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chiarimento sul significato di “novità” di un brevetto

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AGGIORNATO IL 17/02/2025

Tra i requisiti che un’invenzione deve possedere per poter essere brevettata, c’è quello della novità; desideriamo chiarirne ancora una volta il significato poichè spesso ci vengono poste domande del tipo “ho visto un oggetto in Giappone (ad esempio), se non è brevettato in Italia posso farlo io?”.

Abbiamo più volte detto che possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano, tra le altre cose, un’attività inventiva; ciò significa che non si può brevettare qualcosa di non-nuovo e che non abbia comportato nessuna attività inventiva. In altri termini, un’invenzione è nuova se non è già compresa nello stato della tecnica, cioè se non è già stata resa accessibile al pubblico in nessuna parte del mondo (anche se trattasi di un Paese lontano come il Giappone).

Pertanto, non è possibile brevettare in Italia un’invenzione che è già stata prodotta e divulgata (anche solo all’estero). Lo ripetiamo ancora, un’invenzione deve essere nuova cioè non ci deve essere nulla di simile o uguale in nessuna parte del mondo. È questo il motivo per cui quando si deposita una domanda di brevetto, questo viene sottoposto ad una rigida ricerca di anteriorità che prende in esame tutti i brevetti mondiali esistenti (anche se si tratta solo di una domanda di brevetto nazionale).

Con il brevetto il titolare acquista il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione ed il diritto patrimoniale esclusivo di sfruttamento economico dell’invenzione; il primo è intrasmissibile, mentre il diritto patrimoniale si può trasmettere a terzi. La durata del brevetto per invenzione industriale è di anni 20 per le invenzioni e di anni 10 per i modelli di utilità, a partire dalla data di deposito della domanda e non è soggetto a rinnovo.

Infine ricordiamo che oltre al requisito della novità, un’invenzione deve essere dotata di attività inventiva (non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) ed industrialità (atta ad avere un’applicazione industriale).

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Come brevettare all’estero

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AGGIORNATO IL 03/06/2024

brevetto AfricanoAbbiamo già diffusamente trattato il Brevetto Internazionale PCT in questo articolo (Come registrare un Brevetto Internazionale) ed in quest’altro (Il Brevetto Internazionale PCT); approfondiamo ora le alternative al PCT per la registrazione di un Brevetto all’estero.

Esistono tre modalità principali per proteggere un’invenzione all’estero:

  1. Il percorso nazionale: è possibile depositare una domanda di brevetto direttamente presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse; in tal caso la domanda di brevetto dovrà essere redatta nella lingua prevista in quel Paese e dovranno essere pagate le relative tasse nella valuta nazionale. Questo percorso può essere molto scomodo, soprattutto nel caso in cui il numero di Paesi sia ampio.
  2. Il percorso regionale: quando i Paesi di interesse sono tutti membri di un sistema regionale di brevetti (ad esempio la Comunità Europea), è possibile depositare un’unica domanda che abbia effetto su tutti (o solo alcuni) dei Paesi facenti parte di quel sistema regionale.
  3. Il percorso internazionale: se si intende proteggere un’invenzione in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), è comodo ricorrere alla domanda internazionale (PCT) di brevetto. L’Italia è membro del PCT e quindi i soggetti in essa residenti, possono far ricorso al brevetto internazionale PCT (sottolineiamo che per poter procedere col PCT è obbligatorio essere residenti in uno degli Stati contraenti del PCT ed averne la nazionalità).
    Ricordiamo che i richiedenti PCT ricevono informazioni utili circa la potenziale brevettabilità della loro invenzione mediante un Rapporto di Ricerca Internazionale; questo documento permette ai richiedenti PCT di prendere una ponderata decisione sul se e sul quando ottenere la protezione brevettuale.
    Il Rapporto di Ricerca Internazionale contiene un elenco di documenti sullo stato dell’arte, provenienti da tutto il mondo, che sono stati identificati come collegati con l’invenzione. Il parere scritto dell’Autorità di Ricerca Internazionale analizza la potenziale brevettabilità, alla luce dei risultati contenuti in tale Rapporto di Ricerca Internazionale.
    Una sola domanda PCT, in una sola lingua ed a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha dunque efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Questo sistema riduce in modo significativo i costi iniziali della procedura, evitando che siano presentate singole domande per ogni Ufficio brevetti.

La procedura per il deposito di un brevetto internazionale PCT è alquanto complessa e si sconsiglia il “fai da te”; tuttavia chi volesse procedere autonomamente trova dettagliate istruzioni in questi documento.

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