Tag Archives: invenzione

Come proteggere la proprietà intellettuale

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AGGIORNATO L’01/09/2025

In una stampa 3d potrebbero coesistere più diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio brevetti di invenzione, modelli di utilità o modelli di design; ci si chiede pertanto quali potenziali problemi di proprietà intellettuale possono sorgere in seguito ad una stampa 3D.

In generale per stampa 3d si intende “la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante la tecnologia della produzione additiva (unione di materiali stratificati), partendo da un modello grafico in 3d digitale” (fonte: Wikipedia).

La stampa in 3d, ormai divenuta di pubblico dominio, interessa svariati settori quali ad esempio quello nautico, dell’industria delle materie plastiche e manifatturiera, il settore dei gioielli, quello dentale etc.

Negli ultimi 5-6 anni, secondo un report dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sulla produzione additiva, le domande di brevetto per invenzioni di stampe in 3d hanno avuto un notevole incremento. Il punto di forza della stampa tridimensionale è l’economicità: oggi può essere attuata a basso costo e si presta a produrre svariati prodotti anche con estrema facilità di imitazione e contraffazione.

E veniamo al punto: ai sensi dell’art. 68 c.p.i., è illecito il comportamento di chi riproduce un trovato oggetto di brevetto (invenzione), ad esclusione di realizzazioni destinate ad uso privato e personale senza finalità commerciale. Quindi, in linea di massima, qualunque produzione e attuazione di invenzione oggetto di tutela brevettuale attraverso le stampanti 3d è da ritenersi illecita se a scopo commerciale.

L’utilizzo di stampe 3d crea numerose criticità nell’individuazione delle contraffazioni dei propri prodotti anche per la difficoltà di monitoraggio  delle imitazioni. Facciamo un esempio: supponiamo che un’impresa che fornisce servizi di stampa consegni il file del progetto dell’oggetto da stampare a terzi. Può accadere che questi ultimi utilizzino illecitamente il progetto in violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Di recente il Consiglio Europeo ha approvato definitivamente il pacchetto sulla protezione dei disegni e modelli. Si tratta di un aggiornamento della vigente legislazione in materia di disegni e modelli industriali che mira ad espandere la protezione degli stessi anche nel campo del digitale e della stampa 3D (ne abbiamo parlato qui).

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due eventi in programma

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invenzioni e inventoriSegnaliamo due interessanti eventi coinvolgenti invenzioni ed inventori, che si terranno entrambi a Ginevra rispettivamente l’11 giugno ed il 28 ottobre 2014: la prima è la Fiera dell’Innovazione, una manifestazione aperta al pubblico promossa dalla Delegazione dell’UE e dalla Rappresentanza Permanente degli Stati Uniti a Ginevra.

La manifestazione sarà caratterizzata dalla partecipazione di un’ampia e variegata gamma di inventori e creatori di tutto il mondo, i quali avranno a disposizione un ambiente interattivo per promuovere l’innovazione e la ricerca. Gli investitori, in particolare, troveranno invenzioni sulle quali scommettere ed investire. La Fiera si concluderà il 12 giugno con una tavola rotonda.

L’evento del 28 ottobre sarà rivolto soprattutto alle PMI. Anche per questo evento è prevista una tavola rotonda il giorno seguente il 29 ottobre. E’ ancora possibile iscriversi entro il 1° agosto. La partecipazione e lo spazio messo a disposizione sono gratuiti nei limiti dei posti disponibili; gli espositori si faranno carico solo delle spese di viaggio.

Per ulteriori informazioni contattare:

  • Tomas Baert ( tomas.baert@eeas.europa.eu );

  • Karin Ferriter ( Karin_Ferriter@ustr.eop.gov );

  • FrédéricPayot ( frederic.payot @ seco.admin.ch ) 

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aperte le candidature all’Oscar degli inventori

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european inventor award 2014Riportiamo una notizia tratta dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi riguardante l’ormai consueto European Inventor Award annuale, paragonabile ad una sorta di Oscar per gli inventori. Ecco la notizia integrale:

Fino al 30 settembre 2013 è possibile candidarsi o segnalare una candidatura per il premio EPO Inventor Award 2014, che sarà assegnato l’11 giugno 2014 a Berlino da una giuria internazionale.

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

European Inventor Award è il premio istituito dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) per premiare ogni anno le eccellenze nella ricerca e nell’innovazione. Sono invitati a prendervi parte gli inventori, le PMI, le Università ed i centri di ricerca. Il denominatore comune è: essere titolari di un brevetto europeo. Il premio viene consegnato per cinque categorie: industria, PMI, ricerca, paesi non UE e premio alla carriera. Nessun premio in denaro ma un riconoscimento prestigioso per i vincitori.

Per informazioni sull’Inventor award 2013 visitare il sito:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/event-1.html

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è obbligatorio presentare il prototipo insieme alla domanda di brevetto?

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AGGIORNATO IL 05/08/2024

prototipo invenzione

Molti pensano che sia necessario depositare, insieme alla domanda di brevetto, anche il prototipo dell’invenzione cioè la presentazione materiale e funzionante dell’invenzione; diciamo subito che la legge non lo esige. Per depositare una domanda di invenzione non è necessario costruire un prototipo e quindi sopportare ingenti spese di realizzazione.

Se si desidera comunque realizzarlo onde verificarne il buon funzionamento, è anche possibile avvalersi di ditte specializzate nella progettazione e costruzione di prototipi cercando, magari, di ottenere finanziamenti pubblici.

Questo dell’obbligatorietà o meno del prototipo, è uno dei quesiti più frequenti che ci vengono sottoposti relativamente alla presentazione di una domanda di brevetto; tale argomento merita pertanto un minimo di approfondimento. Ricordiamo che affinchè un’invenzione sia brevettabile è necessario che possegga i requisiti della novità, attività inventiva, applicabilità industriale e liceità.

Un altro requisito imprescindibile che afferisce strettamente alla domanda di brevetto è la descrizione chiara e completa dell’invenzione; il progetto deve quindi essere chiaro e accompagnato dalla descrizione delle caratteristiche tecniche dell’invenzione (vedi questo articolo). Il progetto deve poter essere replicato da una persona “esperta del ramo” soltanto avvalendosi della descrizione e dei disegni.

Occorre considerare che non tutte le invenzioni si possono realizzare; molte restano sulla carta soprattutto nel campo tecnologico, un po’ per i costi di realizzazione eccessivi, un po’ perché troppo rivoluzionarie per uscire sul mercato (a volte i tempi non sono maturi). Ben note sono le invenzioni di Leonardo da Vinci; non tutte venivano realizzate come prototipi dal grande scienziato.

Ai giorni nostri, recente la notizia di uno scienziato iraniano di 27 anni, Ali Razeghi, che ha dichiarato di aver creato una sorta di macchina del tempo, in grado di prevedere il futuro sino a 8 anni con una precisione del 98%.

E’ una sorta di macchina realizzata in collaborazione con il Centro per le invenzioni che porta il  nome di “Aryayek Time Traveling Machine”, capace di prevedere il futuro di una persona.  Nessun prototipo però è stato mai realizzato da Razeghi, per il timore, a suo dire, di “essere copiato”. 

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Il Brevetto Italiano

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AGGIORNATO L’11/10/2021

brevetto 1794Un Brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato italiano, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale che implica un’attività inventiva (art. 45 c.p.i).

In pratica un’invenzione è la soluzione di un problema tecnico sino ad allora irrisolto e sconosciuto a qualunque persona esperta del ramo. Esso può consistere in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento o in un miglioramento di un prodotto o di un procedimento già esistente. Questo requisito non è tuttavia sufficiente, ve ne sono altri che limitano di fatto la brevettabilità di un’invenzione. L’art. 45 c.p.i. stabilisce che non sono reputate brevettabili invenzioni aventi ad oggetto:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

In pratica non sono considerate brevettabili le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta; la legge chiarisce inoltre che deve trattarsi di un’invenzione dotata di:

NOVITA’

Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell’arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell’arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto. Ad esempio, se un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata esposta in una fiera, da quel momento in poi essa farà parte della tecnica nota e non potrà più essere brevettata.

Anche la predivulgazione dell’invenzione fatta dallo stesso inventore, può essere motivo di nullità. Ad esempio, ciò accade con la semplice comunicazione di un trovato brevettuale ad un numero indeterminato di persone a condizione, però, che esse siano in grado di apprendere gli elementi essenziali e caratteristici del trovato e, di conseguenza, di attuare l’invenzione (ipotesi che non ricorre laddove i soggetti posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o fare attuare da altri l’invenzione; cfr. Tribunale di Monza, 25 gennaio 2005).

E’ decisamente consigliabile, pertanto, osservare il più rigoroso segreto ed evitare di divulgare un’invenzione prima di aver depositato un brevetto che copra adeguatamente l’invenzione poiché, come detto, tale divulgazione può rendere nullo, per difetto di novità, il successivo deposito della domanda di brevetto. Qualora fosse necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti l’invenzione, far sottoscrivere accordi di segretezza che li obblighino a non divulgare informazioni in maniera non autorizzata.

ATTIVITA’ INVENTIVA

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i. sussiste attività inventiva quando l’invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. In pratica si ritiene che manchi attività inventiva se il nuovo trovato poteva essere realizzata da qualsiasi tecnico del settore sulla base della tecnica anteriore esistente alla data di deposito del brevetto.

Interessante evidenziare che è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione ad un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto. In conclusione, l’attività inventiva presuppone che il trovato, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.

INDUSTRIALITA’

Secondo l’art. 49 c.p.i. un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Conseguenza di ciò è che un’invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti.

Infine, ai sensi dell’art. 50 c.p.i., non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito; a due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Differenze tra modello di utilità ed invenzione o design

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AGGIORNATO IL 27/11/2023

invenzione_brevetto_edison

Un errore comune è quello di confondere i modelli di utilità con le invenzioni o con il design.

Attraverso il modello di utilità ci si limita soltanto a migliorare l’efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente. L’invenzione invece, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento.

Facciamo un esempio: un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe essere oggetto di brevettazione per invenzione, mentre l’impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.

Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di attività inventiva, non può essere tutelato come brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego.

Il modello di utilità si distingue chiaramente anche dal design. Il modello di utilità appartiene alla famiglia dei brevetti e si ricorre ad esso quando si riesce a conferire ad un prodotto industriale già noto, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego magari modificandone la forma.

Il termine “design” invece, si riferisce unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (la citata nuova impugnatura) rientrano nell’ambito di protezione dei modelli di utilità. Un modello di design per essere valido deve possedere determinati requisiti (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Come e dove proteggere un’invenzione

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AGGIORNATO IL 07/07/2025

Un’invenzione può ricevere protezione secondo differenti modalità:

  1. Può essere, innanzitutto, depositata domanda di brevetto nazionale presso qualsiasi Camera di Commercio (inprotezione invenzione forma cartacea o in forma telematica) oppure presso l’UIBM (direttamente o tramite servizio postale) al fine di ottenere un brevetto italiano (vale a dire un brevetto che avrà efficacia solo in Italia). L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è la struttura di riferimento centrale in Italia per la gestione e la tutela dei diritti di proprietà industriale.
  2. Può essere depositata domanda di brevetto europeo presso l’EPO (European Patent Office) al fine di ottenere un brevetto europeo (vale a dire un brevetto che avrà efficacia in tutti i 28 Paesi dell’Unione Europea. Il deposito di una domanda di brevetto europeo può essere effettuato in forma cartacea presso la Camera di Commercio di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione. Il deposito può avvenire anche in forma telematica.
  3. Può essere, infine, depositata domanda di brevetto secondo il Patent Cooperation Treaty (PCT) presso l’UIBM o presso il corrispondente ufficio PCT di WIPO al fine di ottenere un brevetto che avrà efficacia legale nei Paesi scelti tra quelli aderenti al Trattato PCT (fra i quali è compresa l’Italia). L’UIBM determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato PCT e dal successivo regolamento di esecuzione (art. 8 Reg. att. c.p.i.).

In tutti i casi è importante sapere che affinchè si possa procedere con il deposito di una domanda di brevetto, un’invenzione deve possedere tre importanti ed imprescindibili requisiti (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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