Area Info

In questa sezione potrai trovare una risposta a qualunque tuo dubbio o quesito riguardante brevetti, marchi, disegni, modelli, diritto d’autore, aspetti legali e molto altro. La consultazione della nostra vastissima banca dati di articoli è totalmente GRATUITA.

Per iniziare digita l'argomento di cui vuoi informazioni:

le differenze tra le due procedure

______

AGGIORNATO IL 17/10/2022

annotazione e trascrizionePuò succedere che un brevetto od un marchio venga venduto o concesso in licenza o che possa essere trasmesso in eredità. Può anche sopraggiungere un cambiamento nell’indirizzo o nella denominazione sociale della società intestataria.

I dati (titolare, eventuale licenziatario, indirizzo ecc.) relativi ad un titolo di proprietà industriale (brevetto, marchio ecc.), sono annotati in un Registro tenuto presso l’UIBM; le modifiche che coinvolgono il Registro, devono essere comunicate dal richiedente mediante le procedure di annotazione o trascrizione; vediamo in dettaglio le differenze tra le due procedure.

Cominciamo col dire che per il deposito delle istanze di annotazione o trascrizione, è possibile recarsi personalmente (o mediante nomina di un rappresentante) alla Camera di Commercio. L’addetto allo sportello rilascerà copia del verbale di deposito dove sarà specificata la data del deposito ed il numero identificativo in ordine cronologico. In dettaglio:

l’annotazione si verifica in presenza di variazioni anagrafiche del soggetto che ha depositato il marchio o il brevetto. In particolare si ha annotazione nei casi di:

  • cambiamento di indirizzo, domicilio o sede legale dell’intestatario;
  • variazione del nome, denominazione o forma giuridica del titolare;
  • ritiro della domanda o rinuncia a diritto di proprietà industriale o limitazioni per classi;
  • rivendicazioni per quanto riguarda i brevetti.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi sopraelencate senza cambiamento del titolare, quest’ultimo (o il suo mandatario) andrà alla Camera di Commercio dove ha depositato il marchio o il brevetto e compilerà un modello di domanda per annotazione dove riporterà i suoi estremi e la variazione che desidera apportare.

Infine, si procede con una istanza di annotazione anche nell’ipotesi in cui si affida o si modifica il compito di rappresentanza ad un soggetto (assunzione di mandato).

La trascrizione invece è una forma di pubblicità che si verifica quando sul titolo di proprietà industriale c’è stato un trasferimento o una cessione della titolarità del diritto, in modo da renderlo opponibile a terzi. La trascrizione avviene nei seguenti casi:

  • cessione del marchio, brevetto, disegno o modello o concessione licenze;
  • cessione o conferimento di ramo d’azienda o d’azienda;
  • fusione, scissione o divisioni societarie;
  • costituzione usufrutto o costituzione/estinzione diritto di garanzia (pegno o ipoteca);
  • licenze;
  • donazione;
  • pignoramento, sequestro, espropriazione;
  • successione.

La procedura non cambia; anche in questo caso sarà necessaria la compilazione del modulo di domanda (questa volta per trascrizione) presso la Camera di Commercio con l’indicazione della variazione della titolarità.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Annotazione o trascrizione? Esprimi un giudizio su questo articolo
5.00/5 5 votis

Categorie