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Come proteggere la proprietà intellettuale

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AGGIORNATO L’01/09/2025

In una stampa 3d potrebbero coesistere più diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio brevetti di invenzione, modelli di utilità o modelli di design; ci si chiede pertanto quali potenziali problemi di proprietà intellettuale possono sorgere in seguito ad una stampa 3D.

In generale per stampa 3d si intende “la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante la tecnologia della produzione additiva (unione di materiali stratificati), partendo da un modello grafico in 3d digitale” (fonte: Wikipedia).

La stampa in 3d, ormai divenuta di pubblico dominio, interessa svariati settori quali ad esempio quello nautico, dell’industria delle materie plastiche e manifatturiera, il settore dei gioielli, quello dentale etc.

Negli ultimi 5-6 anni, secondo un report dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sulla produzione additiva, le domande di brevetto per invenzioni di stampe in 3d hanno avuto un notevole incremento. Il punto di forza della stampa tridimensionale è l’economicità: oggi può essere attuata a basso costo e si presta a produrre svariati prodotti anche con estrema facilità di imitazione e contraffazione.

E veniamo al punto: ai sensi dell’art. 68 c.p.i., è illecito il comportamento di chi riproduce un trovato oggetto di brevetto (invenzione), ad esclusione di realizzazioni destinate ad uso privato e personale senza finalità commerciale. Quindi, in linea di massima, qualunque produzione e attuazione di invenzione oggetto di tutela brevettuale attraverso le stampanti 3d è da ritenersi illecita se a scopo commerciale.

L’utilizzo di stampe 3d crea numerose criticità nell’individuazione delle contraffazioni dei propri prodotti anche per la difficoltà di monitoraggio  delle imitazioni. Facciamo un esempio: supponiamo che un’impresa che fornisce servizi di stampa consegni il file del progetto dell’oggetto da stampare a terzi. Può accadere che questi ultimi utilizzino illecitamente il progetto in violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Di recente il Consiglio Europeo ha approvato definitivamente il pacchetto sulla protezione dei disegni e modelli. Si tratta di un aggiornamento della vigente legislazione in materia di disegni e modelli industriali che mira ad espandere la protezione degli stessi anche nel campo del digitale e della stampa 3D (ne abbiamo parlato qui).

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Servizio informativo gratuito

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AGGIORNATO IL 25/09/2023

tutela Cina RussiaLa Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-U.I.B.M. mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese, che intendono internazionalizzare, un servizio informativo gratuito, svolto  con la collaborazione di esperti volontari iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, sulla protezione dei diritti di proprietà industriale in Cina, Russia e Brasile.

Gli utenti possono accedere al servizio prendendo un appuntamento con i consulenti, previa prenotazione e indicazione dell’argomento di interesse, ovvero inviando il quesito nel caso in cui non si intendesse richiedere un appuntamento o anche attraverso un collegamento in videoconferenza.

Sia per la richiesta di una prenotazione che per la formulazione di un quesito è necessario compilare uno specifico modulo e da inviare al seguente indirizzo sportello.tutela@sviluppoeconomico.gov.it La segreteria del servizio provvederà a fissare l’appuntamento dandone comunicazione all’utente ovvero a trasmettere le risposte ai quesiti.

Gli incontri si svolgeranno dalle 14:00 alle 16:00 presso la Sala del Pubblico, nella sede di Roma, Via Molise 19, ed avranno una durata massima di circa trenta minuti. Ciascun utente non potrà usufruire del servizio più di una volta per lo stesso oggetto (invenzione, modello, disegno o marchio).

Si fa presente che gli esperti hanno l’obbligo del segreto professionale di cui all’art. 206 del Codice della Proprietà Industriale e non potranno utilizzare o divulgare le informazioni e i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività. Nell’ambito delle attività svolte non si instaurerà alcun rapporto diretto di assistenza professionale tra gli esperti e gli utenti e dalle informazioni fornite dagli esperti non potrà derivare a questi ultimi alcuna responsabilità professionale.

Fonte: UIBM

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Provvedimenti di urgenza

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provvedimenti di urgenzaQuando viene apposto su un prodotto un marchio identico o simile ad uno regolarmente registrato, si potrebbe indurre il generico consumatore ad acquistare il prodotto contraffatto. Ciò determina per il titolare del marchio originale un inevitabile danno economico (minori vendite e minori introiti), nonché un danno d’immagine derivante dal fatto che il marchio contraffatto è spesso apposto su prodotti di qualità inferiore.

Per questa ragione è necessario reagire con decisione ad eventuali contraffazioni, decidendo sull’opportunità di ricorrere all’autorità giudiziaria in via d’urgenza; è possibile ottenere il sequestro delle merci contraffatte e/o dei mezzi impiegati per produrle; è possibile, altresì, ottenere, sempre in via d’urgenza, un provvedimento del giudice che ingiunga al contraffattore di astenersi dal proseguire la sua attività illecita, sotto minaccia di ulteriori sanzioni pecuniarie. È inoltre possibile avviare un procedimento ordinario per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla contraffazione.

Per i residenti in Italia, ci si può avvalere anche della tutela penale, nel caso in cui l’attività di contraffazione possa integrare gli estremi di uno degli specifici reati previsti dal codice penale (ad esempio gli artt. 473 e 474 c.p.). (altro…)

Funzioni e scopi dell’ UIBM

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AGGIORNATO IL 26/05/2025

Ufficio Italiano Marchi e BrevettiL’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è la struttura di riferimento centrale in Italia per la gestione e la tutela dei diritti di proprietà industriale. L’UIBM, in particolare, predispone tutti i servizi necessari per consentire il deposito e la registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità e nuove varietà vegetali sul territorio italiano nonché la loro eventuale estensione all’estero.

Dal 1 gennaio 2009, per effetto del DPR 28 novembre 2008 n. 197, è nata la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione –UIBM. La Direzione Generale, inquadrata nel Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, opera – in ambito nazionale ed internazionale – per valorizzare e tutelare la Proprietà Industriale, e per sostenere la lotta alla contraffazione supportando l’innovazione e la competitività delle imprese.

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM offre inoltre strumenti operativi di estrema utilità per le imprese e per i cittadini per aumentare la consapevolezza delle imprese del valore economico rappresentato dai titoli di Proprietà Industriale, attraverso:

  • Il Fondo Nazionale per l’Innovazione – FNI, per favorire l’accesso al credito e al capitale di rischio per progetti innovativi delle PMI, basati su brevetti;
  • Il deposito telematico delle domande di brevetto;
  • La costante collaborazione con l’Ufficio Europeo dei Brevetti e la riqualificazione dei brevetti nazionali, grazie all’introduzione della ricerca di anteriorità affidata all’EPO European Patent Office;
  • La Banca Dati Patiris, per i brevetti di Università e Centri Pubblici di Ricerca;
  • La definizione di una metodologia condivisa tra industria, università e sistema bancario;
  • La cooperazione internazionale, l’analisi e la proposta legislativa specifica, volta alla semplificazione della normativa ed all’armonizzazione tra regole e procedure, con l’obiettivo di garantire fluidità, stabilità e qualità dei rapporti economico-commerciali a livello di impresa;
  • L’emanazione del regolamento attuativo del Codice di Proprietà Industriale per la maggiore tutela dei marchi nazionali.

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM inoltre:

  • sostiene l’innovazione e la capacità competitiva delle imprese italiane sul mercato interno e internazionale;
  • promuove e diffonde la conoscenza, l’uso e il valore della Proprietà Industriale e la tutela in ogni contesto con azioni mirate e capillari a servizio di cittadini ed imprese per incrementare lo sviluppo delle attività ed il benessere industriale ed imprenditoriale, a beneficio della crescita della cultura, della consapevolezza e della conoscenza;
  • contrasta il grave fenomeno della contraffazione dei prodotti, sia a livello locale che internazionale, con il fondamentale supporto degli organi preposti al controllo che svolgono un prezioso compito di prevenzione, investigazione, intelligence, per lo smantellamento dei canali collegati alla produzione e diffusione di merci contraffatte;
  • realizza importanti iniziative di comunicazione finalizzate alla maturazione di una coscienza collettiva sui temi della Proprietà Industriale e Intellettuale, della loro tutela e della contrasto del “falso” come sistema di valori.
  • collabora con importanti soggetti del mondo istituzionale, nell’ambito della formazione, della cultura, della ricerca e dell’industria, per promuovere l’innovazione e la capacità competitiva delle imprese italiane sul mercato interno e internazionale;
  • protegge il Made in Italy dal fenomeno della contraffazione che minaccia la competitività delle imprese italiane, opponendo al fenomeno un’azione coordinata ed univoca che comprenda un nuovo e più efficace indirizzo strategico, un mirato ed incisivo quadro giuridico di riferimento ed una operatività più evidente attraverso interventi di prevenzione e contrasto.

Ogni due anni la DGPI-UIBM redige un “Rapporto sulle politiche anticontraffazione” per illustrare le principali attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione. Per saperne di più cliccare qui.

(fonte: UIBM)

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Come prevenire la contraffazione dei marchi

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AGGIORNATO L’11/12/2023

Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo contraffazione marchio ed uso illegittimodi vietare l’utilizzazione, da parte di terzi, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) per prodotti identici o simili. La registrazione del marchio è il mezzo più efficace per assicurare e sfruttare i diversi valori (di individualizzazione, riconoscimento  e distinzione del prodotto e/o servizio con effetti sulla capacità d’immagine, commerciale, di attrazione della fiducia dei clienti) che il segno contiene e rafforza.

Strumento efficace per prevenire o reagire alla contraffazione e ad usi non legittimi del proprio marchio è la sorveglianza. Tale ricerca, affidata ad un professionista specializzato nella proprietà intellettuale, permette di sorvegliare, attraverso l’investigazione delle banche dati di interesse, l’esistenza di segni distintivi identici e/o simili richiesti o già registrati come marchio in data successiva alla registrazione del proprio marchio per il territorio di validità del proprio marchio.

La sorveglianza, condotta dal professionista, consente di scoprire le eventuali violazioni non note al titolare del marchio al fine di decidere le misure da adottare per far rispettare i diritti derivanti dal marchio. La successiva eventuale  tutela del marchio può condursi progressivamente mediante:

  • – l’invio di una lettera di diffida al contraffattore;
  • – l’avvio di un’azione legale.

Con la diffida si intima al contraffattore di ritirare una domanda o di limitare una domanda di marchio confondibile a determinati prodotti e/o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il proprio marchio. Tuttavia, la definizione bonaria della lite non è sempre possibile; il contendente del marchio registrato, presunto contraffattore, può non dar seguito alle richieste esposte nella diffida perché, in buona o cattiva fede, si ritiene legittimato ad usare quel segno (ad es. ritiene che il marchio registrato sia nullo per mancanza di novità per genericità o uso diffuso del segno, per mancanza  di capacità distintiva, ecc.).

In tal caso, l’azione civile di contraffazione è necessaria. Tale azione deve proposi davanti alle Sezioni Specializzate per la  Proprietà Industriale ed Intellettuale costituite presso i più importanti Tribunali d’Italia. L’azione di accertamento della contraffazione è caratterizzata da peculiari ed efficaci mezzi di ricerca delle prove della contraffazione (descrizione e sequestro dei prodotti e/o servizi contraffatti); da cautele  attivabili anche prima o in corso di causa (sequestro e inibitoria dell’utilizzo dei prodotti e/o servizi contraffatti); da rimedi risolutivi o persuasivi/dissuasivi della contraffazione in caso di accertamento della violazione quali l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto;  l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità; in caso di inibitoria, la fissazione di una somma dovuta dal contraffattore per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento; la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione; il risarcimento del danno, anche da mancato guadagno e la pubblicazione della sentenza.

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Dopo la diffida e alternativamente all’azione giudiziale, alle tutele suddette, in alcuni casi si può fare ricorso a procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie, come l’arbitrato o la mediazione. Il principale vantaggio dell’arbitrato consiste nel fatto che, in genere, si tratta di una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria. Inoltre, una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale di una sentenza giudiziaria. Uno dei vantaggi nella mediazione è che le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, ciò che può essere utile a mantenere buoni rapporti con l’impresa contendente.

Per ulteriori informazioni circa la sorveglianza di un marchio e procedere con l’acquisto del relativo servizio cliccare qui.

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