Marchio registrato in mala fede
I concetti di malafede e notorietà residua
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Un marchio è dichiarato nullo quando, al momento del deposito della domanda di registrazione, il richiedente ha agito in malafede. La malafede deve essere dimostrata.
Supponiamo di voler registrare un marchio noto già scaduto, cioè non rinnovato dal suo titolare. E’ possibile registrarlo senza incorrere nella malafede? Come regola generale, quando un marchio scade e non viene rinnovato, la legge stabilisce un tempo obbligatorio di due anni necessario per far riacquistare al marchio il requisito della novità: questo lasso di tempo è ritenuto sufficiente dalle norme vigenti per far “dimenticare” ai consumatori il vecchio marchio e farlo riappropriare della novità (ne abbiamo parlato qui).
Vediamo però una curiosa vicenda che ha visto come protagonisti proprio i concetti di malafede e notorietà residua di un marchio europeo. Nel caso di specie si trattava di un marchio noto, scaduto, non rinnovato da due anni e registrato, a detta del suo primo titolare, in malafede dal secondo titolare. L’Euipo in prima battuta aveva dichiarato la non sussistenza della malafede in quanto non dimostrata. In seguito invece, la seconda commissione del ricorso Euipo ne aveva ribaltato la decisione dichiarandone la nullità, in quanto il marchio vantava una certa notorietà residua. La seconda commissione sosteneva infatti che il marchio fosse ancora impresso nella memoria della gente e, in virtù di ciò, non poteva essere registrato. Ma non finisce qui.
Dopo un ulteriore ricorso da parte del nuovo titolare, il Tribunale dichiarò la non sussistenza di elementi idonei a dimostrare che il primo marchio vantasse di notorietà residua, in quanto i titolari non erano riusciti a dimostrarla. Il Tribunale pertanto decise di accogliere la domanda del nuovo titolare proprio per mancanza di prove.
Quindi è utile sapere che, quando si vuole registrare un marchio noto già scaduto, anche se sono trascorsi i due anni, vi è la possibilità:
- che venga rifiutata la registrazione se sussiste la malafede (con l’obiettivo cioè di usufruire della notorietà);
- che ci sia una certa notorietà residua.
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
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