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Come si trasferiscono?

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AGGIORNATO IL 22/07/2024

I marchi e i brevetti sono dei beni immateriali cioè sono privi di materialità corporea percepibile dai sensi umani. Come tutti i beni di proprietà, pertanto alla stregua di quelli tangibili (appartamento, locale commerciale etc.), possono essere ad uso esclusivo del titolare oppure possono essere trasferiti a terzi dietro un corrispettivo al fine di ricavarne un profitto.

Il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale o industriale ad un soggetto terzo, può avvenire mediante la concessione in licenza oppure con cessione definitiva secondo modalità stabilite nel contratto. Apriamo una piccola parentesi e precisiamo che per i marchi sussiste inoltre il divieto di soppressione del marchio, ovvero, chi commercializza un prodotto (rivenditore) non può comunque sopprimere/rendere non visibile il marchio del produttore.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il concetto del trasferimento del diritto di proprietà dei beni immateriali. Supponiamo ad esempio che un’azienda voglia trasferire ad un terzo un’invenzione brevettata, questo può avvenire mediante:

  • vendita di un brevetto a terzi (cessione definitiva con pagamento forfettario);
  • concessione in licenza del brevetto a terzi con retribuzione fissa o in percentuale sui guadagni (royalties);
  • joint venture o altre alleanze strategiche con imprese che hanno beni complementari (ne abbiamo parlato qui).

Per registrare un qualsiasi cambiamento nella titolarità dei diritti di proprietà industriale o intellettuale cioè dal soggetto A si passa a B, come conseguenza, ad esempio, di una cessione di un marchio o di un brevetto, è necessario procedere con la trascrizione.

La trascrizione è indispensabile per rendere opponibile a terzi il cambio di titolarità del marchio: nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. L’istanza di trascrizione può essere presentata indistintamente dal cedente o dal cessionario.

E’ importante non confondere la trascrizione con l’annotazione, in quanto quest’ultima si verifica in presenza di semplici variazioni anagrafiche del soggetto che ha depositato il marchio o il brevetto (ne abbiamo parlato qui).  

Vedi anche:

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Licenze e Royalty

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AGGIORNATO IL 15/02/2021

royalty

La tutela brevettuale protegge un’invenzione in quanto soluzione originale di un problema tecnico e tutela i singoli inventori garantendone l’uso esclusivo. E’ bene sapere però che un’azienda, per lanciare sul mercato un’invenzione brevettata, può:

  • commercializzare direttamente l’invenzione brevettata;
  • vendere il brevetto a terzi;
  • concedere in licenza il brevetto ad altri;
  • stabilire una joint venture o altre alleanze strategiche con altre imprese che hanno beni complementari.

La vendita a terzi, vale a dire il trasferimento della titolarità di un brevetto, comporta il trasferimento permanente della titolarità del brevetto ad un’altra persona. Con la vendita, quindi, si ottiene un ricavo sotto forma di pagamento unico e definitivo (pagamento forfettario).

La concessione in licenza di un brevetto a terzi, consente invece di ricevere delle retribuzioni (royalty calcolate a percentuale) a fronte dell’autorizzazione all’utilizzo. Un brevetto viene ceduto in licenza quando il relativo proprietario (il licenziante) concede il permesso ad un altro soggetto (il licenziatario) di utilizzare l’invenzione brevettata per scopi concordati reciprocamente. In questi casi, un contratto di concessione viene generalmente firmato tra le due parti, specificando i termini e l’ambito dell’accordo.

La concessione di una licenza è particolarmente utile se l’azienda che possiede l’invenzione non si trova nella condizione di produrla del tutto o in quantità sufficiente per soddisfare una certa esigenza di mercato o coprire una determinata area geografica.

Le royalty si possono basare sul volume di produzione del prodotto in concessione (royalty per unità di produzione) oppure sulle vendite nette (royalty sulle vendite nette). In molti casi la remunerazione per la concessione di un brevetto è tuttavia una combinazione di pagamento forfettario e royalty.

Ci sono tre tipi di accordi di licenza:

  • licenza esclusiva: un solo concessionario ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata, la quale non può essere usata dal proprietario del brevetto;
  • licenza unica: un solo concessionario, unitamente al proprietario del brevetto, ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata;
  • licenza non esclusiva: diversi concessionari, verosimilmente in aree diverse, ed il titolare del brevetto hanno il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata.

In un singolo accordo di concessione può essere prevista l’assegnazione di alcuni diritti su base esclusiva ed altri su base unica o non esclusiva. Ciò dipende dal tipo di prodotto brevettato e dalla strategia commerciale della vostra azienda. Ad esempio, se la tecnologia brevettata può diventare uno standard necessario per tutti coloro che fanno parte di un dato mercato al fine di realizzare i propri affari, una licenza non esclusiva largamente concessa sarebbe la più vantaggiosa.

Se, invece, il prodotto necessita di notevoli investimenti per la commercializzazione (ad esempio, un prodotto farmaceutico che richiede investimenti per compiere esperimenti clinici) un potenziale licenziatario verosimilmente non desidererebbe la concorrenza di altri licenziatari e, comprensibilmente, potrà cercare di ottenere una licenza esclusiva.

Fonte: UIBM

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Diritti d’autore nell’era internet/smartphone

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AGGIORNATO IL 08/02/2021

Nell’era di internet e degli smartphone la musica si fruisce sempre più spesso su YouTube. Ma quanto paga YouTube alla SIAE per l’utilizzo della musica?

In realtà vige un accordo di segretezza tra SIAE e YouTube, cioè un accordo con Google, proprietario di YouTube, che vieta alla SIAE di rivelare le clausole sia finanziarie che normative del contratto tra loro stipulato.

L’accordo prevede che i diritti sui brani ascoltati online su YouTube, vengano pagati da Google alla Siae in proporzione alla pubblicità e al numero di accessi di utenti italiani alle pagine contenenti opere tutelate dalla Siae.

Il contratto inoltre prevede un complesso e articolato sistema di scambio delle informazioni sulle opere musicali contenute nei video. A ciascun video di YouTube sono attribuite le relative informazioni (cd. metadati), di solito fornite dal titolare del video. Per i video ufficiali i metadati sono forniti dal produttore fonografico, insieme al file musicale.

A differenza di quanto accade per le trasmissioni televisive, dove un singolo “passaggio” in prima serata raggiunge potenzialmente milioni di spettatori, sono molto rari i video di YouTube che raggiungono milioni di visualizzazioni. Ciò significa che di solito i video di YouTube generano “micro-pagamenti” di diritti, che si cumulano fino ad arrivare a importi che sia possibile ripartire e liquidare.

La ripartizione dei compensi YouTube avviene su base semestrale; i compensi ripartiti sono pertanto quelli relativi alle visualizzazioni effettuate nel semestre di riferimento. E’ importante sapere che per ricevere dalla SIAE le royalties di YouTube è necessario essere associati: la SIAE riscuote i compensi solo per il repertorio (opere) dei suoi associati e mandanti e quindi questi compensi possono essere ripartiti solo a questi ultimi.

Ricordiamo infine che You Tube, come altre piattaforme o social network, può ricevere richieste di rimozione o di blocco di contenuti di un video o di un profilo per molte ragioni, riferibili al copyright. Ad esempio, si può chiedere la rimozione di un video perché viola la privacy, oppure perché è diffamatorio o perché la qualità audiovisiva è scarsa e può danneggiare la reputazione dell’artista.

(fonte: SIAE)

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