Tag Archives: rivendicazioni

come redigere brevettoAGGIORNATO IL 28/07/2025

In questo articolo ci si concentrerà soltanto sul contenuto che deve avere la parte testuale di un brevetto. L’art. 21 Reg. att. c.p.i specifica che essa deve:

  • specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;
  • descrivere lo “stato dell’arte”, ovvero la tecnica preesistente di cui l’inventore sia a conoscenza, fornendo eventualmente riferimenti a documenti specifici (eventuali brevetti noti);
  • esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
  • descrivere brevemente gli eventuali disegni;
  • descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
  • indicare esplicitamente, laddove ciò non risulti già ovvio dalla descrizione, il modo in cui l’invenzione possa essere utilizzata in ambito industriale.

A seguire, devono essere redatte le cosiddette “rivendicazioni”. Queste sono forse la parte più importante del brevetto in quanto determinano che cosa, in concreto, debba formare oggetto del brevetto. Occorre quindi fare molta attenzione nella redazione delle rivendicazioni, poiché l’art. 52 c.p.i. dispone chiaramente che i limiti della protezione sono determinati proprio dalle rivendicazioni. Ai fini della redazione e dell’individuazione delle relative rivendicazioni, sarebbe dunque opportuno rivolgersi ad un consulente specializzato in brevetti. L’art. 21 Reg. att. c.p.i precisa inoltre che le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione, nonché essere redatte secondo le seguenti formalità:

  • devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
  • la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta;
  • le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Ricordiamo infine che per procedere al deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale non è necessario realizzare un prototipo, ma è sufficiente redigere la descrizione del trovato (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Le Rivendicazioni, il cuore di un Brevetto

______________

AGGIORNATO IL 08/03/2021

rivendicazioniLa stesura di un brevetto si compone di due macro-aree: la descrizione e le rivendicazioni. Lo scopo delle due parti è completamente diverso: la descrizione serve ad analizzare la tecnica nota ed a fornire tutti i dettagli dell’invenzione (tali da permettere ad una persona esperta del ramo di riprodurre l’oggetto inventato), mentre le rivendicazioni rappresentano la volontà dell’inventore di voler tutelare l’insieme degli elementi di novità che si intendono proteggere tramite il brevetto.

Lo scopo principale delle rivendicazioni è quindi quello di delineare l’estensione ed i limiti dell’esclusiva brevettuale, ossia di definire esattamente gli elementi di novità sui quali si basa l’intero brevetto. Un esempio chiarirà meglio il concetto: supponiamo di aver inventato una macchina in grado di raffreddare l’aria di un ambiente nel quale è installata (un condizionatore d’aria per intenderci), ebbene le rivendicazioni del brevetto dovranno fondarsi non sul concetto astratto “una macchina per raffreddare l’aria”, bensì su tutte quelle parti (funzionali, concettuali, di forma ecc.) che le permettono di ottenere quel risultato (ossia raffreddare l’aria) e che, soprattutto, sono nuove e la distinguono dalle macchine già note.

Le rivendicazioni, in definitiva, sono l’elenco di tutti quegli elementi che l’inventore “rivendica” come nuovi e che quindi caratterizzano un brevetto; in virtù di ciò, le rivendicazioni sono il “cuore” di un brevetto, ossia ne definiscono la novità, l’efficacia, l’ambito di tutela, la forza, insomma ne consentono l’esistenza.

La difficoltà e la criticità nella stesura di un brevetto, sta proprio nell’adeguata individuazione degli elementi sui quali fondare le rivendicazioni; spesso, nello scrivere un brevetto, ci si sofferma maggiormente sulla descrizione dell’invenzione, trascurando o limitandosi nella redazione delle rivendicazioni. Ciò è un errore, perchè in caso di plagio del proprio brevetto, vengono messi a confronto i due brevetti e vengono esaminate soprattutto le rivendicazioni di entrambi e, laddove quelle del proprio brevetto fossero carenti o mal definite, potrebbero renderne difficile (se non impossibile) la difesa.

È necessario quindi che l’oggetto brevettato sia ben rivendicato, onde poterlo efficacemente proteggere da ogni tentativo di plagio; solo nel caso in cui un brevetto non sia ben rivendicato, allora è relativamente più facile imitarlo.

Un brevetto privo delle rivendicazioni potrebbe incorrere nella nullità o comunque potrebbe essere necessario integrare la domanda iniziale, senza sconvolgerne il contenuto, in una fase successiva.

È questo il motivo per cui la redazione di un brevetto richiede cura ed attenzione estese ad ogni minimo dettaglio, ed è quindi consigliabile affidarla ad un professionista del settore o, in generale, ad uno Studio brevetti.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Come redigere un Brevetto

_________

AGGIORNATO IL 14/07/2025

come redigere un brevettoIn un precedente articolo, abbiamo descritto l’esatta procedura per il deposito di una Domanda di Brevetto per Invenzione; vediamo ora come redigere correttamente il testo del Brevetto. Cominciamo subito col dire che i brevetti sono strutturati in modo simile in tutto il mondo e la lunghezza del testo può variare da poche ad alcune centinaia di pagine, in base alla natura dell’invenzione, alla sua maggiore o minore complessità ed al settore tecnico di appartenenza. Le parti che compongono un Brevetto, possono essere così sintetizzate: una descrizione, una o più rivendicazioni, i disegni ed un riassunto. Nella pratica, si comincia con l’assegnare un titolo conforme all’invenzione; a seguire si redige il

RIASSUNTO

che si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo d’applicazione dell’invenzione e le sue caratteristiche essenziali. A queste poche righe segue la

DESCRIZIONE

che comprende l’analisi della tecnica nota, l’evidenziazione delle problematiche in essa riscontrate e le soluzioni proposte; segue quindi la descrizione vera e propria dell’invenzione che deve essere svolta in modo tale da permetterne l’attuazione. In particolare la descrizione di un’invenzione deve illustrare la stessa con particolari sufficienti in modo tale da permettere a chi ha una comprovata esperienza tecnica nello stesso settore di ricostruire e mettere in pratica l’invenzione basandosi esclusivamente sui dati in essa contenuti e, quindi, senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo. Nel caso in cui la descrizione dell’invenzione non presenti tali caratteristiche, il brevetto non potrà essere concesso. A descrizione ultimata, si provvede alle

RIVENDICAZIONI

che rappresentano il vero “cuore” di un brevetto, rivestendo quindi un ruolo fondamentale in quanto una loro imprecisa formulazione può determinare l’inutilità di un brevetto, rendendolo facile da eludere. Le rivendicazioni, in numero di una o più, devono fornire una chiara indicazione delle parti essenziali e nuove che devono formare oggetto del brevetto; ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti. Le rivendicazioni devono essere indicate con numeri arabi progressivi. Ci sono infine i

DISEGNI

dell’invenzione, che devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), lasciando un margine di almeno 2,5 cm su tutti i lati del foglio; i disegni devono essere eseguiti a regola d’arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi altra tinta o colore. Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere, inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano. Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.

Ricordiamo infine che per procedere al deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale non è necessario realizzare un prototipo, ma è sufficiente redigere la descrizione del trovato, le rivendicazioni ed i disegni come sopra precisato (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Il Brevetto Italiano in estrema sintesi

________

AGGIORNATO IL 22/03/2021

Brevetto Italiano sintesUn brevetto Italiano può riguardare un nuovo oggetto depositato come:

  1. invenzione industriale
  2. modello di utilità

Il riconoscimento di invenzione industriale viene attribuito ai trovati che hanno un alto grado di innovazione e che rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico.

Il modello di utilità si utilizza invece per proteggere gli oggetti che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, ossia che comportano una maggiore utilità o facilità nell’uso dell’oggetto noto. In entrambi i casi non sono brevettabili “le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni”.

Durata:

Il brevetto Italiano per invenzione industriale ha una durata di 20 anni e non può essere rinnovato, mentre il modello di utilità dura solo 10 anni.

Uso:

L’uso esclusivo garantito dal brevetto è ovviamente limitato al territorio del Paese o dei Paesi in cui il brevetto è stato depositato e viene mantenuto in vita.

Segretezza:

Quando si deposita una domanda di brevetto Italiano, essa rimane normalmente segreta per 18 mesi, ovvero non viene resa accessibile al pubblico: ciò consente all’inventore di testare l’efficacia della sua invenzione e prepararsi all’eventuale produzione, potendo contare quindi su un consistente vantaggio temporale nei confronti della concorrenza. Scaduti i 18 mesi, i contenuti del brevetto vengono resi accessibili al pubblico che può quindi visualizzarlo per intero richiedendone una copia. In virtù di ciò, è molto importante che il brevetto sia stato opportunamente redatto (descrizione e rivendicazioni), onde rendere difficoltoso ogni tentativo di plagio.

Descrizione e rivendicazioni:

La descrizione e le rivendicazioni sono altresì fondamentali affinché un brevetto sia oggetto di un’efficace tutela nonché sia concedibile in licenza a terzi (ne abbiamo parlato qui); in particolare, le rivendicazioni servono ad evidenziare tutte le parti realmente innovative del brevetto, ed è quindi sulla base di queste che si articolerà un’eventuale tutela bel brevetto in caso di plagio.

Lo scopo principale delle rivendicazioni è quindi quello di delineare l’estensione ed i limiti dell’esclusiva brevettuale, ossia di definire esattamente gli elementi di novità sui quali si basa l’intero brevetto. Occorre quindi individuare gli aspetti da rivendicare differenziandoli da tutto ciò che appartiene alla tecnica nota: ciò significa che non è sufficiente una dettagliata descrizione dell’invenzione da un punto di vista tecnico, bensì occorre anche individuare tutte le parti che saranno oggetto di rivendicazioni e redigere efficacemente le stesse.

Ricerca di novità

Un brevetto con una buona descrizione ma rivendicazioni parziali o lacunose, può risultare piuttosto debole in caso di plagio, e quindi difficilmente difendibile. L’invenzione oggetto di brevetto deve essere totalmente nuova, cioè non deve essere mai stata prodotta, commercializzata, divulgata o brevettata in nessuna parte del mondo prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Bisogna inoltre tener presente che da luglio 2008, in Italia è stata introdotta la ricerca di novità che viene effettuata su ogni domanda di brevetto presentata all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), o più comodamente presso una qualsiasi Camera di Commercio, per cui anche un brevetto Italiano viene concesso solo dopo una ricerca di novità che mira a verificare se l’invenzione oggetto di domanda di brevetto è realmente nuova o meno. Ciò implica che affinché un brevetto giunga alla registrazione superando anche la fase di ricerca di novità da parte dell’EPO (European Patent Office), ovvero l’Ufficio che effettua questo tipo di ricerche, è opportuno che i contenuti innovativi del brevetto siano stati efficacemente descritti e rivendicati.

Mantenimento in vita:

Una volta registrato un brevetto, quest’ultimo va poi mantenuto in vita pagando le tasse annuali, che in Italia sono dovute dal quinto anno in poi.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Categorie