proteggere l’origine e le materie prime di taluni prodotti
_________
AGGIORNATO IL 10/10/2022
La normativa comunitaria mette a disposizione una serie di strumenti in grado di tutelare l’origine e la tradizione di taluni prodotti, nonchè delle materie prime utilizzate per la realizzazione degli stessi; si tratta delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
Abbiamo già introdotto alcune indicazioni geografiche in questo articolo, ora completiamo l’argomento introducendo ulteriori sigle. Il concetto di base è che il consumatore deve conoscere l’origine del prodotto e delle materie prime utilizzate, onde poter scegliere anche sulla base di questi parametri.
Ad esempio conosciamo bene le proprietà dell’olio d’oliva prodotto in una determinata zona geografica piuttosto che in un’altra dove i fattori naturali, umani e di tradizione fanno la differenza; analogo discorso si è soliti fare per i vini, sui quali incontriamo solitamente tre diverse denominazioni:
-
DOC (denominazione di origine controllata): identifica una ben precisa zona geografica cioè ad esempio la provenienza del vino da uve di vigneti particolarmente rinomati il cui ambiente gli ha permesso di possedere caratteristiche peculiari.
-
DOCG (denominazione di origine controllata e garantita): è concessa ad alcuni vini doc di particolare qualità e fama non solo nazionale ma anche internazionale. È anch’esso legato ad una porzione ristretta di territorio ed all’uva utilizzata, ma i controlli sono più severi e viene concesso solo ai vini già doc da almeno 10 anni.
-
IGT (indicazioni geografiche tipiche): fa riferimento al nome geografico di vaste aree di produzione, in osservanza di requisiti ben specifici.
Poi abbiamo la “DOP” (denominazione di origine protetta) che identifica un prodotto che ha origine in un determinato territorio ed i cui fattori naturali e umani permettono al prodotto di essere unico. Sono prodotti soggetti a specifiche regole produttive previste dal disciplinare di produzione e a rigidi controlli.
In particolare, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata.
La “IGP” ( indicazione geografica protetta) fa riferimento all’appartenenza ad una ben determinata zona geografica cioè la qualità del prodotto e le sue caratteristiche dipendono dall’origine geografica.
Per essere “IGP” almeno una fase del processo di produzione deve avvenire in quella zona (ad esempio le materie prime possono essere di provenienza anche di un’altra regione), fermo restando il rispetto delle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare.
Vedi anche:
-
- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
registra un marchio ONLINE ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi