Tag Archives: violazione diritto d’autore

AGGIORNATO IL 09/05/2022

Ogni social network ha specifiche differenti in relazione alla tutela del diritto d’autore, ma il denominatore comune è che nessuno di essi è estraneo al problema…i guai, il più delle volte, sono di chi utilizza impropriamente la grossa mole di materiale (foto, immagini, testi ecc.) disponibile sui social e coperta da diritto d’autore.

Ricordiamo che il diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera, senza che sia necessario alcun tipo di deposito o registrazione (ne abbiamo parlato qui), e pertanto ogni forma di espressione della creatività dell’autore (letteraria, musicale, figurativa ecc.) ne è coperta.

I social network prevedono un agevole ed immediato sistema di pubblicazione e condivisione di foto-articoli-immagini e quindi per l’utente, soprattutto se molto giovane, risulta difficile visualizzare con chiarezza la linea di demarcazione che separa il lecito dall’illecito.

Come regola generale, quando si decide di pubblicare una foto o un’immagine non di nostra proprietà è indispensabile chiedere l’autorizzazione al suo titolare (approfondimento in questo articolo), o per le citazioni è necessario indicare la fonte dalla quale si estrae (approfondimento in questo articolo).

Ciò implica che se si desidera una blanda tutela per un qualcosa di proprietà pubblicato su un social, si può apporre una dicitura con cui esplicitamente si informa della proprietà di una foto pubblicata ed il divieto di utilizzarla senza l’espresso consenso del suo autore, cioè informare in maniera chiara riportando i dati dell’autore, la data ed il nome se ha un titolo.

Una ricerca condotta dal Sole 24 ore ha evidenziato che c’è una scarsa conoscenza della normativa che disciplina il diritto d’autore; una buona percentuale di persone, ben il 29%, ritiene che sia possibile utilizzare liberamente una foto pubblicata su Facebook senza chiederne l’autorizzazione al suo autore.

Al fine di adeguare il diritto d’autore all’era digitale, di recente è stato approvato un nuovo decreto legislativo di attuazione della normativa europea sul diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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come tutelare uno scritto

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AGGIORNATO IL 20/12/2021

opera letterariaPer le opere letterarie il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera stessa e l’autore non deve far nulla per attivarlo. Spieghiamo meglio: quando si crea un’opera letteraria (un romanzo, un saggio o simili), la tutela offerta dal diritto d’autore nasce automaticamente nel momento stesso in cui l’opera viene creata, senza che sia quindi necessario far nulla.

Nel caso però la propria opera venga copiata, ci si può chiedere “come fare a dimostrare che la propria opera è nata prima di quella copiata”; per poterlo dimostrare è sufficiente depositare una copia dell’opera inedita presso la SIAELa SIAE (società italiana degli autori ed editori) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore in Italia, in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro.

Una volta depositata una copia dell’opera inedita presso la SIAE, la stessa registra la data di deposito fornendo prova della data di creazione da cui decorrono i relativi diritti:

  • Il diritto morale di paternità dell’opera è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche arbitrariamente apportate senza consenso dell’autore.

  • Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato. Ad esempio la cessione del diritto di pubblicare l’opera avviene con il contratto di edizione.

Il diritto di sfruttamento economico dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno verrà versato alcun compenso. Pertanto, se si desidera sfruttare un’opera letteraria, è indispensabile chiederlo all’autore o all’editore ed ottenere la sua autorizzazione con il pagamento del relativo compenso.

Ci si può inoltre associare e conferire mandato alla SIAE per il seguente scopo: la SIAE, precisamente la sezione OLAF, in caso di richiesta ad esempio per recitazione o lettura in pubblico, diffusione attraverso radio, tv e web e riproduzione su cd, concederà le autorizzazioni e riscuoterà i compensi per lo sfruttamento. 

Vedi anche:

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cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?

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AGGIORNATO IL 02/10/2023

diritto d'autore VS marchioSupponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.

Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.

Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.

Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito della novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).

Un altro fattore da considerare è quello relativo al confronto fra i settori di riferimento in cui insistono l’opera ed il marchio: se i settori di riferimento sono molto diversi tra loro, tali cioè da non generare confusione in un consumatore, non potrà essere impedita la registrazione come marchio del titolo dell’opera. È il caso, ad esempio, in cui si procede alla registrazione di un marchio nel settore dell’abbigliamento avente il titolo di un’opera teatrale poco nota.

Se invece i settori di riferimento del marchio e dell’opera sono uguali fra loro, potrà essere intentata un’azione legale di altra natura contro il marchio proprio a causa della confondibilità tra questo e l’opera.

Pertanto non vi è una regola ben precisa: l’esistenza del rischio di confusione va valutata in base al singolo caso, prendendo in considerazione tutti i fattori di rischio, in modo che nessun titolare possa subirne la confondibilità e sentirsi di conseguenza danneggiato.

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