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La merce contraffatta

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AGGIORNATO IL 28/03/2022

contraffazioneLe seguenti domande e risposte hanno lo scopo di chiarire alcuni concetti legati alla “contraffazione”, onde consentire al titolare di un diritto di Proprietà Intellettuale (nonché a chiunque altro) di acquisire una maggiore consapevolezza sul suo significato e sulle sue implicazioni.

Con il termine “contraffare” si intende la riproduzione di un bene in maniera tale che venga scambiato per l’originale ovvero produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da proprietà intellettuale.

Che cosa si intende per merce contraffatta?
Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (definizione Reg. (CE) n. 1383/2003).

E per le altre merci che violano i diritti di privativa?
Più in generale, violano, i diritti di proprietà intellettuale le merci che ledono diritti relativi a brevetti, indicazioni di provenienza geografica dei prodotti, disegni industriali, certificati protettivi complementari e privativa nazionale per ritrovati vegetali.

Cosa viene contraffatto oggi?
Oggi si falsifica di tutto. La creatività dei falsari non conosce limiti e contrariamente ad un opinione largamente diffusa, ovvero che i beni maggiormente contraffatti sono quelli voluttuari e di lusso, i cinque prodotti maggiormente contraffatti o piratati a livello mondiale sono gli oggetti in pelle, le sigarette, i giocattoli, i CD e DVD nonché i tessili.

Quali sono i pericoli della contraffazione per il consumatore?
La contraffazione di determinati prodotti (si pensi ad esempio farmaci, tabacchi, alimentari, giocattoli e abbigliamento) è considerata un pericolo per il consumatore, in quanto, oltre al danno economico potrebbero comportare rischi per la salute dello stesso (da allergie causate da tinture nocive su tessuti portati a contatto con il corpo, a malattie o addirittura morte per farmaci contraffatti, a danni anche gravi a causa di giocattoli fabbricati ad esempio con materiale infiammabile). Infatti, questi prodotti del mercato illecito, essendo fuori dal controllo di qualità delle multinazionali produttrici, sono fabbricati con materie prime di bassissima qualità che non aderiscono ai rigorosi standard  previsti e che creano spesso gravi danni al consumatore.

Nel caso in cui il consumatore sia vittima di una frode da contraffazione a chi può rivolgersi?
Il consumatore può comunicare un’eventuale caso di contraffazione all’apposito Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasmetterà poi le informazioni alle competenti forze di polizia.
Questi i recapiti:
• tel. 06 47055437 attivo dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi);
• fax. 06 47055390;
• email anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it .

Cosa accade ad un consumatore che acquista beni contraffatti?
Dal 2005 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che attualmente, dopo una recente modifica, varia da 100 ad un massimo di 7.000 euro, per l’acquirente finale di beni contraffatti.

Nel caso in cui l’acquirente sia un operatore commerciale?
Una sanzione più grave è prevista nel caso “l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale”; in questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.
In taluni casi, chi acquista merce di sospetta provenienza può essere punito con l’arresto fino a sei mesi o con ammenda, come sancisce l’art. 712 del Codice Penale.
Per i prodotti italiani, poi, esiste una particolare tutela giuridica: la Finanziaria del 2004 (Legge n° 350/2003, art. 4 comma 49), recentemente inasprita dalla cd. Legge sviluppo (L.99/2009), ha previsto infatti l’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 517 C.P. in materia di «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci» per chi importa, esporta e commercializza prodotti che riproducono falsamente la dicitura Made in Italy. Una nuova norma, poi, il D.L. 135/2009, conv. nella L.166/2009, ha introdotto nuove misure per meglio tutelare i prodotti realizzati  interamente in Italia, per i quali, cioè, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed  il  confezionamento  sono  compiuti esclusivamente sul territorio italiano (cd. 100% made in Italy).

Fonte UIBM

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Funzioni e scopi dell’ UIBM

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AGGIORNATO IL 26/05/2025

Ufficio Italiano Marchi e BrevettiL’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è la struttura di riferimento centrale in Italia per la gestione e la tutela dei diritti di proprietà industriale. L’UIBM, in particolare, predispone tutti i servizi necessari per consentire il deposito e la registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità e nuove varietà vegetali sul territorio italiano nonché la loro eventuale estensione all’estero.

Dal 1 gennaio 2009, per effetto del DPR 28 novembre 2008 n. 197, è nata la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione –UIBM. La Direzione Generale, inquadrata nel Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, opera – in ambito nazionale ed internazionale – per valorizzare e tutelare la Proprietà Industriale, e per sostenere la lotta alla contraffazione supportando l’innovazione e la competitività delle imprese.

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM offre inoltre strumenti operativi di estrema utilità per le imprese e per i cittadini per aumentare la consapevolezza delle imprese del valore economico rappresentato dai titoli di Proprietà Industriale, attraverso:

  • Il Fondo Nazionale per l’Innovazione – FNI, per favorire l’accesso al credito e al capitale di rischio per progetti innovativi delle PMI, basati su brevetti;
  • Il deposito telematico delle domande di brevetto;
  • La costante collaborazione con l’Ufficio Europeo dei Brevetti e la riqualificazione dei brevetti nazionali, grazie all’introduzione della ricerca di anteriorità affidata all’EPO European Patent Office;
  • La Banca Dati Patiris, per i brevetti di Università e Centri Pubblici di Ricerca;
  • La definizione di una metodologia condivisa tra industria, università e sistema bancario;
  • La cooperazione internazionale, l’analisi e la proposta legislativa specifica, volta alla semplificazione della normativa ed all’armonizzazione tra regole e procedure, con l’obiettivo di garantire fluidità, stabilità e qualità dei rapporti economico-commerciali a livello di impresa;
  • L’emanazione del regolamento attuativo del Codice di Proprietà Industriale per la maggiore tutela dei marchi nazionali.

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM inoltre:

  • sostiene l’innovazione e la capacità competitiva delle imprese italiane sul mercato interno e internazionale;
  • promuove e diffonde la conoscenza, l’uso e il valore della Proprietà Industriale e la tutela in ogni contesto con azioni mirate e capillari a servizio di cittadini ed imprese per incrementare lo sviluppo delle attività ed il benessere industriale ed imprenditoriale, a beneficio della crescita della cultura, della consapevolezza e della conoscenza;
  • contrasta il grave fenomeno della contraffazione dei prodotti, sia a livello locale che internazionale, con il fondamentale supporto degli organi preposti al controllo che svolgono un prezioso compito di prevenzione, investigazione, intelligence, per lo smantellamento dei canali collegati alla produzione e diffusione di merci contraffatte;
  • realizza importanti iniziative di comunicazione finalizzate alla maturazione di una coscienza collettiva sui temi della Proprietà Industriale e Intellettuale, della loro tutela e della contrasto del “falso” come sistema di valori.
  • collabora con importanti soggetti del mondo istituzionale, nell’ambito della formazione, della cultura, della ricerca e dell’industria, per promuovere l’innovazione e la capacità competitiva delle imprese italiane sul mercato interno e internazionale;
  • protegge il Made in Italy dal fenomeno della contraffazione che minaccia la competitività delle imprese italiane, opponendo al fenomeno un’azione coordinata ed univoca che comprenda un nuovo e più efficace indirizzo strategico, un mirato ed incisivo quadro giuridico di riferimento ed una operatività più evidente attraverso interventi di prevenzione e contrasto.

Ogni due anni la DGPI-UIBM redige un “Rapporto sulle politiche anticontraffazione” per illustrare le principali attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione. Per saperne di più cliccare qui.

(fonte: UIBM)

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