Contraffazione
La merce contraffatta
_________
AGGIORNATO IL 28/03/2022
Le seguenti domande e risposte hanno lo scopo di chiarire alcuni concetti legati alla “contraffazione”, onde consentire al titolare di un diritto di Proprietà Intellettuale (nonché a chiunque altro) di acquisire una maggiore consapevolezza sul suo significato e sulle sue implicazioni.
Con il termine “contraffare” si intende la riproduzione di un bene in maniera tale che venga scambiato per l’originale ovvero produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da proprietà intellettuale.
Che cosa si intende per merce contraffatta?
Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (definizione Reg. (CE) n. 1383/2003).
E per le altre merci che violano i diritti di privativa?
Più in generale, violano, i diritti di proprietà intellettuale le merci che ledono diritti relativi a brevetti, indicazioni di provenienza geografica dei prodotti, disegni industriali, certificati protettivi complementari e privativa nazionale per ritrovati vegetali.
Cosa viene contraffatto oggi?
Oggi si falsifica di tutto. La creatività dei falsari non conosce limiti e contrariamente ad un opinione largamente diffusa, ovvero che i beni maggiormente contraffatti sono quelli voluttuari e di lusso, i cinque prodotti maggiormente contraffatti o piratati a livello mondiale sono gli oggetti in pelle, le sigarette, i giocattoli, i CD e DVD nonché i tessili.
Quali sono i pericoli della contraffazione per il consumatore?
La contraffazione di determinati prodotti (si pensi ad esempio farmaci, tabacchi, alimentari, giocattoli e abbigliamento) è considerata un pericolo per il consumatore, in quanto, oltre al danno economico potrebbero comportare rischi per la salute dello stesso (da allergie causate da tinture nocive su tessuti portati a contatto con il corpo, a malattie o addirittura morte per farmaci contraffatti, a danni anche gravi a causa di giocattoli fabbricati ad esempio con materiale infiammabile). Infatti, questi prodotti del mercato illecito, essendo fuori dal controllo di qualità delle multinazionali produttrici, sono fabbricati con materie prime di bassissima qualità che non aderiscono ai rigorosi standard previsti e che creano spesso gravi danni al consumatore.
Nel caso in cui il consumatore sia vittima di una frode da contraffazione a chi può rivolgersi?
Il consumatore può comunicare un’eventuale caso di contraffazione all’apposito Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasmetterà poi le informazioni alle competenti forze di polizia.
Questi i recapiti:
• tel. 06 47055437 attivo dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi);
• fax. 06 47055390;
• email anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it .
Cosa accade ad un consumatore che acquista beni contraffatti?
Dal 2005 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che attualmente, dopo una recente modifica, varia da 100 ad un massimo di 7.000 euro, per l’acquirente finale di beni contraffatti.
Nel caso in cui l’acquirente sia un operatore commerciale?
Una sanzione più grave è prevista nel caso “l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale”; in questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.
In taluni casi, chi acquista merce di sospetta provenienza può essere punito con l’arresto fino a sei mesi o con ammenda, come sancisce l’art. 712 del Codice Penale.
Per i prodotti italiani, poi, esiste una particolare tutela giuridica: la Finanziaria del 2004 (Legge n° 350/2003, art. 4 comma 49), recentemente inasprita dalla cd. Legge sviluppo (L.99/2009), ha previsto infatti l’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 517 C.P. in materia di «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci» per chi importa, esporta e commercializza prodotti che riproducono falsamente la dicitura Made in Italy. Una nuova norma, poi, il D.L. 135/2009, conv. nella L.166/2009, ha introdotto nuove misure per meglio tutelare i prodotti realizzati interamente in Italia, per i quali, cioè, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano (cd. 100% made in Italy).
Fonte UIBM
Vedi anche:
-
- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
registra un marchio ONLINE ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi