Tag Archives: tutelare know-how

Le varie possibilità

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Il Know-how riguarda il complesso di informazioni di natura tecnica, commerciale, organizzativa e procedurale che rappresenta il valore economico di un’impresa. L’ importanza del know-how deriva dal fatto che tali informazioni sono di solito segrete e non accessibili, se non da parte di una ristretta cerchia di persone direttamente coinvolte.

Come è possibile proteggere il know-how di un’impresa? Si può brevettare?
La tutela del Know-how può avvenire mediante:

  • il ricorso a talune leggi;
  • idonee pattuizioni contrattuali con i dipendenti;
  • il segreto aziendale.

Il brevetto non è quindi utilizzabile per tutelare il Know-how: i piani di marketing o commerciali, i procedimenti scientifici, le idee per sviluppare un nuovo prodotto, e così via, non sono brevettabili in quanto non è tutelabile la sola idea fino al momento in cui non venga materializzata in una forma concreta.

Il ricorso al segreto aziendale quindi è lo strumento principale e più efficace per proteggere le informazioni per un tempo potenzialmente illimitato. Il rischio, però, consiste nel fatto che le proprie informazioni possano essere oggetto di spionaggio industriale da parte dei concorrenti o di dipendenti sleali: può accadere, infatti, che si abbia concorrenza sleale sia da parte di un’impresa concorrente, che operi in maniera scorretta per ottenere informazioni segrete utilizzandole a proprio vantaggio, sia da parte di dipendenti o ex-dipendenti.

Nel primo caso, idonee pattuizioni contrattuali con i dipendenti possono obbligare costoro alla fedeltà nei confronti del datore di lavoro, vietandogli nel contempo di divulgare o utilizzare notizie e metodi attinenti all’organizzazione e alle attività aziendali; nel secondo caso, invece, cessa l’obbligo in capo al lavoratore di non utilizzare tali informazioni, ad eccezione dei segreti veri e propri la cui divulgazione rimane illecita (ne abbiamo parlato qui).

Per ciò che concerne le leggi esistenti in materia, la tutela dei segreti d’impresa è stata inizialmente garantita attraverso alcuni articoli del codice penale e civile (art. 622 e 623 c.p. e art. 2598 c.c.), riguardanti la rivelazione del segreto professionale e scientifico e la repressione della concorrenza sleale. Successivamente è stata introdotta all’interno della Legge Brevetti (art. 6 bis), e poi del Codice dei diritti di Proprietà Industriale (art. 98), una norma che tutela in modo specifico le informazioni aziendali segrete.

Il Know-how, infine, può anche essere oggetto di concessione a terzi mediante due tipi di contratto (ne abbiamo parlato qui). 

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Come tutelare il food

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Nel settore food (prodotti alimentari) generalmente non è possibile la registrazione di un brevetto: ci sono però delle eccezioni.
In generale, infatti, qualsiasi pietanza culinaria anche se originale o artistica non possiede i requisiti per poter essere brevettata (ne abbiamo parlato qui), in quanto un brevetto nasce per tutelare un’invenzione, un oggetto od un procedimento di lavorazione/fabbricazione innovativo che produce un “effetto tecnico”; un prodotto alimentare o una ricetta particolare invece non risolve un problema della tecnica.

Questa è la regola generale ma fanno eccezione alcuni prodotti che sono emersi negli ultimi anni, tra questi gli integratori alimentari, gli alimenti addizionati o ad esempio  i cosiddetti “novel food” ossia i cibi nuovi che non fanno parte della cultura alimentare tradizionale. Questi ultimi sono alimenti frutto di nuove tecnologie o di processi produttivi innovativi. Possiamo citare gli ormai noti semi di chia, come anche l’integratore olio di Krill.

Un esempio curioso è l'” Impossible Burger”, opera del professore americano Patrick O’Reilly Brown che ne ha tutelato il prodotto  vegetale con svariati brevetti tra cui uno che riguarda una particolare proteina in grado di riprodurre non solo il sapore ma persino l’aspetto “al sangue” del burger.

Se poi non è possibile procedere con il brevetto perchè non vi sono i requisiti, allora si può agire tutelando il know-how cioè il complesso delle conoscenze per il corretto svolgimento di una tecnologia. Parliamo dei piani di marketing o commerciali, dei procedimenti scientifici e così via, per i quali è possibile proteggerne il segreto aziendale.

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un’alternativa ad ALCUNI servizi SIAE

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Wipo Proof è un nuovo servizio online promosso dalla stessa Wipo (World Intellectual Property Organization) che fornisce una prova certa per le opere coperte dal diritto d’autore.

Vediamo all’atto pratico come funziona questo nuovo servizio: è sufficiente caricare un file digitale sul sito e dopo averlo caricato l’utente riceverà il Wipo Proof Token, cioè un’impronta digitale generata dal sistema, riconosciuta a livello mondiale con data e ora al fine di provare l’ esistenza della paternità dell’opera in un momento specifico. 

I Token sono validi a tempo indeterminato. WIPO Proof li conserva in modo sicuro per 5 anni (rinnovabile su richiesta), mantenendoli conformi alle tecnologie di crittografia in evoluzione. E’ quindi un nuovo modo, alternativo al deposito presso la Siae, per proteggere i propri asset digitali (può essere utilizzato per risolvere controversie legali).

Tra i possibili utilizzi abbiamo:

  • Lavori e disegni creativi
  • Segreti commerciali e know-how
  • Ricerca e dati

Bisogna precisare però che questo servizio non sostituisce assolutamente il deposito di brevetti, design, marchi per i quali rimangono le vie tradizionali. Questo è un servizio pensato solo per fornire una prova certa della data di creazione di opere coperte dal diritto d’autore.

Ricordiamo infatti che le opere coperte dal diritto d’autore ricevono la relativa tutela nel momento in cui vengono create, automaticamente e senza bisogno di far nulla: in caso di controversia legale serve solo provare la DATA CERTA di creazione, ed è per questo che è nato WIPO PROOF.

È progettato specificamente per il nostro mondo sempre più digitale in cui l’innovazione e la creatività sono rese possibili dalla tecnologia, dai big data e dalla collaborazione globale ad un prezzo accessibile – (fonte: Wipo)

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