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Vediamo cosa dice la legge

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Un segno privo di carattere distintivo, costituito unicamente da indicazioni descrittive, come i riferimenti geografici, non può essere registrato come marchio a pena di nullità. La legge quindi proibisce la registrazione del semplice nome di un luogo geografico e lo disciplina agli articoli 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale, in cui regolamenta la distintività e la nullità di un marchio costituito unicamente da indicazioni descrittive come i riferimenti geografici.

Se si desidera promuovere delle produzioni locali, esistono altri strumenti per caratterizzare la provenienza geografica di un prodotto, al fine di regolamentare le indicazioni di provenienza geografica e non creare confusione relativamente all’origine di un prodotto. Le indicazioni geografiche, infatti, sono piuttosto efficaci e dirottano il consumatore influenzandone le scelte, ed è quindi opportuno che siano regolamentate.

Come si potrebbe ovviare a questo se si desidera registrare comunque un marchio? Creando un logo di fantasia senza alcuna indicazione nominativa geografica. Un segno grafico dotato di novità può essere esclusivo e avere un titolare. Un marchio frutto di creatività può raggiungere comunque lo scopo di fidelizzare il cliente suscitando interesse, curiosità ed essere ricordato nel tempo diventando magari anche noto

Per i marchi europei il discorso è un po’ diverso. E’ bene sapere che una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea invece ha consentito la registrazione come marchio europeo di una denominazione geografica nell’UE solo nel caso in cui tale denominazione non sia nota presso il pubblico interessato o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico. (ne abbiamo parlato qui).

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Come difendersi

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Supponiamo di leggere la notizia del deposito di un marchio e di avere qualche dubbio circa la veridicità dell’informazione. L’enorme quantitativo di notizie, non sempre tutte vere, ci porta a dubitare spesso della fondatezza delle informazioni in particolar modo di quelle presenti sui social che viaggiano alla velocità della luce. E’ opportuno quindi essere in grado di capirne l’autenticità.

Come difendersi dalle fake news? Come capire che si incorre in una falsa notizia? Di recente è successo un caso che ha visto come protagonisti i famosi dolcetti sardi “Sebadas Mucadores”: si era diffusa la notizia della registrazione del loro marchio. L’iter in realtà era stato iniziato ma poi la registrazione veniva rifiutata dall’ UIBM per mancanza del requisito della distintività.

Apriamo una piccola parentesi: un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

La capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

  1. le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
  2. le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche (ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta”).

Per riconoscere una fake news è importante:

  • prestare attenzione alla fonte: deve sempre essere presente (anche solo citata) ed autorevole;
  • avere sempre il beneficio del dubbio: possono esserci foto improbabili (di scarsa qualità come ad esempio le amatoriali) che un occhio critico è capace di riconoscere;
  • non smettere di documentarsi: notizie eccessivamente allarmistiche o inverosimili necessitano di essere approfondite con ulteriori ricerche in modo da non cadere nel tranello delle notizie false.

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Il blu di Tiffany o il lilla di Milka

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Pensiamo a cosa accadrebbe se un marchio solitamente riconoscibile dal solo colore, come ad esempio il “lilla” della tavoletta di cioccolato Milka o il “blu Tiffany” della nota gioielleria, improvvisamente cambiasse colore: un consumatore probabilmente non riconoscerebbe più il marchio, non assocerebbe più il suo colore al brand magari diventato famoso col passare degli anni proprio grazie a quella particolare tonalità di colore.

E’ quanto accaduto al “blu Tiffany” (ma solo per un giorno), un marchio in cui la sua capacità distintiva è data da quel colore fresco e unico, divenuto sinonimo di un brand di lusso. Per il colore “blu Tiffany” si sono succedute una serie di registrazioni marchi. Il colore “blu Tiffany” infatti è associato all’azienda statunitense Tiffany & Co. che lo utilizza per le confezioni dei suoi gioielli.

Qualche mese fa è accaduta una cosa alquanto curiosa che ha suscitato ilarità. Il 1 aprile la Tiffany & Co. aveva cambiato per un giorno il suo colore “blu Tiffany” trasformandolo in giallo oro. Questo aveva destato clamore ma si trattava solo di un pesce d’aprile. Da questo episodio buffo si può facilmente comprendere quanto sia importante il legame tra un marchio ed il suo colore e quanto sia fondamentale la sua scelta.

Il marchio di colore è un tipo di marchio che quindi è possibile registrare ed è rappresentato solo dal colore o da combinazioni di colori, in cui non vi sono scritte o immagini di alcun tipo. Il solo colore può donare una certa identità e distintività ad un marchio facilitandone la sua riconoscibilità.

Un consumatore che si trova di fronte ad un marchio lo memorizza prima visivamente e, solo in un secondo momento, verbalmente. E’ pertanto indubbio che la presenza di uno o più colori, facilitino la memorizzazione complessiva del marchio. Un utente percepisce all’istante il colore di un prodotto e lo associa subito alla relativa marca prima ancora di averne letto il nome (ne abbiamo parlato qui).  Il colore favorisce infatti un impatto visivo che cattura l’attenzione e può anche condizionare un acquisto.

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