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Può un marchio rimpiazzare il diritto d’autore?

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AGGIORNATO IL 13/03/2023

rimpiazzo diritto autoreSupponiamo di voler registrare come marchio un’opera figurativa ripresa dal lavoro creativo di un grande artista del passato, il cui diritto d’autore risulta ormai cessato perchè giunto a fine vita: è possibile legalmente una simile condotta?

Ricordiamo che il diritto d’autore consente lo sfruttamento economico di un’opera per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno potrà essere richiesto alcun compenso (ne abbiamo parlato qui).

In questa sede ci domandiamo se la registrazione di un marchio uguale (o molto simile) all’opera originaria possa “rimpiazzare” il diritto d’autore ormai decaduto, cioè se sia possibile utilizzare lo stratagemma della registrazione del marchio da rinnovare all’infinito.

La diatriba è stata affrontata e dipanata da una innovativa sentenza del Tribunale di Bari che ha visto contendersi tra le parti l’utilizzo dell’immagine di un personaggio cult dei fumetti, “Betty Boop”. La sentenza ha in sostanza affermato che la registrazione come marchio del personaggio di fantasia “Betty Boop” può avvenire ma la sua tutela riguarderà solo determinati elementi distintivi scelti dal suo titolare.

Ne consegue che chi non è autore dell’opera non può furbamente convertire un diritto d’autore anche se decaduto in un marchio. La registrazione sarà possibile solo in una determinata rappresentazione grafica del personaggio e solo con gli elementi identificativi scelti che gli conferiscono carattere distintivo e originalità ma il suo titolare non potrà godere dell’esclusiva per lo sfruttamento economico della “generica” immagine.

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ci si chiede se sia possibile

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AGGIORNATO il 14/02/2022

sito web e diritto autoreDato che il nostro legislatore non ha provveduto a regolamentare i siti web, ci si domanda se possano essere disciplinati dalla legge sul diritto d’autore. La risposta è affermativa anche se è bene precisare che l’argomento non è ben definito. Ciò detto, vediamo comunque nel dettaglio la definizione di sito web e come la legge sul diritto d’autore possa essere applicata.

Un sito web (o sito Internet) è un insieme di pagine-web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti che risiede su un server web (fonte Wikipedia); le singole pagine-web hanno poi un loro layout, testi, immagini, contenuti multimediali ed eventualmente altro.

Ricordando che il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun tipo di deposito (ne abbiamo parlato qui), si può considerare il sito web come una sorta di contenitore virtuale all’interno del quale sono riprodotte immagini, testi ecc. Un sito web viene cioè letteralmente “creato” mettendo insieme contenuti che spesso sono singolarmente coperti da diritto d’autore; fotografie originali, immagini efficaci, testi specifici, un layout dedicato e così via. L’insieme di questi elementi permettono ad un sito internet di differenziarsi dalla concorrenza.

Per analogia è pertanto possibile applicare la tutela sul diritto d’autore in quanto il sito web può essere considerato opera dell’ingegno di carattere creativo. Il requisito della creatività deve includere al suo interno quelli più specifici della novità ed originalità.

Infatti un sito web può essere protetto dal diritto d’autore se sono presenti i caratteri dell’originalità ad esempio nella scelta fantasiosa delle pagine web. Interpretando sempre per analogia le norme sul diritto d’autore, sarà possibile valutare il sito web quale:

  • opera collettiva intesa come creazione autonoma cioè costituita dalla riunione di opere o di parti di opere; in questo caso il diritto d’autore spetterà al coordinatore ed organizzatore dell’opera;
  • opera comune a più autori in cui il diritto d’autore appartiene a ciascuno di essi. In questo caso i diritti patrimoniali saranno in comunione e verrà applicata la disciplina giuridica relativa ad essa, mentre per il diritto morale ciascuno di essi potrà rivendicarlo.

Ribadiamo che per esigenze di sintesi abbiamo volutamente evidenziato e riassunto gli aspetti a nostro giudizio più caratterizzanti, ma la questione è tutt’altro che semplice ed ogni singolo caso necessiterebbe di una consulenza professionale specifica. 

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dispute tra grafici e committenti

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AGGIORNATO IL 01/03/2021

lavori di graficaSupponiamo di voler realizzare un volantino o un depliant per pubblicizzare la nostra attività o i nostri prodotti e/o servizi; a tal fine decidiamo di rivolgerci ad uno studio grafico per affidargli il lavoro di realizzazione.

Supponiamo che in seguito si voglia utilizzare il medesimo lavoro svolto dallo studio grafico per altri impieghi; la domanda è “possiamo farlo?”. È possibile sfruttare la grafica di un lavoro commissionato ad altri, farla propria ed utilizzarla per altri scopi?

Una volta commissionato il lavoro e pagato il grafico, sembrerebbe che di quel lavoro si possa disporre liberamente; la questione è però tutt’altro che chiara ed è oggetto di frequenti controversie e dibattiti. Il primo aspetto da considerare è l’esistenza o meno di un accordo scritto in cui vengono definiti con chiarezza tutti i vari punti del lavoro da svolgere.

In generale è infatti buona regola formalizzare con chiarezza per iscritto tutti i punti del lavoro da commissionare, cioè cosa dovrà fare il grafico, il suo compenso e chi ne acquisterà la titolarità; se non viene regolamentato per iscritto il lavoro da commissionare, esso viene considerato legalmente come opera artistica ed è coperto dal diritto d’autore.

Il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore: opere letterarie, opere musicali, opere coreografiche o pantomimiche, opere figurative, disegni e opere architettoniche, opere cinematografiche audiovisive, opere fotografiche, programmi per elaboratore, banche di dati (ne abbiamo parlato qui).

In quest’ultimo caso la titolarità del lavoro grafico spetterà pertanto al creatore dell’opera e non al committente; quest’ultimo potrà quindi utilizzarlo solo per lo scopo per il quale il lavoro è stato commissionato.

Lo studio grafico godrà cioè della paternità dell’opera che nasce con la sua creazione e potrà utilizzarla economicamente cedendone a sua discrezione i diritti di sfruttamento, sempre nel caso, ribadiamo, che nulla sia stato previamente precisato nell’eventuale contratto tra lui ed il committente.

In definitiva è dunque consigliabile, per evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni, prendere l’abitudine di mettere tutto nero su bianco attraverso un contratto sottoscritto dalle parti.

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Natura e compiti istituzionali della SIAE

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AGGIORNATO IL GIORNO 11/01/2021

diritto-autore_siaeLa Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è un ente di diritto pubblico, la cui funzione è quella di gestire i diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno, frutto dell’attività intellettuale di carattere creativo (diritto d’autore), in nome e per conto dei propri associati .

Precisiamo che il diritto d’autore prevede sia dei diritti morali che patrimoniali:

A) diritti morali, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;

B) diritti patrimoniali, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte (ne abbiamo parlato qui).

Questo significa che il titolare di un diritto d’autore ovvero ad esempio l’autore di un’opera dell’ingegno, può delegare la SIAE di gestire in suo conto tutto ciò che attiene lo sfruttamento economico della/e sua/e opera/e.

Quindi tra le funzioni della SIAE rientrano:

– la concessione di licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
– la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
– la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Qualunque persona (fisica o giuridica) desideri sfruttare un’opera (letteraria, musicale ecc.) gestita dalla SIAE, deve quindi acquisirne preventivamente la licenza dietro corresponsione di quanto economicamente previsto per quell’opera. Nel caso di richiesta di sfruttamento di più opere, è possibile richiedere alla SIAE un’unica licenza, purché le opere facciano tutte parte del suo repertorio.

Gli uffici SIAE in Italia

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Opera Creativa e Diritto d’Autore

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AGGIORNATO IL 06/03/2023

diritto-autore_legge_normativaIl diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore. Riassumiamo di seguito le categorie di opere protette e relativa normativa come individuate dagli artt. 1 e 2 della Legge sul Diritto d’Autore:

opere letterarie, ovvero opere di qualsiasi natura (ad esempio scientifiche, religiose, didattiche, letterarie ecc.) suscettibili di essere espresse a mezzo di parole scritte;

opere musicali ovvero opere costituite da composizioni musicali (ad esempio canzoni e musiche, opere liriche, ecc.);

opere coreografiche o pantomimiche;

opere figurative, ovvero opere che si concretizzano in creazioni figurative come ad esempio dipinti, sculture, disegni, incisioni od anche scenografie. In questa categoria anche quei design industriali che presentano carattere creativo e valore artistico, conseguenza di un apporto personale dell’autore;

disegni e opere architettoniche, ovvero le opere d’arte dotate di una rilevante valenza estetica delle forme architettoniche;

opere cinematografiche audiovisive, ovvero le opere costituite dalla successione di immagini in movimento, accompagnate o meno da suoni o musiche, destinate ad essere riprodotte in qualsiasi forma (in sala, su un sito web, su un lettore portatile ecc.);

opere fotografiche, purché presentino un valore artistico e non si limitino ad essere semplici riproduzioni di situazioni reali;

programmi per elaboratore, ovvero la sequenza di istruzioni, informazioni e comandi i quali, una volta inseriti e letti da un computer, permettono a quest’ultimo di raggiungere un risultato determinato, fermo restando che non si proteggono le idee ed i principi alla base del programma ma solo ed unicamente le soluzioni informatiche adottate dal programmatore per raggiungere il risultato desiderato;

banche di dati, ovvero le raccolte di dati o altri elementi, accessibili attraverso mezzi elettronici. Immediata conseguenza è il divieto di estrazione e/o reimpiego della totalità (o di una parte rilevante) dei dati contenuti in esse

Affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, deve possedere essenzialmente due requisiti:

  1. la novità
  2. il carattere creativo, ovvero deve contenere elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore e, in particolare, la sua personale forma espressiva scelta fra tutte quelle possibili per esprimere quella determinata idea. Il diritto d’autore prevede per quest’ultimo sia dei diritti morali che patrimoniali.

Il contenuto del diritto d’autore si articola in:

a) diritto morale, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;

b) diritto patrimoniale, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte.

Legge diritto d'autore - SIAE

La normativa in materia di diritto d’autore riconosce, inoltre, alcuni diritti anche per taluni soggetti che hanno partecipato e/o reso possibile la creazione dell’opera come ad esempio il produttore cinematografico o di fonogrammi, gli esercenti l’attività di emissione radiofonica e televisiva, gli artisti interpreti ed esecutori ecc. Tali diritti sono stati denominati diritti connessi. L’esistenza dei diritti connessi comporta che nel momento in cui si decida di acquisire i diritti di sfruttamento di un’opera, è necessario rivolgersi non solo agli autori ma anche ai titolari di tali diritti connessi. In alternativa, è quasi sempre possibile rivolgersi alla società di gestione collettiva dei diritti di autore (SIAE) e a quella di gestione collettiva dei diritti connessi (per esempio quella dei produttori fonografici – AFI).

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