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Il concetto di brevetto per invenzione industriale

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AGGIORNATO IL 07/04/2025

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Un brevetto della Apple

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un’invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico. Tale invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. Quindi, generalmente, la mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un’invenzione; affinché si possa parlare di invenzione devono sussistere ingegno, creatività ed inventiva.

Pertanto possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva, che sono atte ad avere un’applicazione industriale. Il brevetto che ne deriva, attribuisce al titolare un diritto esclusivo al fine di prevenire o di inibire l’utilizzo, la produzione, la commercializzazione oppure l’importazione di un prodotto ovvero l’implementazione di un processo oggetto dell’invenzione brevettata, senza il preventivo consenso del titolare del brevetto.

Il brevetto è un formidabile strumento commerciale per le imprese, che consente loro di ottenere l’esclusività relativamente ad un prodotto o ad un processo innovativo, permettendo allo stesso tempo di sviluppare una posizione dominante sul mercato ed acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze d’uso (royalty).

Un prodotto tecnicamente complesso (come ad esempio una macchina fotografica, un telefono cellulare o una autovettura) può contenere diverse invenzioni tutelate da singoli brevetti che possono anche appartenere a diversi soggetti. Il brevetto è concesso da un Ufficio nazionale (per l’Italia, la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM) oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (ad esempio l’Ufficio Europeo dei Brevetti – EPO).

Il brevetto è valido per un periodo di 20 anni, che decorrono dalla data di deposito, sempre che siano regolarmente pagate le tasse relative al deposito ed al mantenimento in vita del brevetto. Il brevetto è un diritto limitato territorialmente da confini geografici di un determinato Stato o più Stati (aree regionali). Quale contropartita derivante dal diritto esclusivo sul brevetto, al titolare dello stesso è richiesto di divulgare l’invenzione al pubblico mediante una dettagliata, accurata e completa descrizione scritta dell’invenzione contenuta nella domanda di brevetto.

Di recente c’è stata una vicenda che ha incuriosito il mondo intero e che ancora non si è conclusa: il caso Dabus. Cosa accade se un brevetto è sviluppato da un’intelligenza artificiale? A chi spetta la titolarità dell’invenzione? (ne abbiamo parlato qui).

Fonte: UIBM

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Una domanda ricorrente

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AGGIORNATO IL 31/08/2020

brevettare idea“Ho un’idea, come posso brevettarla?”

“E’ possibile proteggere un’idea?”

La risposta è negativa, non si può brevettare o proteggere una semplice idea. Chiariamo meglio: il brevetto deve riguardare un qualcosa di concreto (un oggetto, un prodotto, un procedimento industriale ecc.) il quale dev’essere ben definito in ogni sua parte.  Un’idea per poter essere brevettata deve concretizzarsi in qualcosa di definito e attuato in ogni singolo dettaglio.

Facciamo un esempio: non basta dire “ho pensato ad un frullatore e voglio brevettarlo”, ma bisogna specificare come dev’essere fatto, il funzionamento, le parti che compongono l’oggetto ecc. Solo così si può procedere ai fini dell’ottenimento di un brevetto.

Un brevetto una volta ottenuto, garantisce al titolare l’uso e lo sfruttamento economico esclusivo dello stesso, limitatamente al territorio del Paese/i in cui il brevetto è stato depositato e viene mantenuto in vita.

Quando è possibile richiedere un brevetto?

Un brevetto può essere richiesto per: 

  • invenzione industriale
  • modello di utilità

Il brevetto per “invenzione industriale” viene concesso alle invenzioni che hanno un alto grado di innovazione e che rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico; ad esempio la creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o semplicemente rappresentante un miglioramento di un prodotto o procedimento già esistente. Dura 20 anni.

Il brevetto per “modello di utilità” viene concesso invece ai trovati (non ai procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, ossia che comportano una maggiore utilità o facilità nell’uso dell’oggetto noto. Dura 10 anni.

Durante l’arco di vita del brevetto, questo dev’essere mantenuto con il pagamento di tasse annuali (nel caso di invenzioni industriali) o quinquennali (nel caso di modello di utilità).

In entrambi i casi NON sono brevettabili “le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni”.

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Il Brevetto nazionale per invenzione industriale

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AGGIORNATO IL 29/12/2025

registrazione_brevetto_nazionalePer procedere al deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale, non è necessario realizzare un prototipo ma è sufficiente redigere la descrizione del trovato, le rivendicazioni ed i disegni. La domanda può essere presentata presso una qualsiasi Camera di Commercio oppure inviata direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Delle Quattro Fontane, 22 – 00184 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La registrazione del brevetto da parte dell’UIBM avviene, di norma, dopo qualche anno; tuttavia i suoi effetti retroagiscono alla data di deposito della domanda. L’invenzione è comunque difendibile sin dal momento del deposito della domanda, anche se non è ancora tecnicamente brevettata; questo significa che si può comunque agire contro un contraffattore sulla base della sola domanda di brevetto. Vediamo come procedere…

Procedura di registrazione per brevetti nazionali

I documenti da produrre sono i seguenti:

  1. N° 1 (originale) + 3 copie del modulo domanda (Modulistica).
    Il Modulo A deve essere accompagnato dai seguenti allegati:
  2. » un riassunto senza disegni (n° 1 copia);
    » la descrizione vera e propria (n° 1 copia);
    » le rivendicazioni (n° 1 copia);
    » Disegno/i dell’invenzione (n° 1 copia);
    » Versione in lingua inglese delle rivendicazioni (opzionale) (n° 1 copia); se non allegata si devono corrispondere i diritti (elenco tasse);
    » Versione in lingua inglese del riassunto e della descrizione (opzionali) (n° 1 copia);
    » Ricevuta del pagamento dei diritti all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, da effettuarsi tramite F24, per gli importi previsti (elenco tasse);;
    » Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito;
    » Designazione dell’inventore; (eventuale)
    » Documento di priorità; (eventuale)

Si ricorda che affinché un brevetto sia realmente efficace e quindi facilmente difendibile nonché concedibile in licenza, è di fondamentale importanza l’individuazione, in fase di redazione del brevetto, degli aspetti da rivendicare: ciò significa che non è sufficiente descrivere dettagliatamente l’oggetto da un punto di vista tecnico, bensì occorre anche individuare e descrivere efficacemente le parti da rivendicare. Un brevetto ben descritto ma mal rivendicato, può risultare piuttosto debole in caso di plagio, e quindi difficilmente difendibile. Inoltre la valorizzazione del brevetto in un’eventuale concessione di licenza, può risentire negativamente della debolezza formale.

Una volta depositata la domanda di brevetto, quest’ultimo va poi mantenuto in vita pagando le tasse annuali, che in Italia sono dovute dal quinto anno dalla data di deposito in poi, con scadenze precise (entro l’ultimo giorno del mese anniversario del deposito) per evitare la scadenza.

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Il Brevetto Italiano in estrema sintesi

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AGGIORNATO IL 22/03/2021

Brevetto Italiano sintesUn brevetto Italiano può riguardare un nuovo oggetto depositato come:

  1. invenzione industriale
  2. modello di utilità

Il riconoscimento di invenzione industriale viene attribuito ai trovati che hanno un alto grado di innovazione e che rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico.

Il modello di utilità si utilizza invece per proteggere gli oggetti che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, ossia che comportano una maggiore utilità o facilità nell’uso dell’oggetto noto. In entrambi i casi non sono brevettabili “le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni”.

Durata:

Il brevetto Italiano per invenzione industriale ha una durata di 20 anni e non può essere rinnovato, mentre il modello di utilità dura solo 10 anni.

Uso:

L’uso esclusivo garantito dal brevetto è ovviamente limitato al territorio del Paese o dei Paesi in cui il brevetto è stato depositato e viene mantenuto in vita.

Segretezza:

Quando si deposita una domanda di brevetto Italiano, essa rimane normalmente segreta per 18 mesi, ovvero non viene resa accessibile al pubblico: ciò consente all’inventore di testare l’efficacia della sua invenzione e prepararsi all’eventuale produzione, potendo contare quindi su un consistente vantaggio temporale nei confronti della concorrenza. Scaduti i 18 mesi, i contenuti del brevetto vengono resi accessibili al pubblico che può quindi visualizzarlo per intero richiedendone una copia. In virtù di ciò, è molto importante che il brevetto sia stato opportunamente redatto (descrizione e rivendicazioni), onde rendere difficoltoso ogni tentativo di plagio.

Descrizione e rivendicazioni:

La descrizione e le rivendicazioni sono altresì fondamentali affinché un brevetto sia oggetto di un’efficace tutela nonché sia concedibile in licenza a terzi (ne abbiamo parlato qui); in particolare, le rivendicazioni servono ad evidenziare tutte le parti realmente innovative del brevetto, ed è quindi sulla base di queste che si articolerà un’eventuale tutela bel brevetto in caso di plagio.

Lo scopo principale delle rivendicazioni è quindi quello di delineare l’estensione ed i limiti dell’esclusiva brevettuale, ossia di definire esattamente gli elementi di novità sui quali si basa l’intero brevetto. Occorre quindi individuare gli aspetti da rivendicare differenziandoli da tutto ciò che appartiene alla tecnica nota: ciò significa che non è sufficiente una dettagliata descrizione dell’invenzione da un punto di vista tecnico, bensì occorre anche individuare tutte le parti che saranno oggetto di rivendicazioni e redigere efficacemente le stesse.

Ricerca di novità

Un brevetto con una buona descrizione ma rivendicazioni parziali o lacunose, può risultare piuttosto debole in caso di plagio, e quindi difficilmente difendibile. L’invenzione oggetto di brevetto deve essere totalmente nuova, cioè non deve essere mai stata prodotta, commercializzata, divulgata o brevettata in nessuna parte del mondo prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Bisogna inoltre tener presente che da luglio 2008, in Italia è stata introdotta la ricerca di novità che viene effettuata su ogni domanda di brevetto presentata all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), o più comodamente presso una qualsiasi Camera di Commercio, per cui anche un brevetto Italiano viene concesso solo dopo una ricerca di novità che mira a verificare se l’invenzione oggetto di domanda di brevetto è realmente nuova o meno. Ciò implica che affinché un brevetto giunga alla registrazione superando anche la fase di ricerca di novità da parte dell’EPO (European Patent Office), ovvero l’Ufficio che effettua questo tipo di ricerche, è opportuno che i contenuti innovativi del brevetto siano stati efficacemente descritti e rivendicati.

Mantenimento in vita:

Una volta registrato un brevetto, quest’ultimo va poi mantenuto in vita pagando le tasse annuali, che in Italia sono dovute dal quinto anno in poi.

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