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In questa sezione potrai trovare una risposta a qualunque tuo dubbio o quesito riguardante brevetti, marchi, disegni, modelli, diritto d’autore, aspetti legali e molto altro. La consultazione della nostra vastissima banca dati di articoli è totalmente GRATUITA.

Per iniziare digita l'argomento di cui vuoi informazioni:

Il caso delle bottiglie di Vodka
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E’ possibile registrare un marchio tridimensionale solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia. Di recente l’Euipo ha rilevato la presenza di una forte distintività nella forma di alcune bottiglie di vodka.

I concetti di malafede e notorietà residua
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Un marchio è dichiarato nullo quando, al momento del deposito della domanda di registrazione, il richiedente ha agito in malafede. La malafede deve essere dimostrata.

Conosciamo la prova d’uso
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La prima cosa da evidenziare è che quando si registra un marchio in una specifica classe, bisogna poi utilizzarlo per i prodotti/servizi scelti in quella determinata classe. Se nn si procede in questa maniera si corre il rischio di perdere l’utilizzo del marchio in quella classe.

Quali i requisiti
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Numerosi sono i monogrammi esistenti soprattutto nel settore della moda. Tra i tanti possiamo citare a titolo esemplificativo la “C” di Chanel, “D & G” di Dolce & Gabbana o la “F” di Fendi. La registrazione dei monogrammi come marchi risulta possibile solo a determinate condizioni.

Nessuna tutela per il diritto d’autore
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Uno slogan o un messaggio pubblicitario contenente marchi famosi non può essere tutelato dalla disciplina sul diritto d’autore come invece potrebbe accadere se fosse caratterizzato da originalità e creatività: è ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.

Quando un marchio è nuovo
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La novità è uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Il requisito della novità è inteso come non confondibilità con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali). Pertanto, prima di procedere con la registrazione di un marchio, è importante che il segno distintivo che si desidera depositare possegga tutti e tre i requisiti.

Feb 3 2022

Not made in Cina

E’ possibile depositarlo come marchio?
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Di recente qualcuno ha pensato di depositare dinanzi all’Euipo un marchio denominato “Not made in Cina”, questo al fine di rendere facilmente riconoscibile agli occhi di un consumatore un prodotto non fabbricato in Cina. Questo tentativo però è fallito perchè l’ente comunitario ha ritenuto tale dicitura offensiva nei riguardi della nazione cinese in quanto contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

La sua forza
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Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e, soprattutto, capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

Quando la novità viene esclusa
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La novità sappiamo essere uno dei requisiti fondamentali di un marchio insieme alla capacità distintiva e liceità. Pertanto è importante, prima di procedere con la registrazione di un marchio, che lo stesso possegga tutti e tre questi requisiti. Circa la novità è importante che il marchio sia nuovo cioè non devono esistere marchi identici o simili già registrati nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi dotati di una certa rinomanza, ossia marchi conosciuti dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Come scegliere la classe giusta
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Prima di procedere con la registrazione di un marchio , sia a livello nazionale (UIBM) che comunitario (EUIPO) ed internazionale (WIPO), è obbligatorio individuare la giusta classe di appartenenza per le categorie di prodotti e/o servizi che si desidera trattare in base alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza.

L’importanza della sorveglianza
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Un consumatore ripone fiducia in un prodotto a marchio noto e quando lo riconosce è portato ad acquistarlo senza indugio perchè sicuro delle sue indiscusse qualità. La contraffazione, consiste proprio nella riproduzione abusiva di un marchio registrato in modo da confondere il consumatore circa la provenienza del prodotto.

E’ possibile registrarlo?
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Il legislatore ha stabilito che i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, non possono essere registrati come marchio d’impresa e sono pertanto nulli. In questa sede cerchiamo di comprendere quando la libertà di espressione può essere limitata a vantaggio dell’interesse superiore della collettività.

Vediamo se è possibile
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Riprodurre un marchio famoso con citazione ironica, a scopo umoristico a mo’ di parodia può essere un atto lecito ma con dei ben precisi limiti. Facciamo un esempio: supponiamo di voler riprodurre in modo scherzoso il marchio “Armani” e pensiamo di volerne fare il verso utilizzando la dicitura “Armadi”, è possibile?

Vediamo come
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Se si possiede un marchio noto si ha diritto ad alcune importanti extra-tutele (ad esempio la copertura in tutte le classi), ma com’è facile immaginare è necessario fornire prova di notorietà. 
Per dimostrarla l’EUIPO fornisce alcune direttive (art. 8 dell’RMUE) in grado di spiegare quali documenti risultano idonei ai fini di una prova valida. Vediamoli nel dettaglio.

Il cybersquatting e il typosquatting
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Il fenomeno del “cybersquatting” consiste nella registrazione in malafede di un nome a dominio uguale ad un marchio esistente, già registrato, senza il consenso del titolare di quest’ultimo.

Cosa accade con il “non uso” del marchio
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Supponiamo di registrare un marchio senza però usarlo subito bensì in un futuro: possiamo usarlo quando vogliamo senza problemi? 

Le conseguenze del lockdown
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– Cosa succede se il titolare di un marchio non lo utilizza?
– Il lockdown derivante dalla diffusione del coronavirus che conseguenze ha provocato?
– Quali sono le ripercussioni sulla validità del marchio?
In generale è bene sapere che se il titolare di un marchio registrato in una determinata classe, non lo utilizza per 5 anni di seguito sui prodotti/servizi previsti per quella classe, potrebbe incorrere nella pena della decadenza per non uso del marchio.

quando si verifica e cosa può accadere
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Cominciamo col supporre che l’agente commerciale italiano di un’azienda estera voglia registrare in Italia il marchio dell’azienda trattata (conosciuto all’estero ma sconosciuto nel nostro Paese);

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