoniali possono essere ceduti o venduti a terzi, a titolo gratuito o sotto compenso, i diritti morali non possono essere alienati dal proprio detentore e pertanto non possono essere trasferiti a terzi durante la sua vita, ovvero la paternità dell’invenzione rimarrà sempre di colui che nella domanda di brevetto è stato designato come “inventore”.

I diritti patrimoniali dell’opera consistono nel diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione, che, una volta brevettata, potrà essere utilizzata in proprio oppure venduta mediante due principali atti: la cessione, ossia il trasferimento della titolarità del brevetto a favore di un altro soggetto (tramite varie tipologie contrattuali quali vendita, permuta, donazione, conferimento), o la licenza, con la quale il titolare, licenziante, concede ad un terzo, licenziatario, il diritto di utilizzare dietro corrispettivo la propria invenzione brevettata.

I diritti morali, al contrario, non possono essere venduti o dati in licenza in nessun caso, racchiudono tutti i diritti che mirano a proteggere la personalità dell’inventore, e sono previsti dalla legislazione nazionale, comunitaria e internazionale. In definitiva, anche nell’eventualità in cui un brevetto venga ceduto oppure concesso in licenza, l’inventore designato continuerà sempre ad essere riconosciuto come colui che ha dato luce a quella determinata invenzione.

La distinzione di questi diritti risulta fondamentale per comprendere, una volta depositato un brevetto, quali azioni è possibile intraprendere in caso di comportamenti lesivi dei diritti stessi, proprio a seconda di ciò che viene oltraggiato.

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