Slogan contenente marchi noti
Nessuna tutela per il diritto d’autore
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Uno slogan o un messaggio pubblicitario contenente marchi famosi non può essere tutelato dalla disciplina sul diritto d’autore: lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.
Uno slogan che cita marchi celebri sarebbe caratterizzato da una distintività basata non sull’originalità ma sul riconoscimento e ammirazione da parte del pubblico nei confronti della norietà. Il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza. Per poter definire un marchio come noto si fa solitamente riferimento ad alcuni fattori, quali la presenza diffusa sul mercato, gli investimenti pubblicitari, la conoscenza e riconoscibilità tra gli utenti (ne abbiamo parlato qui).
Nel caso di specie detto slogan era stato preventivamente registrato presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). In considerazione di tale previa registrazione, il suo titolare decideva di agire in giudizio lamentando l’utilizzo abusivo dello slogan da parte da parte di una nota casa automobilistica. La Suprema Corte affermava che, per ciò che concerne il diritto d’ autore, la rivendicazione del diritto di privativa a seguito di registrazione di un messaggio pubblicitario (slogan) necessita che “sia dimostrata l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l’elemento innovativo”.
Pertanto nessuna tutela riguardante la normativa sul diritto d’autore potrà essere concessa allo slogan privo di originalità e creatività, in quanto mancante di un effetto evocativo indipendente dalla notorietà dei marchi contenuti nello stesso.
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